Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5484/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti quanti elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale sono rappresentati e difesi unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 2686/2016 depositata il 19 ottobre 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ForlìCesena dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore edilizio, un avviso di accertamento con il quale rettificava ai fini dell’IRAP il valore della produzione netta dichiarato dalla prefata società di persone in relazione all’anno 2007, recuperando a tassazione maggiori ricavi dalla stessa asseritamente conseguiti per effetto della vendita di un appartamento con relative pertinenze sito nel Comune di Ravenna in località Castiglione.
Secondo la tesi sostenuta dagli accertatori, il prezzo di 155.500 euro indicato nell’atto traslativo non corrispondeva al reale valore dei beni alienati, che essi quantificavano in 231.000 euro sulla base di una perizia di stima.
Contestualmente, il medesimo Ufficio notificava ad NOME, NOME e NOME COGNOME, soci dell’allora RAGIONE_SOCIALE, tre distinti avvisi di accertamento mediante i quali, ai fini dell’IRPEF, imputava loro per trasparenza, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito così determinato in capo all’ente collettivo.
RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE, ognuno per quanto di interesse, impugnavano gli atti impositivi in questione con separati ricorsi proposti dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Forlì, la quale, riuniti i procedimenti, respingeva le ragioni addotte dai contribuenti.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’RAGIONE_SOCIALE -Romagna, che con sentenza n. 2686/2016 del 19 ottobre 2016 rigettava l’appello congiuntamente proposto dalla società e dai soci.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME e NOME COGNOME hanno spiegato ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai
sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo i ricorrenti hanno depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si sostiene che la decisione assunta dalla CTR sarebbe corredata di una motivazione solo apparente, consistendo nel mero alle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo, esso pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Commissione di secondo grado omesso di pronunciare .
Il primo motivo è infondato.
3.1 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve ritenersi circoscritto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. (norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992)- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili»
e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. n. 12241/2020, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022).
3.2 In particolare, si definisce ‘apparente’ la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
3.3 Ciò posto, deve escludersi che nel caso di specie ricorra alcuna RAGIONE_SOCIALE gravi anomalie motivazionali innanzi descritte.
3.4 Invero, la CTR ha respinto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché dai soci NOME, NOME e NOME COGNOME, rilevando che: «l’accertamento risulta basato su elementi fondati e pertanto condivisibili, tenuto conto non solo dei documenti prodotti dalla parte all’epoca ricorrente, ma anche della stima peritale apprestata dall’istituto di credito, che ha evidenziato la difformità del prezzo dichiarato ai fini fiscali ed il valore reale RAGIONE_SOCIALE UU.II. che ne occupano, inferiore al valore minimo di mercato secondo i valori OMI in ordine alla consistenza, alla natura dei fabbricati, alla zona, etc.» ; -«la motivazione della sentenza (di primo grado) deve
aversi per immune da vizi, atteso che ha recepito in pieno gli elementi dedotti in contestazione e ne ha dato esaustiva esplicazione» .
3.5 La motivazione della sentenza impugnata, dunque, esiste sotto il profilo materiale e grafico e, pur nella sua sinteticità, appare intelligibile nella sua interezza, consentendo di ricostruire il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
3.6 In particolare, il collegio regionale, in dichiarata condivisione del percorso argomentativo tracciato dalla Commissione di primo grado, ha spiegato che la prova presuntiva della non veridicità del prezzo esposto nell’atto di vendita dell’appartamento, con relative pertinenze, oggetto di causa era desumibile dalla relazione peritale acquisita al processo, dalla quale emergeva come il corrispettivo indicato dalle parti fosse inferiore all’effettivo valore RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari e a quello minimo risultante dalle quotazioni OMI.
3.7 Malgrado l’innegabile stringatezza della trama giustificativa, le ragioni del decidere sono espresse in maniera comprensibile e non presentano profili di palese illogicità o irriducibile contraddittorietà, onde deve escludersi che la motivazione della sentenza gravata si collochi al di sotto del minimo costituzionale.
Il secondo motivo è anch’esso infondato.
4.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comporta l’implicito rigetto RAGIONE_SOCIALE questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 7662/2020).
4.2 Alla stregua del suenunciato principio di diritto, al quale va data ulteriore continuità, non può ritenersi che la formale mancanza di una puntuale disamina del motivo di appello mediante il quale gli
odierni ricorrenti avevano contestato l’inosservanza da parte del collegio di primo grado dei criteri di riparto dell’onere probatorio fra le parti integri il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., poichè la pronuncia reiettiva assunta dalla CTR necessariamente presuppone l’implicito accertamento dell’infondatezza di tutte le lagnanze mosse dagli appellanti, ivi compresa quella in discorso.
4.3 Oltretutto, avendo la detta Commissione ritenuto che l’Amministrazione Finanziaria fosse riuscita ad assolvere, nel modo che si è visto, l’onere della prova del maggior reddito imponibile conseguito nell’anno 2007 dall’allora RAGIONE_SOCIALE (poi trasformatasi in RAGIONE_SOCIALE e ridenominata RAGIONE_SOCIALE), non è fondatamente sostenibile che la questione attinente alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. sia stata pretermessa dai giudici d’appello.
Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.100 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione