Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13869 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13869 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
Oggetto:
motivazione
apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27977/2016 proposto da pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME (PEC: )
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: )
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3998/01/16 depositata in data 02/05/2016, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole con il quale l’Ufficio pacifica la circostanza relativa alla mancata presentazione della dichiarazione per l’anno 2007 rideterminava i tributi dovuti, oltre a interessi di legge, irrogando le prescritte sanzioni;
-la CTP rigettava il ricorso;
-appellava la società contribuente;
-con la pronuncia qui gravata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado;
-ricorre a questa Corte la società RAGIONE_SOCIALE con due motivi di doglianza;
-resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;
Considerato che:
-il primo motivo censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale, difettando nella pronuncia impugnata ogni riferimento a quanto dedotto e prodotto dal ricorrente nei gradi di merito; secondo parte ricorrente la motivazione oggetto di doglianza sarebbe del tutto inidonea a consentire il controllo delle ragioni che sono poste a fondamento della decisione;
-il motivo è fondato;
-come molte volte chiarito da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete
il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758, Sez. 5, Ordinanza n. 6044 del 2024);
-la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354, infine Cass. 20 luglio 2023 n. 2023);
-nella fattispecie, la CTR, dopo aver sinteticamente -il tutto in una sola pagina -riassunto i fatti di causa e l’esito del primo grado di giudizio, si è limitata ad affermare che ‘i motivi di appello vanno respinti in quanto effettivamente l’art. 41 del
succitato decreto consente di valutare e disattendere anche le scritture contabili, benché regolarmente tenute, ricostruendo il reddito mediante presunzioni semplici cioè prive del requisito della gravità. Egualmente privo di pregio è il motivo relativo alle sanzioni perché manifestamente in contrasto con l’art. 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997′;
-tale motivazione, in primo luogo è in sé assertiva e contraddittoria, nel ritenere le scritture contabili sia valutabili, sia – nello stesso tempo -disattendibili;
-va ricordato che secondo questa Corte (tra molte, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione;
-orbene, nella sentenza gravata effettivamente il giudice di appello non fa riferimento in alcun modo, neppure implicitamente, alla fattispecie concreta esaminata, non chiarendo in concreto né a che tipo di accertamento abbia fatto ricorso l’Ufficio, né quali eccezioni abbia opposto il contribuente a fronte della pretesa dell’Amministrazione;
-ancora, le ragioni -ritenute legittime -poste a base del riconoscimento della prova di maggiori pretese tributarie sono ancorate, dalla sentenza impugnata, in modo del tutto contraddittorio, alla sussistenza di presunzioni semplici (da un lato) e dall’altro le stesse sono qualificate come ‘prive del
requisito della gravità’ (dall’altro) senza considerarsi né gli elementi di precisione e concordanza e senza minimante illustrarsi quali siano tali elementi, in fatto, idonei a dar prova della pretesa dell’Ufficio in quanto effettivamente gravi, precisi e concordanti;
-con riguardo poi alle sanzioni, il solo rimando operato in motivazione all’art. 11 del d. Lgs. n. 472 del 1997 rende altrettanto incomprensibili le ragioni sulle quali, in concreto, la CTR ha fondato il proprio decisum ;
-se quindi la sentenza gravata è munita dell’illustrazione -per quanto ipersintetica e poco chiara – delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado, la stessa difetta delle considerazioni di fatto che hanno indotto la Commissione a disattenderle, non risultando sufficiente il mero rimando operato all’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973;
-in tal modo si impedisce l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (cfr. Cass., Sez. 5 n. 24452 del 5 ottobre 2018; id. n.9830 del 11 aprile 2024). È evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuotano di contenuto la funzione dell’appello che, quale revisio prioris istantiae , è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire – ai fini del giudizio di Legittimità – un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato (cfr., Cass. 18 aprile 2017 n. 9745; Cass. 26 giugno 2017 n. 15884; Cass. 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 5 ottobre 2018 n. 24452; Cass., 7 aprile 2017 n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 e 3 novembre 2016 n. 22232;
cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell’appello, Cass., 10 gennaio 2003 n. 196);
-in ultimo, questa Corte ha evidenziato altresì che «ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale d’ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa» (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23 gennaio 2006; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15964 del 29 luglio 2016, richiamate da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32980 del 20 dicembre 2018);
-il secondo motivo resta assorbito;
-la sentenza impugnata, quindi, in accoglimento della prima censura proposta, è cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania alla quale demanda provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2025.