Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11748 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME ;
Oggetto:
Tributi-Processo-
Motivazione apparente
-intimato – avverso
la sentenza n. 2581/16 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce pubblicata il 24 ottobre 2016;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
Il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, in base al quale venivano recuperati a tassazione i movimenti bancari non giustificati in sede di contraddittorio con l’amministrazione, risultati non congrui rispetto alle propria dichiarazione. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso,
riducendo sia i prelevamenti che i versamenti ritenuti dall’ufficio non giustificati. La RAGIONE_SOCIALE respingeva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente.
1.1. Il motivo è fondato.
La motivazione può dirsi parvente allorché essa, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, eventualmente anche a causa di invincibile contraddizione interna al percorso argomentativo.
Nella specie i giudici d’appello, dopo aver vanamente riportato la fase amministrativa del contenzioso, si limitano ad un’acritica adesione alla decisione di primo grado, addirittura solo richiamando l’esame della documentazione fatto dai primi giudici senza neppur dar atto di aver autonomamente proceduto alla relativa disamina, e concedendo a tale decisione il suggello della giustizia ed equità, senza specificare le ragioni della prima e la fonte del potere di decidere ex bono et aequo.
Dunque, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata per difetto dell’essenziale requisito della motivazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, provvedendo altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024.