Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24569/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE , pec EMAIL, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, pec EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 845/2022 depositata il 08/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
All’esito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Roccella Ionica, l’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria emetteva nei confronti di NAPOLI ROCCO l’avviso di accertamento n. TD7010503267/2013, con cui recuperava a tassazione la somma € 182.257,00 a fini IRPEF, IRAP e IVA ritenendo che le operazioni sottese alle fatture emesse fossero da considerarsi oggettivamente inesistenti.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Reggio Calabria eccependo, preliminarmente, la carenza dei presupposti legittimanti l’azione dell’Ufficio sulla base della disposizione di cui all’art. 8 DL 16/2012. Evidenziava inoltre che il contenuto dell’avviso di accertamento si fondava esclusivamente su PVC emesso nei confronti di terzi soggetti; rilevava inoltre che il quadro indiziario risultava inidoneo a fondare e sorreggere la ritenuta inesistenza delle operazioni sottese.
La CTP adita, con sentenza n. 679/04/2015 rigettava integralmente il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla CTR della Calabria che, con sentenza n. 2871/2021, rigettava l’appello condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio. Il ricorso per cassazione del contribuente è affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Con atto del 6 dicembre 2024, la ricorrente si è opposta alla proposta di PDA formulata da questa Corte ex art. 380bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 DPR 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per aver la CTR emesso una pronuncia priva dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto, dalla quale non emerga la ratio decidendi ad essa sottesa. Pertanto, non esplicitando lo svolgimento del processo di primo grado, la materia del contendere, né i motivi di gravame, la sentenza impugnata risulta radicalmente nulla.
La sentenza risulta così motivata: ‘ A fronte di un PVC estremamente articolato, documentato ed allegato dall’Ufficio agli atti del giudizio, trasfuso per relationem nell’accertamento impugnato, nonché a fronte di una sentenza correttamente ed ampiamente motivata che ripercorre interamente l’iter logico giuridico che conduce alle conclusioni raggiunte del primo giudice, l’appellante, né in primo grado, né in appello, in adempimento dell’onere probatorio indiscutibilmente posto a suo carico, produce alcun elemento (anche di mera documentale) di prova, limitandosi solo al richiamo di norme giuridiche, molte delle quali non applicabili alla fattispecie in esame e artatamente interpretate in modo non corretto’ .
L’opposizione alla proposta di PDA è così argomentata: ‘ Si rappresenta allo scopo che per omologhi giudizi riguardanti annualità precedenti (Rg 7032/2022 anno 2006 e Rg 7036/2022 anno 2009) Codesta On.lle Corte con ordinanza ha cassato con rinvio le sentenze impugnate, la cui motivazione era identica a quella della sentenza riguardante il presente giudizio, per nullità della motivazione resa ‘.
Le pronunce evocate dalla ricorrente, ossia l’ordinanza n. 25811 del 2023 e l’ordinanza n. 26004 del 2023, appaiono sovrapponibili sul piano delle questioni affrontate, motivando testualmente come segue: ‘ Nel caso di specie la sentenza impugnata, come censurato dal contribuente, manca di qualsiasi indicazione relativa allo svolgimento del processo di primo grado, alla materia del contendere ed ai motivi di gravame, riprodotti per compiuta autosufficienza in ricorso ‘; ‘ E’ evidente come nel caso di specie la motivazione sia del tutto scollegata dalla fattispecie concreta e suscettibile di adattarsi ad un numero indefinito di giudizi senza una reale individualizzazione che permetta di cogliere come il giudice abbia valutato i fatti alla luce del quadro probatorio specifico del processo, traendone le conclusioni, e ciò colloca la decisione impugnata al di sotto del minimo costituzionale ‘.
Anche nel caso oggi in esame viene una fattispecie di apparenza della motivazione.
Va, infatti, rilevato che « La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016).
Inoltre, « La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione » (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).
Nel caso di specie la sentenza impugnata, come censurato dal contribuente, oltre a mancare di qualsiasi indicazione relativa allo svolgimento del processo di primo grado e alla materia del contendere, a fronte dei plurimi motivi di gravame sollevati, e riprodotti per compiuta autosufficienza in ricorso, si è limitata nella sua brevissima motivazione ad esprimere argomentazioni meramente tautologiche e ha apoditticamente affermato che l’appello è infondato. È evidente come nel caso di specie la motivazione sia del tutto scollegata dalla fattispecie concreta e suscettibile di adattarsi ad un numero indefinito di giudizi senza una reale individualizzazione che permetta di cogliere come il giudice abbia valutato i fatti alla luce del quadro probatorio specifico del processo, traendone le conclusioni, e ciò colloca la decisione impugnata al di sotto del minimo costituzionale.
In conclusione, il ricorso è accolto e, per l’effetto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale della Calabria, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/03/2025.