Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15865 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 06/06/2024
Comune di Carini;
-intimato – avverso la sentenza n. 4915/12/2021, depositata il 24 maggio 2021, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 867/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del prof. avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato NOME COGNOME ed alla prof.ssa avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
-con sentenza n. 4915/12/2021, depositata il 24 maggio 2021, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Carini per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente, per l’anno 2011 ed in relazione al possesso di aree edificabili;
1.1 -il giudice del gravame, per quel che qui ancora interessa, ha considerato che:
-l’atto impositivo risultava correttamente motivato in quanto recava l’indicazione di « tutti i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale (ubicazione, identificativi catastali dell’area accertata, valore venale, imposta dovuta)»; né sussisteva violazione del principio di irretroattività dell’imposizione che, quanto all’anno 2011, su fondava su deliberazione dell’Ente ( n. 80 del 28/04/2011) che aveva determinato i valori venali delle aree edificabili;
i motivi di appello che involgevano il principio di capacità contributiva, e la stessa correttezza del procedimento di stima, risultavano destituiti di fondamento a fronte del «dato inconfutabile della natura edificabile dell’area onerata dal prelievo fiscale, evidenziata per tabulas dalle risultanze processuali, sulla quale non si ravvisa alcuna incongruenza e/o illogicità nei valori catastali utilizzati per la stima.»;
doveva, poi, escludersi una qualche «contraddittorietà di giudicati per gli accertamenti tributari riferiti all’anno 2011 (v. controdeduzioni Comune di Carini pag. 11)»;
– COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;
il Comune di Carini non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
1. -il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 132 cod. proc. civ. , dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., e dell’art. 111 Cost. , deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva definito la lite contestata sulla base di una motivazione apparente, «meramente adesiva alla tesi dell’Ufficio », così risolvendo il decisum in uno «sterile ed immotivato rigetto delle censure sollevate dall’appellante e … un altrettanto immotivata condivisione della sentenza di prime cure»;
1.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento agli artt. 324, 325 e 329 cod. proc. civ., ed a ll’art. 2909 cod. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame -con sbrigativa motivazione che non reca «alcuna critica o riferimento alle doglianze della contribuente » poste a fondamento dell’eccezione di giudicato esterno -aveva pronunciato in violazione del giudicato che si era formato in relazione a pronunce rese dalla stessa Commissione tributaria regionale della Sicilia (sentenze nn. 3615/12/18, 3616/12/18 e 3617/12/18, del 6 settembre 2018) oltreché dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo (sentenza n. 2163/10/18, del 20 aprile 2018);
1.3 -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni svolte col gravame che -con riferimento ai dati di valutazione offerti al giudizio da una relazione tecnica di parte – involgevano specifiche critiche in ordine al valore venale attribuito alle aree (in tesi) edificabili sottoposte a tassazione, così rappresentandosi che venivano in
considerazione aree sottoposte a vincoli (sismico ed idrogeologico), ed a limiti di edificabilità, correlati alla loro qualificazione (ad alta pericolosità) ed alla loro conformazione, tale quest’ultima da implicare (anche) il sostenimento di notevoli costi aggiuntivi per renderle accessibili dietro realizzazione di strade di accesso alle aree;
-il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento;
2.1 -come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);
si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo
sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);
2.2 -nella fattispecie, la gravata sentenza senz’altro espone, sia pur sintetim , le ragioni che sono state poste a fondamento del decisum , nello specifico risultando esplicitata la ratio decidendi di ciascuna delle questioni che, tra le parti controverse, sono state puntualmente individuate a riguardo degli spiegati motivi di appello;
-anche il secondo motivo di ricorso va senz’altro disatteso;
3.1 -occorre premettere che -per come assume la stessa ricorrente e, per vero, risulta dalle stesse sentenze evocate -il giudicato, nella fattispecie, si è formato nei confronti di parti diverse (comproprietarie) la cui obbligazione tributaria non ha natura solidale (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 3, comma 1, e 10, comma 1) e, pertanto, non è riconducibile alla disciplina posta dall’art. 1306, comma 2, cod. civ.;
in disparte, poi, la considerazione del contenuto decisorio che ascrive l’eccepito giudicato ad un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento -ché, all’evidenza, si tratterebbe di questione non suscettibile di un qualche effetto preclusivo a fro nte dell’emissione di distinti avvisi di accertamento -rileva, al fondo, che lo stesso dato di fattispecie -costituito dal valore venale in comune commercio di aree edificabili quale base imponibile dell’ imposta comunale sugli immobili (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5), così come valutato per distinti (e pregressi) periodi di imposta, -non può ricondursi «a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente» (Cass., 12 luglio 2021, n. 19811; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass.,
16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675) cui (solo) può raccordarsi l’efficacia ultrattiva del giudicato ( Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916);
– per di più, va rilevato, il contenuto del giudicato (in specie delle sentenze nn. 3615/12/18, 3616/12/18 e 3617/12/18, del 6 settembre 2018) si correla (anche) alla definizione di una quaestio iuris che -involgendo la qualificazione, e le conseguenti condizioni di applicazione, delle delibere adottate dall’Ente locale ai fini della determinazione, per zone omogenee, del valore di mercato delle aree edificabili -non solo è stata risolta in difformità dei principi di diritto espressi dalla Corte (secondo i quali la natura non imperativa, e la funzione probatoria, delle delibere adottate ex art. 59, cit., ne giustificano la valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) ma che pur non è suscettibile di determinare gli effetti preclusivi propri del giudicato, avendo la Corte in più occasioni statuito che l’efficacia espansiva del giudicato trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (v. Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 22
luglio 2021, n. 20977; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723);
-il terzo motivo di ricorso è inammissibile;
premesso che la quaestio facti -che, nella fattispecie, involge la valutazione delle aree edificabili sulla base della stima fatta propria dall’Ente locale ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g ), cit., – ha formato oggetto di esame da parte dei giudici di merito -esame che si prospetta come conforme in relazione ai limiti d’impugnazione della cd. doppia conforme (art. 348ter , u.c., cod. proc. civ.; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) -col motivo di ricorso in esame la ricorrente deduce, nella sos tanza, l’omesso esame di deduzioni probatorie e, nello specifico, dei dati probatori che – (in tesi) pretermessi, nella operata valutazione di concludenza della stima delle aree edificabili, qual ex adverso operata dall’Ente impositore rinvengono da una relazione tecnica di parte;
-ciò che, nella fattispecie, viene pertanto in rilievo è, più propriamente, la censura di omesso esame di dati fattuali che, se per l’appunto considerati, avrebbero potuto (in tesi) determinare una diversa decisione sui fatti costitutivi della domanda (quanto alla distinzione tra i motivi di ricorso incentrati sul difetto di motivazione ovvero sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ ., v. ex plurimis Cass., 27 ottobre 2020, n. 23525; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1539; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass., 4 dicembre 2014, n. 25714; Cass., 14 marzo 2006, n. 5444); deduzione che, peraltro, si risolve in una mera riproposizione di argomenti probatori che nemmeno si fa carico di confrontarli con gli effettivi termini contenutistici dell’accertamento di valore operato dall’Ente locale;
– le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre sussistono, nei confronti della ricorrente, i presupposti processuali per
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 .