Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10407/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 28/19 depositata il 9 gennaio 2019
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 25 giugno 1992 la Cassa RAGIONE_SOCIALE presentava all’Ufficio Territoriale di Ivrea dell’Agenzia delle
Entrate il modello 770/ bis 1992 con il quale chiedeva il rimborso di un credito d’imposta di 161.740.000 lire (equivalenti a 83.531,73 euro), derivante dalle maggiori ritenute asseritamente operate, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis» , sugli interessi attivi corrisposti negli anni 1989, 1990 e 1991 ai propri clienti titolari di conti correnti, libretti di deposito a risparmio e certificati di deposito bancari.
Nel gennaio 1991 la predetta Cassa Rurale aveva ceduto le proprie attività e passività, compresi i crediti d’imposta maturati nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, alla Banca Sella s.p.a., poi ridenominata Banca Sella Holding s.p.a..
Con provvedimento notificato in data 31 dicembre 2014 l’Ufficio respingeva la richiesta di rimborso avanzata dalla contribuente.
RAGIONE_SOCIALE impugnava il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che rigettava il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale, con sentenza n. 28/19 del 9 gennaio 2019, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’impugnato provvedimento amministrativo.
Avverso tale sentenza, notificata il 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Banca Sella RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 2697 e 2709 c.c..
1.1 Viene rimproverato alla CTR di aver erroneamente ritenuto assolto dalla Banca Holding s.p.a. l’onere della prova dei fatti
costitutivi del preteso credito d’imposta, sebbene la documentazione dalla stessa prodotta in giudizio risultasse inidonea allo scopo e per giunta solo parziale.
1.2 Si critica, inoltre, la pronuncia d’appello per aver valorizzato a fini decisori i dati ricavabili dalle scritture contabili depositate dalla contribuente, tralasciando di considerare che tali scritture fanno prova contro l’imprenditore, e non a suo favore.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente, imputandosi al collegio regionale di aver formulato soltanto .
Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
3.1 Si ascrive alla Commissione regionale di non aver tenuto in debito conto le contestazioni mosse dall’Ufficio in ordine ai documenti prodotti dalla controparte, analiticamente esposte nell’atto di appello.
Nell’ordine logico -giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio del secondo motivo, con il quale viene prospettato un vizio di nullità della sentenza gravata.
4.1 La censura è fondata e il suo accoglimento assorbe l’esame delle restanti doglianze.
4.2 Giova rammentare che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nei casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico» , di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e
di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa.
4.3 Siffatte anomalie si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
4.4 Per produrre il descritto effetto invalidante, esse devono emergere dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
4.5 È stato, inoltre, ripetutamente affermato che per motivazione ‘apparente’ deve intendersi quella che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
4.6 Per quanto qui particolarmente interessa, si è pure precisato che il giudice non può, quando esamina i fatti oggetto di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, poiché questo è il solo contenuto ‘statico’ della
complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione di iniziale ignoranza dei fatti a quella finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto ‘dinamico’ della dichiarazione stessa (cfr. Cass. n. 2241/2025, Cass. n. 32141/2022, Cass. n. 32980/2018, Cass. n. 15964/2016). 4.7 Tanto premesso, va osservato che la CTR piemontese ha così giustificato la riforma della sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso della Banca Sella Holding s.p.a. sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante: « La documentazione che il contribuente ha presentato a più riprese, prima a sèguito di colloqui informali con i funzionari dell’ufficio, e poi successivamente a sèguito di formale richiesta, appare voluminosa, corposa e contenente tutti i dati necessari per appurare la spettanza del rimborso richiesto. In particolare, le quietanze di versamento degli anni 1989 e 1990 sono state presentate, come pure i bilanci ed altro. La produzione analitica degli interessi e delle ritenute: non vi è l’obbligo di certificare gli interessi dei percettori in modo nominale, come da circolare delle Entrate n. 32/E/1999, e quindi come poteva l’ufficio richiederla? Appare quanto mai evidente che l’ufficio non abbai (scilicet : abbia n.d.r.) istruito a sufficienza la pratica in questione e che continui a chiedere documentazione ulteriore, anche se già presentata, e che in modo strumentale e pretestuoso continui a non voler procedere al rimborso che spetta in base a semplici calcoli matematici sui dati presenti nella documentazione presentata. In spregio alla legge 212/2000 ed in violazione del principio della buona fede e collaborazione» .
4.8 Ora, dal tenore delle surriportate proposizioni non è dato comprendere come i giudici «a quibus» siano giunti a ritenere sussistente il credito d’imposta di 161.740.000 lire (oggi 83.531,73 euro) indicato dall’allora Cassa Rurale ed Artigiana di Caluso RAGIONE_SOCIALE
r.l. nel modello 770/bis 1992.
4.9 Su tale punto decisivo della controversia, ad eccezione del generico richiamo ai «bilanci» e a «quietanze di pagamento» di importi imprecisati, peraltro relative ai soli anni 1989 e 1990, l’impianto motivazionale della sentenza si risolve nell’apodittico asserto che la documentazione prodotta dalla contribuente, definita «voluminosa (e) corposa» , conterrebbe «tutti i dati necessari per appurare la spettanza del rimborso richiesto» ; dati che, tuttavia, non risultano in concreto evidenziati, il che impedisce alla Corte di verificare la correttezza dell’iter logico seguìto dalla Commissione regionale per addivenire al ribaltamento della valutazione espressa dai primi giudici.
4.10 In tutta evidenza, il collegio di seconde cure si è limitato a esprimere un giudizio finale di idoneità delle prove offerte dalla contribuente a sostenere la formulata istanza di rimborso delle maggiori ritenute asseritamente versate negli anni 1989, 1990 e 1991, senza esplicitare il percorso argomentativo che lo ha condotto a tale conclusione.
4.11 Si è, pertanto, al cospetto di una motivazione solo parvente, la quale non raggiunge la soglia del «minimo costituzionale» e determina la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit., la cassazione dell’impugnata pronuncia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia fornendo congrua motivazione.
5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione