Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28004 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 28004  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 30576-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t. elettivamente  domiciliata  in  RomaINDIRIZZO  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l ‘AVV_NOTAIO,  rappresentata  e  difesa  dagli  AVV_NOTAIO  AVV_NOTAIO e NOME COGNOME –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 310/08/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 14 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2025
dal AVV_NOTAIO,
Iva -Op. sogg. e ogg. inesistenti — Prova -Motivazione apparente
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata si evince che l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE due avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti.
La  società  propose  ricorsi  alla  Commissione  tributaria  provinciale  di Padova,  che,  riuniti  i  processi,  con  sentenza  n.  523/04/2016  accolse  le ragioni della contribuente, annullando gli avvisi d’accertamento. L’appello erariale fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 310/08/2018.
Il giudice regionale ha ritenuto che gli indizi sulla  connessione fraudolenta tra la contribuente e i diversi soggetti indicati dall’ufficio non offrivano un quadro sufficiente a provare le prospettazioni erariali.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui ha resistito la società con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
All’esito  dell’adunanza  camerale del  29  aprile  2025  la  causa  è  stata riservata e, previa riconvocazione del 9 ottobre 2025, decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 36, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice regionale avrebbe applicato erroneamente le regole di distribuzione dell’onere della prova e quelle re lative il governo RAGIONE_SOCIALE prove presuntive in materia di contestazione di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.p., dell’art. 111, comma 7, Cost. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.  La sentenza sarebbe nulla per motivazione apparente.
Con il terzo motivo l’ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza  sarebbe  nulla  per  omessa  pronuncia  su  un  motivo  d’appello, relativo alla mancanza di valutazione di ogni questione proposta in sede di commissione provinciale, relativa alla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.
In  via  prioritaria  è  necessario  esaminare  il  secondo  motivo,  che,  se fondato, assorbirebbe il primo.
La priorità del vaglio del suddetto motivo persiste ancorché la controricorrente  abbia  allegato  copia  della  sentenza  penale  n.  271/2020, pronunciata dal Tribunale di Padova e divenuta irrevocabile il 17/07/2020, con la quale gli amministratori della RAGIONE_SOCIALE sono stati assolti dai reati commessi negli anni d’imposta per cui è causa .
Questo perché, a prescindere se la stessa possa produrre gli effetti previsti dall’art. 21 bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la denunciata apparenza della motivazione precede logicamente la necessità di verifica dei presupposti di efficacia della sentenza penale. Infatti, ove accolta la denuncia di nullità della decisione della Commissione regionale, questa ne sarebbe travolta, imponendosi una nuova valutazione in sede di giudizio di rinvio , solo all’esito del quale potrebbe emergere o meno l’interesse all’ applicazione dell’art. 21 bis cit.
Il giudice del rinvio, infatti, ove investito di un nuovo giudizio a seguito dell’annullamento della sentenza ora impugnata, dovr à innanzitutto valutare se l’appello erariale sia pertinente e fondato. Se infondato, dovrà procedere a confermare, con motivazione questa volta esente da vizi, l’annullamento dell’atto impositivo, senza necessità di ricorso al controllo della idoneità della sentenza penale a produrre gli effetti previsti dall’art. 21 bis cit., ampiezza di effetti che peraltro, allo stato, è tutt’altro che pacifica (cfr. ex multis Cass., 3800/2025, 21594/2025, 936/2025, e sul cui contrasto interpretativo pende peraltro questione dinanzi alle Sezioni unite). Diversamente, se riterrà fondate le contestazioni erariali e valido l’accertamento, dovrà procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli effetti della sentenza penale, e ove sussistenti, e ponderare quali siano questi effetti.
Ciò chiarito, quanto alle critiche mosse con il secondo motivo, sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio
2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819).
Nel caso di specie, a fronte di un ampio quadro descrittivo della vicenda, con evidenziazione RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto di verifica, della identificazione dei fornitori ‘ missing traders ‘ o ‘ cartiere ‘ , degli indizi allegati al processo (i suddetti fornitori risultavano privi di sedi effettive, oppure totali evasori d’imposta, non avevano presentato dichiarazioni fiscali, non vi era mai stata attività di acquisizione di informazioni da parte della odierna controricorrente, il volume d’ac quisti eseguiti dalle suddette fornitrici risultava imponente rispetto al compless ivo volume d’affari della RAGIONE_SOCIALE, eccRAGIONE_SOCIALE), la Commissione regionale, dopo aver riportato gli esiti del giudizio dinanzi alla Commissione provinciale, e dopo sommaria descrizione dei fatti, ha rilevato che «nel campo della frode fiscale non è possibile trovare
dimostrazioni di accordi o individuare tracce bancarie di spartizione di guadagno illeciti. È per questo che la legge prescrive significativi indizi, e non prove, che abbiano i requisiti della gravità, precisione e concordanza. È quindi su questo versante che va esaminata la questione sottoposta a questa Commissione. Ebbene, per quanto le argomentazioni dell’Ufficio siano ben sviluppate e delineino un quadro di comportamenti fraudolenti di diversi soggetti, non riescono ad offrire a questa Commissione un quadro di riferimento nel quale gli indizi sulla connessione fraudolenta fra il contribuente e i diversi soggetti indicati abbiano i requisiti previsti dalla legge. E ciò anche in presenza di copiosa documentazione presentata dalla parte».
Si tratta di argomentazioni che, a dispetto degli otto righi occupati nella sentenza,  risultano  totalmente  generiche,  non  indugiando  a  spiegare concretamente neppure una RAGIONE_SOCIALE ragioni, relativa ad un solo indizio, su cui si fondino le conclusioni del giudice regionale.
La sentenza è dunque gravemente carente di motivazione, nel senso della sua assenza integrale perché apparente.
Il motivo va pertanto accolto.
Per la medesima priorità logica, a cui si è fatto prima richiamo, deve essere esaminato anche il terzo motivo.
Con esso la pronuncia è stata infatti criticata dall’RAGIONE_SOCIALE per l’omessa motivazione su una RAGIONE_SOCIALE ragioni d’appello, relativ a ai rilievi erariali sulle prestazioni oggettivamente inesistenti.
Anche questo motivo è fondato, atteso che la sentenza non accenna neppure alla questione, che risultava comunque sollevata in appello, come può desumersi dalla lettura del ricorso, che riporta le questioni sollevate ed inerenti i vizi  della  pronuncia di primo grado, nel rispetto del principio di specificità.
Anche il terzo motivo va dunque accolto.
L’accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe il primo.
La sentenza va pertanto cassata perché nulla, e il giudizio deve essere rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, che in diversa composizione,  oltre  che  a  liquidare  le  spese  processuali  di  legittimità, provvederà al riesame dell’a ppello erariale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di  II  grado  del  Veneto,  cui  demanda,  in  diversa  composizione,  anche  la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 29 aprile 2025 e, in riconvocazione, il 9 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME