Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11841/2017 R.G. proposto da:
COGNOME Avv. COGNOME rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE)
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 664/2017 depositata in data 16 febbraio 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME quattro avvisi di intimazione di pagamento con i quali veniva sollecitato il pagamento di quattro cartelle di pagamento non pagate.
Avverso gli avvisi di intimazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma, la quale con sentenza n. 20181/2015 rigettava il ricorso.
Cart. di pag. 1999- 2001
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. del Lazio; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 664/2017 depositata in data 16 febbraio 2017, rigettava l’appello del contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Equitalia Sud RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE è rimasto intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 luglio 2025, per il quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, 112, 115, 132 n. 4, 160 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera abnorme e apparente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 161 cod. proc. civ., dell’art. 36, n. 3 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, n. 5, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui nella sentenza impugnata non risulta la sottoscrizione del giudice relatore NOME COGNOME con conseguente inesistenza della sentenza.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. 546/1992, 112, 132, n. 4 cod. proc. civ. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e 5 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di valutare ciò che era stato già
valutato nella sentenza della C.t.p. di Roma n. 167/07/2010 che accertava la mancanza della notifica delle cartelle sottese..
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Ulteriore inesistenza e/o insufficienza della motivazione portata nella sentenza impugnata, in ordine alla asserita prova, con vizio dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ, ma anche art. 112, 115, 160 e 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.» nil contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto esistente la notifica delle cartelle sottese in mancanza di una apposita allegazione probatoria dell’ente riscossore e senza considerare che per quelle cartelle era intervenuta già sentenza della C.t.p. di Roma n. 167/7/2010 che aveva annullato le cartelle per difetto di notifica.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 115, e 132 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 2697, primo comma, cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ. e art. 111 Cost.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inesistenza delle cartelle di pagamento perché mai notificate e che, comunque, era scaduto il termine per la notifica delle originarie cartelle alla luce essendosi verificata la prescrizione quinquennale.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 24, legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’art. 24 e 111 Cost., 6 Convenzione EDU e 13 Protocollo aggiuntivo, art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e 36 c.t., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha motivato sul motivo di appello afferente la condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado né sulla questione di legittimità sollevata.
2. Il primo motivo è fondato.
Va qui ricordato che per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/12/2016 n. 26127, Cass. 14/12/2018, n. 32347).
2.1. Nella sentenza impugnata, il giudice d’appello non rende affatto percepibili le ragioni della sua decisione limitandosi ad affermare in maniera assiomatica il suo giudizio finale senza indicare i dati rilevanti ai fini probatori, né i mezzi di prova valutati come rilevanti ai fini del giudizio, né illustrare la valutazione delle risultanze di prova. Tale contenuto decisorio è assolutamente inidoneo a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del suo convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sul ragionamento del collegio giudicante.
In altri termini, il giudice d’appello non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della decisione stessa.
2.2. Nella fattispecie in esame la C.t.r. si è limitata ad affermare che: ‘La sentenza impugnata spiega dettagliatamente i motivi per i quali il ricorso del contribuente è stato respinto e questa commissione non può che confermarli. Anche in appello il contribuente si ostina a sostenere che le cartelle per le quali e
intimato il pagamento siano state annullate con la sentenza n. 30/9/10, mentre ciò non coincide con il reale andamento dei fatti. Detta sentenza, infatti, annullava l’iscrizione ipotecaria conseguente al mancato pagamento di dette cartelle, non essendo stata provata in quella sede la corretta notifica delle stesse, data la mancata costituzione della concessionaria alla riscossione. Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, questa Commissione, come quella Provinciale, ritengono che la mancata dimostrazione della corretta notifica delle cartelle in quella sede non pregiudichi la possibilità per la concessionaria alla riscossione di colmare tale lacuna in questa sede: cosa regolarmente fatta attraverso il deposito di probante documentazione in tal senso.’
2.3. Effettivamente, sui precipui punti in esame, la motivazione della sentenza di appello si profila apodittica e trascura del tutto i rilievi fattuali avanzati nel giudizio di merito e riprodotti in ricorso perché il percorso argomentativo finalizzato all’accertamento dell’avvenuta notifica o meno delle cartelle sottostanti ed all’esistenza del giudicato sull’accertamento della mancata notifica delle cartelle è rimasto assolutamente inespresso con conseguente impossibilità di controllare la coerenza logica del ragionamento.
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, va accolto il primo motivo e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in
diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 3 luglio 2025