Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3980 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3980 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto: Iva -detraibilità -decadenza dal potere di accertamento -omessa motivazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17772/2022 R.G. proposto da , in persona del liquidatore
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1/2022 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 5/1/2022.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) impugnò dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Macerata un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ripreso a tassazione importi corrispondenti a crediti Iva ritenuti non spettanti, irrogando le relative sanzioni. In particolare, l’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione Iva in relazione a tre fatture passive, ritenendo che una di esse si riferiva ad un’operazione di cessione di azienda, come tale non soggetta ad Iva ma ad imposta di registro, e che le altre due fossero relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Il Giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso, confermando la legittimità dell’atto impositivo per quanto concerne la ritenuta indetraibilità dell’Iva contemplata nelle due fatture riferite ad operazioni soggettivamente inesistenti, ed escludendo, invece, che l’altra operazione contestata costituisse una cessione d’azienda.
La RAGIONE_SOCIALE, investita degli appelli di entrambe le parti, proposti in relazione ai capi di rispettiva soccombenza, li respinse, previa loro riunione.
Avverso tale ultima pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, ulteriormente
illustrati da memoria ex art. 380bis 1 c.p.c., cui la l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per assenza di motivazione ex artt. 132, n. 4, e 112 c.p.c., non avendo la CTR preso posizione sullo specifico motivo d’appello concernente la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, non essendo nella fattispecie applicabile l’istituto del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti costituenti illeciti penali. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata si è limitata, sul punto, ad una mera ratifica della prima decisione, senza però affrontare la specifica tematica da essa sollevata nel giudizio d’appello.
Il motivo è fondato.
2.1. Deve innanzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente sulla base dell’assunto che la censura motivazionale potrebbe proporsi soltanto con riferimento alla ricostruzione del fatto, essendo piuttosto vero, come meglio si dirà subito oltre, che il vizio di omessa o apparente motivazione è configurabile ogniqualvolta la decisione impugnata non rechi l’illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano logicamente il decisum , anche in relazione alle questioni di natura giuridica poste dalle parti rispetto al merito della causa.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all ‘ interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n. 1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare
gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un ‘ approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull ‘ esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell ‘ ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).
2.3. È stato anche affermato che in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell ‘ art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE completamente priva dell ‘ illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure mosse dall ‘ appellante alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l ‘ individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l ‘ esame e la valutazione dell ‘ infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 24452/2018; Cass. n. 9830/2024).
2.4. Nel caso di specie, sebbene la sentenza impugnata rechi un rapido cenno, nella ricostruzione dello svolgimento del processo, alla formulazione, da parte della contribuente, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, dell’ eccezione di decadenza dal potere di accertamento (v. pagg. 6 e 14 della sentenza d’appello), essa non dà conto RAGIONE_SOCIALE articolate argomentazioni svolte dalla contribuente a sostegno del relativo motivo d’appello (argomentazioni in parte trascritte nello stesso ricorso per cassazione in omaggio al principio di specificità) e, soprattutto, non offre alcuna spiegazione RAGIONE_SOCIALE ragioni del rigetto, limitandosi ad un acritico richiamo alla sentenza di primo grado, senza che però emerga una
effettiva valutazione, propria del Giudice di appello, della infondatezza del motivo di gravame.
2.5. Né può sostenersi che la ragione del rigetto dell’eccezione di decadenza stia nel ritenuto assorbimento di tutte le questioni diverse da quelle specificamente attinenti alla fondatezza o meno della pretesa impositiva, le uniche su cui la CTR si è soffermata (nella sentenza impugnata si legge, infatti: « … il Collegio ricorda che gli altri motivi, come sottesi al ricorso in appello restano qui assorbiti, in quanto sottesi nella relativa spiegata impugnazione »).
2.6. L’ assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. n. 28663/2013; conforme Cass. n. 28995/2018, v. anche Cass. n. 12193/2020). Il presupposto della legittimità di una declaratoria di assorbimento, tanto nel caso di forma propria che impropria, resta sempre e comunque la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino il ritenuto assorbimento. Tanto determina che, ove ciò non avvenga, e dunque ove in nessuna parte della decisione sia rinvenibile la motivazione che sorregga la decisione di assorbimento, si sia in presenza di una sostanziale omissione di pronuncia, con conseguente nullità della decisione sul punto (Cass. n. 26507/2023).
Nella specie il Giudice d’appello non ha in alcun modo dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni del ritenuto assorbimento dell’eccezione di decadenza, che peraltro, a tutta evidenza, non poteva certo considerarsi assorbita, trattandosi di questione logicamente preliminare rispetto alla valutazione
della fondatezza o meno dei rilievi mossi dall’Ufficio e posti alla base dell’atto impositivo.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, facendo emergere la nullità della sentenza per un suo vizio strutturale, determina l’assorbimento degli altri, con i quali la ricorrente lamenta l’omessa motivazione della sentenza impugnata in merito al motivo d’appello concernente la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione nel PVC dei verbali integrali tratti da un procedimento penale (secondo motivo) nonché l’erroneità della sentenza d’appello per non aver rilevato la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo (terzo motivo) e per aver erroneamente regolato le spese processuali relative alla fase cautelare (quarto motivo).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con conseguente rinvio alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame nonché a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME