Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6053 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6053 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15248 -20 16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto:
TRIBUTI
avverso la sentenza n. 129/03/2016 della Commissione Tributaria Regionale della BASILICATA, depositata il 24/03/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP emesso con riferimento all’anno d’imposta 2005 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione i costi derivanti da operazioni che riteneva essere inesistenti, la CTR della Basilicata con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello della società contribuente attribuendo valore probatorio alle dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale alla G.d.F. da tale COGNOME, il quale aveva dichiarato di avere emesso nei confronti della società contribuente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti fino al 2007, e ritenendo le stesse «corroborate dalla accertata inesistenza della organizzazione imprenditoriale dell’appellante», consistente «nella mancanza di capitali, mezzi e forza lavoro, ricavi, costi, mancanza di commesse, etc.».
Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di cui uno pregiudiziale.
L ‘intimata replica con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di ricorso, proposto in via pregiudiziale, la ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 e 395 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del ‘ne bis in idem’ .
1.1. Sostiene che la CTR della Basilicata aveva emesso due sentenze nello stesso giorno e precisamente:
la sentenza n. 128/03/2016, con cui aveva riunito gli appelli proposti dalla società contribuente avverso le sentenze della CTP n. 263/01/2013 e n. 265/01/2013 aventi ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi rispettivamente con riferimento agli anni d’imposta 2005 e 2006;
la sentenza oggetto del presente giudizio, n. 129/03/2016.
1.2. Con quest’ultima la CTR aveva, quindi, pronunciato su un appello già deciso con la sentenza n. 128/03/2006.
1.3. Secondo Cass. n. 10183/2023, «Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l’omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l’utilizzo dell’art. 337, comma 2, c.p.c.».
1.4. Nella specie, in cui si verte in ipotesi di litispendenza, la ricorrente non ha provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 128/03/2016, sicché il motivo va rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso (numerato come 1° dal ricorrente), si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c.
2.1. Sostiene che la CTR non si era pronunciata su una serie di motivi di appello di cui pure la sentenza dà atto nella parte narrativa RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo avendo al riguardo ritenuto, con motivazione apparente, di condividere la sentenza di primo grado.
2.2. Muovendo dal dedotto difetto di motivazione, che è logicamente prioritario, deve ricordarsi che è orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità
processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell’ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).
2.3. Questa Corte ha, inoltre, affermato che « Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata » (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione).
2.4. In particolare, soccorre il vizio di apparente motivazione se il giudice di appello ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione alla decisione di primo grado (Cass., 18 giugno 2018, n. 16057) oppure se ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento oppure li ha indicati senza una approfondita loro disamina logica e giuridica (Cass., 7 aprile 2017, n. 9105).
Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale:
ha dapprima dato atto della proposizione da parte della società appellante di eccezioni ‘in rito’ e precisamente « per violazione dell’art. 112 c.p. e art. 36 comma 2 D Lgs 546/1992, l’errata applicazione dell’art. 43 comma 4 Dpr 600/1973, il superamento del limite dell’art. 12 comma 5 L 212/2000, la violazione degli artt.li 55 e 64 Dpr 22.12.1986 n. 17, la violazione dell’onere della prova ex art. 2697 cc »;
ha quindi affermato che « si condivide le impugnata sentenza per le eccezioni in rito , per le ragioni li riportate, senz’altro corrette e largamente motivate ».
3.1. Si tratta di una motivazione che, all’evidenza, prescinde del tutto dalle argomentazioni svolte dalla società contribuente con i motivi di appello, mancando qualsivoglia valutazione, sia pure sintetica, delle stesse e mancando persino di riportare il contenuto delle argomentazioni svolte dai giudici di primo grado in relazione ai singoli motivi proposti dalla società contribuente con il ricorso originario.
Il motivo di difetto di motivazione della sentenza impugnata va quindi accolto con conseguente assorbimento degli altri due motivi di ricorso, con cui la ricorrente ha dedotto:
-la violazione dell’art. 14, comma 4 bis, dalla legge n. 537 del 1993, così come sostituito dall’art. 8 , comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv, con modif., dalla legge n. 44 del 2012 nonché l’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
-la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettato il primo e assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettato il primo e assorbiti il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 17 dicembre 2025
La Presidente NOME COGNOME