Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
Oggetto: contraddittorio endoprocedimentale -PDA opposta
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29652/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 5891/7/21, depositata in data 21 giugno 2021 e che non risulta notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 5891/7/21 veniva accolto l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta n. 561/2/2017 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento con il quale venivano recuperate nei confronti del contribuente II.DD. e IVA per l’anno 2009 a seguito di indagini bancarie e attività ispettiva conclusa con p.v.c.
Il giudice di prime cure riteneva assorbente il fatto che la notifica dell’atto era affetta da nullità, per mancata consegna al destinatario o a persona incaricata della ricezione, avendo il contribuente fornito prova circa il fatto che l’ accipiens non aveva rapporto alcuno con la ditta destinataria della notifica dell’avviso di accertamento.
Il giudice d’appello riformava la decisione, ritenendo, tra l’altro , rituale la notifica dell’avviso e fondate le riprese ad imposizione.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il 7.3.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380bis cod. proc. civ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di decisione del giudizio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380 bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per contrasto con gli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il giudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, con una motivazione meramente apparente avrebbe omesso di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.
La censura è infondata. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Rammenta, inoltre, che la riformulazione
dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Va anche ribadito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
Nel caso in esame, la CTR nell’esaminare le doglianze d’appello identifica l’oggetto del contendere, sintetizza il contenuto della decisione di primo grado e anche la riporta per estratto; a differenza di quanto afferma il ricorrente, da ultimo nella memoria illustrativa tali informazioni si ricavano dalla decisione impugnata. Questa, inoltre indica inoltre il contenuto del gravame e svolge una chiara ratio
decidendi , tra l’altro accertando a pag.4 della sentenza che: «La motivazione dell’avviso di accertamento non risulta essere carente, né insufficiente, né tantomeno apparente perché richiama esattamente gli atti – pvc della GdF, memoria, consulenza e documenti consegnati alla Direzione ai sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge 212». Non coglie poi nel segno l’ulteriore deduzione di omessa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di rigetto RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal ricorrente, dal momento che il fatto è stato valutato dal giudice, il quale ha accertato che il contribuente non ha offerto una giustificazione analitica RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie contestate ( ibidem ). Tale contenuto decisorio rispetta il minimo costituzionale.
Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 12, comma 7 della legge 212/2000, all’art.41 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, oltre ai principi affermati dalla Corte di cassazione. Nel caso sottoposto al suo esame la Commissione Tributaria della Sicilia avrebbe errato nell’interpretare la norma contenuta nell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, laddove non ha ritenuto sussistere l’obbligo del preventivo contradditorio in materia di tributi armonizzati (IVA).
Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi . Nel passaggio argomentativo già sopra riportato la sentenza prende in carico il profilo del contraddittorio endoprocedimentale e, a differenza di quanto prospettato nel mezzo di impugnazione, non ha affermato che non vi è obbligo di previa interlocuzione con il contribuente, ma ha stabilito che questo è stato rispettato nel caso concreto, al punto che pvc, memoria, consulenza e documenti sono stati consegnati alla direzione ai sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge 212/2000 sin dalla fase amministrativa. Né si vede quale ulteriore p.v.c. (non previsto da
alcuna disposizione) o contraddittorio avrebbe dovuto essere attivato posto che, come risulta dal ricorso, la contestazione è derivata dalle stesse deduzioni della parte in sede di memoria e documentazione prodotta ex art. 12, comma 7, sicché essa aveva pienamente partecipato alla fase in questione, con interlocuzione piena.
Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..
L’art. 380bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze in sede di legittimit à , anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.
Richiamando, per i casi di conformit à tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacch é non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilit à aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma determinata di euro 9.000,00
oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.500,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 9.000,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 4.500,00 a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME