Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21933 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Oggetto: art. 295 c.p.c. – sospensione in attesa dell’esito del proc. penale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO. 38064/2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 746/02/19 depositata in data 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 24/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento per iva 2013 derivante da una verifica fiscale nei confronti della pelletteria Sandro di proprietà del contribuente;
la CTP respingeva il ricorso; appellava il contribuente;
con la sentenza qui gravata la CTR ha rigettato l’impugnazione;
ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., avendo il giudice di merito erroneamente mancato di sospendere il giudizio in pendenza del procedimento penale pendente nei confronti del contribuente;
il motivo è infondato;
non può disporsi, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ed ancorché coincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondano l’accertamento, la sospensione del processo tributario in attesa della definitività della già menzionata sentenza, come peraltro sancito dall’art. 20 del d. Lgs. n. 74 del 2000;
il secondo motivo deduce la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e omessa motivazione, dolendosi della violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 36 c. 2 del d. Lgs. N. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza ha omesso ogni considerazione riguardo alle censure avanzate dalla difesa: essa avrebbe in sostanza, come la pronuncia di primo grado, meramente aderito alla prospettazione dell’Ufficio;
il terzo motivo si incentra ancora sulla nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, con riferimento alle medesime disposizioni di legge di cui al secondo motivo;
i motivi in parola possono trattarsi congiuntamente riguardando entrambi censure di carattere motivazionale;
gli stessi sono infondati;
la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159 , che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 ; Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9557 Cass 2021 n. 36510), nella specie, la CTR ha ritenuto di condividere la motivazione dei giudici di primo grado poiché in sostanza il contribuente non ha fornito alcuna prova documentale che le merci siano uscite dallo stato verso un altro stato dell’unione; l’unica giustificazione addotta da costui riguardo la sua presunta ignoranza della legge e la sua buona fede; ritenendo, del tutto correttamente, legittima la motivazione dell’atto fiscale per relationem al PVC;
nel presente caso, la motivazione della sentenza impugnata è tale da attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-
5, 28829 del 2021), contenendo una chiara esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto dell’appello;
per le sue sopra sposte ragioni quindi il ricorso è rigettato;
le spese sono liquidate secondo la soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte contro ricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.