Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25658 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25658 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24485/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1381/06/18 depositata il 28/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1381/06/18 del 28/03/2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR)
accoglieva l’appello proposto dal sig. NOME COGNOME avverso la sentenza n. 8351/43/15 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 200 8.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità di alcune spese sostenute dal contribuente, svolgente l’attività di intermediario di prodotti medicali, in assenza della produzione della docume ntazione necessaria a comprovare l’inerenza di detti costi .
1.2. La CTR accogli eva l’appello d el sig. COGNOME in quanto il giudicato di primo grado sarebbe del tutto generico circa la non riconoscibilità dei costi documentati, costi verosimilmente sostenuti «per l’esercizio di un’attività particolarmente sofisticata ed in continua evoluzione, quale quella esercitata dall’appellante» .
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
NOME COGNOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione mancante e/o apparente in violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; invero, la motivazione della CTR consisterebbe in un insieme di astratte e apodittiche proposizioni, difficilmente riconducibili alle circostanze di fatto che formano oggetto di controversia tra le parti.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la
motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
1.2.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
1.3. Nel caso di specie, la motivazione resa dal giudice di appello è generica e apodittica e non prende in alcuna considerazione i rilievi di AE in ordine alla assenza di certezza ed inerenza dei costi ritenuti deducibili dal contribuente.
1.4. In particolare, la CTR: i) ha affermato che le riprese a tassazione sono generiche, ma non specifica in cosa consista detta genericità, nemmeno a titolo esemplificativo; ii) ha ritenuto che alcuni costi debbano essere normalmente sostenuti nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale, ma non ha indicato la documentazione dalla quale trae il convincimento che detti costi siano certi ed inerenti.
1.5. In buona sostanza, partendo dal presupposto di un’estrema genericità della motivazione della sentenza della CTP, la CTR ha finito per rendere motivazione a sua volta generica e tale da non far comprendere la ratio decidendi .
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 27/03/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME