Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21457/2023 R.G. proposto da: ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO n. 1474/2023 depositata il 16/03/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE Capitale ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 1474/2023 depositata il 16/03/2023 e non notificata, che ha respinto l’appello proposto dall’ente impositore avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnativa proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO in materia di IMU annualità 2014;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., carenza di motivazione, osservando che giudice dell’appello aveva ritenuto priva di giustificazione la differenza di € 14.161,53 pretesa del RAGIONE_SOCIALE senza mai fornire, in tutto il corpo della pronuncia, alcuna argomentazione a fondamento di tale statuizione di rigetto;
con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.132, primo comma, n.4, cod. proc. civ., non contenendo la pronuncia gravata ‘la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione’;
con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti; segnatamente, omesso esame della rendita catastale applicabile nell’anno in questione all’immobile sito a RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO;
il ricorso deve essere respinto per le ragioni appresso specificate;
il primo motivo è privo di fondamento;
5.1. per le Sezioni Unite di questa Corte la motivazione è apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da vizio insanabile, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 , che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 ; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 ). Successivamente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558 ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»;
5.2. nel caso in esame, la motivazione raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato la loro decisione spiegando le ragioni per le quali non poteva trovare applicazione la rendita catastale pretesa dall’ente impositore, dando pure atto delle carenze difensive in termini di oneri probatori; dovendosi, peraltro, sottolineare il fatto che, con le censure dedotte,
parte ricorrente fa valere, in realtà, non la nullità della sentenza ma la violazione di legge sostanziale, affermando che una differenza a credito del RAGIONE_SOCIALE permarrebbe pur a fronte di rendita di euro 1.953,53 e che la rendita di euro 10.311,00 non era stata ancora annullata, né era stata ridotta ad euro 4.834,00 trattandosi, all’ evidenza, di circostanze non deducibili come ‘assenza di motivazione’;
anche il secondo motivo non coglie nel segno. Non appare configurabile la dedotta violazione di legge sulla scorta del condivisibile principio secondo cui in forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla l. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9745 del 18/04/2017, Rv. 643800 – 01). Nella specie non appare, quindi, configurabile la eccepita nullità;
il terzo motivo è inammissibile trattandosi di c.d. doppia conforme;
7.1. invero nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 co. I c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01), onere di specificazione del tutto pretermesso in ricorso;
il ricorso non può, conseguentemente, essere accolto in quanto connotato da motivi impropriamente formulati;
8.1. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell’ente ricorrente, d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data