Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24007/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 1297/37/16 depositata il 15/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1297/37/16 del 15/03/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 16462/16/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che
aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto ad accertamento induttivo parziale del reddito nei confronti della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, facente capo alla contribuente, la quale aveva omesso la presentazione della dichiarazione.
1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) il giudice di prime cure aveva valutato la documentazione prodotta, senza che fosse necessario confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti; b) non sussisteva, pertanto, il vizio di omessa pronuncia.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione di AE è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente con specifico riferimento al puntuale esame dei fatti di causa da parte dei primi giudici.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR esaminato la questione della diversa annualità (2004) cui si riferisce la sentenza penale rispetto ai fatti contestati.
Il primo motivo, concernente la contestazione di motivazione apparente, è infondato.
2.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
2.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Nel caso di specie, la CTR: i) ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di primo grado, il quale, esaminata la documentazione prodotta (atti pubblici e pronunce giurisprudenziali), ha ritenuto fondate le ragioni addotte dal contribuente, ritenuta estranea alla gestione dell’impresa; ii) ha affermato, altresì, che nella
valutazione degli atti processuali il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutti i documenti prodotti dalle parti, potendo limitarsi ad indicare le prove sulle quali si fonda il suo convincimento e l’iter logico seguito.
2.3. Si tratta di motivazione sicuramente sintetica ma che, comunque, non viola il minimo costituzionale, essendo in grado di evidenziare la ratio decidendi , costituita dalla estraneità della sig.ra COGNOME all’attività dell’impresa di cui risulta essere titolare.
Il secondo motivo, con cui si contesta omesso esame della circostanza che la sentenza penale presa in considerazione dalla CTP e, quindi, dalla CTR riguardi un’annualità differente da quella in contestazione, è inammissibile.
3.1. Sotto un primo profilo, è noto che « le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito » (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).
3.2. È vero che la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti rilevanti e che, nel caso in cui l’istruzione probatoria sia mancata, non opera il principio sotteso all’art. 348 ter cod. proc.
(Cass. n. 29222 del 12/11/2019). Tuttavia, il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (estraneità alla gestione dell’impresa della contribuente) sono state esaminate dal giudice di appello (e, prima ancora, dal giudice di primo grado).
3.3. Non sussistono, pertanto, fatti omessi che rendano inapplicabile la disciplina di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., atteso che i fatti dedotti da AE ineriscono alla valutazione compiuta dalla CTR.
3.4. Sotto un secondo profilo, il motivo difetta all’evidenza di specificità. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché il principio di autosufficienza sia rispettato occorre che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, anche per riassunto, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
3.5. Nel caso di specie, il motivo richiama una sentenza penale il cui contenuto rilevante non è in alcun modo trascritto nel contesto del ricorso, né è indicato specificamente il luogo in cui è possibile rinvenire il documento negli atti dei giudizi di merito.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
4.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 12/02/2025.