Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF 2007.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4781/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con sede legale in Pozzilli INDIRIZZO, INDIRIZZO; COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 199/01/2015, depositata il 2 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 29 novembre 2012, l’RAGIONE_SOCIALE accertava a carico della RAGIONE_SOCIALE ricavi non dichiarati per l’anno 2007 , pari alle cessioni risultanti da Cli.Fo., di € 1.207.699,00, corrispondenti ai dati indicati nell’elenco clien ti della comunicazione dei dati IVA, senza riconoscere la deduzione degli acquisiti né la detrazione dell’IVA assolta su detti acquisiti; determinava, quindi, un reddito d’impresa di € 229.463,00, ottenuto moltip licando l’ammontare dei ricavi per la percentuale di ricarico/redditività del 19%, e un valore della produzione di € 22.463,00, con conseguente determinazione di maggiori IRES, IRAP ed IVA, e con applicazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni amministrative.
Con distinto avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 29 novembre 2012, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava a carico del socio COGNOME NOME un reddito di capitale pari all’intero ammontare del reddito societario accertato, ritenendo che fosse socio unico, con determinazione di maggior IRPEF in applicazione della presunzione della distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base societaria.
I due avvisi di accertamenti venivano impugnati dalla società e dal socio dinanzi alla Commissione tributaria
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 220/01/2013 depositata il 7 settembre 2013, previa riunione degli stessi, li rigettava.
Avverso tale sentenza hanno interposto gravame la società RAGIONE_SOCIALE ed il socio COGNOME NOME dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise la quale, con sentenza n. 199/01/2015, pronunciata il 15 dicembre 2014 e depositata in segreteria il 2 luglio 2015, lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e COGNOME NOME, sulla base di due motivi.
L RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost ., nonché degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ., 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deducono, in particolare, che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, o comunque che la sua motivazione
sarebbe meramente apparente, essendo carente dei suoi caratteri essenziali e rendendo impossibile sia l’individuazione della materia del contendere, sia il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento svolto a sostegno della decisione.
1.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., non avendo la C.T.R. pronunciato su una serie di domande/eccezioni sollevate dai ricorrenti nel ricorso in primo grado, e successivamente riproposte nell’atto di appello.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr., tra le altre, Cass. 8 febbraio 2023, n. 3799; Cass. 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).
Nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione apparente perché, a fronte della decisione di primo grado, il giudice di seconde cure , con riferimento all’accertamento societario, ha stabilito laconicamente che «la società non ha spiegato in alcun modo le ragioni della discrasia tra la dichiarazione presentata
ed i diversi dati risultati dall’interrogazione effettuata presso l’anagrafe tributaria, così legittimando l’accertamento induttivo o analitico induttivo». Con particolare riguardo, poi, all’accertamento nei confronti del socio, la C.T.RAGIONE_SOCIALE. si è limitata ad affermare che «per costante giurisprudenza di legittimità il maggior reddito deve essere imputato al socio, stante la ristretta base sociale dell’impresa ».
La RAGIONE_SOCIALE, invero, non ha illustrato in alcun modo le critiche mosse dagli appellanti (ricorrenti in primo grado) alla sentenza impugnata, che riproponevano, peraltro, i motivi di ricorso in primo grado, né spiega perché le ha disattese. La stessa materia del contendere, come venutasi a formare in primo grado, è descritta con la laconica frase «i contribuenti si difendevano sostenendo genericamente l’illegittimità degli accertamenti», senza ulteriori specificazioni.
La sentenza impugnata, pertanto, si risolve in una apodittica affermazione di infondatezza dell’appello, senza alcun esame nel merito RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dagli appellanti/ricorrenti in primo grado, e pertanto è sostanzialmente priva di una motivazione, in quanto il suo contenuto è assolutamente insufficiente per far comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato al rigetto del gravame.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Il secondo motivo resta assorbito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.