Motivazione Apparente: La Cassazione Annulla la Sentenza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico: ogni sentenza deve essere supportata da un ragionamento chiaro e comprensibile. Quando ciò non accade, si cade nel vizio di motivazione apparente, che ne determina la nullità. Il caso analizzato riguarda l’applicabilità di una sospensione dei pagamenti tributari, concessa per eventi calamitosi, a somme derivanti da una definizione agevolata.
I Fatti del Caso: Sospensione dei Termini e Definizione Agevolata
La vicenda trae origine dalla decisione di una Commissione Tributaria Regionale (CTR) che aveva dato ragione a un contribuente. Quest’ultimo sosteneva di poter beneficiare della sospensione dei termini per i pagamenti tributari, disposta a seguito di eventi sismici-vulcanici, anche per le rate dovute in base a una precedente definizione agevolata (un condono fiscale).
L’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata tale interpretazione, ha impugnato la decisione della CTR dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, proprio il vizio di motivazione apparente.
Il Ricorso e la Doglianza sulla Motivazione Apparente
Il fulcro del ricorso dell’Agenzia Fiscale si concentrava sulla qualità della motivazione della sentenza di secondo grado. Secondo l’Agenzia, i giudici tributari si erano limitati a un’affermazione generica e apodittica, sostenendo che dalla legislazione “si evince la possibilità del contribuente di avvalersi” della sospensione, senza tuttavia fornire alcun elemento interpretativo a sostegno di tale conclusione.
In sostanza, la CTR non aveva spiegato il percorso logico-giuridico che l’aveva portata a quella decisione, ignorando le argomentazioni contrarie presentate dall’Amministrazione finanziaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla motivazione apparente. Gli Ermellini hanno chiarito che una motivazione può definirsi ‘apparente’ quando, pur esistendo graficamente, non permette di comprendere l’iter logico seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione.
Nel caso specifico, la sentenza della CTR è stata giudicata carente perché non conteneva alcuna argomentazione che spiegasse perché la norma sulla sospensione dei pagamenti per eventi calamitosi dovesse estendersi anche ai debiti derivanti da una definizione agevolata, che segue una disciplina autonoma. La sola affermazione che la legge lo consenta, senza ulteriori spiegazioni, non costituisce una motivazione valida.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito che il dovere di motivazione impone al giudice di esporre le ragioni della propria decisione in modo da rendere controllabile il suo ragionamento. Non è sufficiente enunciare una conclusione, ma è necessario spiegare il perché si è giunti a quella determinata interpretazione della legge. L’assenza di questo percorso argomentativo rende la motivazione solo apparente, equiparandola di fatto a una motivazione inesistente e, di conseguenza, rendendo nulla la sentenza.
Le conclusioni
L’accoglimento del ricorso ha comportato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione. Quest’ultima dovrà riesaminare il merito della questione, fornendo questa volta una motivazione completa e logicamente argomentata. Questa pronuncia sottolinea l’importanza per i giudici di ogni grado di non limitarsi a decidere, ma di spiegare in modo esauriente il percorso che li ha condotti a una determinata conclusione, a garanzia del diritto di difesa delle parti e della trasparenza della giustizia.
Cos’è la motivazione apparente?
È un vizio di una sentenza che si verifica quando il ragionamento del giudice, sebbene presente, è così generico o illogico da non far capire come si sia giunti alla decisione. Equivale a una motivazione mancante e rende la sentenza nulla.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza in questo caso?
La Corte ha annullato la sentenza perché i giudici di merito si sono limitati ad affermare che il contribuente poteva beneficiare della sospensione dei pagamenti, senza spiegare il percorso logico e giuridico che li ha portati a tale conclusione, rendendo di fatto la loro motivazione solo apparente.
Cosa succede ora nel processo?
La causa è stata rinviata a un’altra sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che dovrà decidere nuovamente sulla questione, ma questa volta dovrà fornire una motivazione completa e comprensibile, seguendo i principi indicati dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10577 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE ;
– intimati
–
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE-Catania, n. 1242/34/16 depositata il 4 aprile 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR che ritiene applicabile la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte, prevista dall’art. 4, d.l. n. 296/2002, anche per gli importi dovuti a seguito di definizione agevolata ai sensi della l. n. 289/2002.
Sia i contribuenti che RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
MOTIVAZIONE APPARENTE
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce motivazione parvente.
2.Il motivo è fondato.
La motivazione può invero dirsi apparente allorché dalla stessa non sia possibile desumere l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, e nella specie è proprio così, poiché la CTR, si limita all’apodittica affermazione per cui dalla legislazione ‘si evince la possibilità del contribuente di avvalersi, anche per la fattispecie in esame, della sospensione dei termini per i pagamenti tributari a seguito degli eventi sismicivulcanici dell’ottobre 2002′, senza fornire, pur a fronte delle difese dell’RAGIONE_SOCIALE, alcun elemento da cui si possa ricavare tale risultato interpretativo.
L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento di quello ulteriore e la cassazione della sentenza con rinvio al giudice d’appello , che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della RAGIONE_SOCIALE-Catania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025