Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7006 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7006 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16156/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente principale – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui domicilia in Roma, alla INDIRIZZO,
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 7105/2016 depositata il 19/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente RAGIONE_SOCIALE, poi in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, era oggetto di verifica RAGIONE_SOCIALE in situ sull’anno d’imposta 2010, con p .v.c. notificato il 7 marzo 2013, cui seguiva avviso di accertamento in data 29 luglio 2014, con ripresa a tassazione a fini Ires, Iva e Irap per maggior reddito derivante, per quanto interessa il prosieguo, principalmente per il disconoscimento di costi non inerenti, non documentati, temporalmente eccentrici, nonché per ritenute su redditi da lavoro dipendente non versate.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, con integrale conferma della pretesa impositiva.
Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE, agitando quattro motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spiegando tempestivo controricorso e interponendo, altresì, ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti quattro motivi di ricorso principale.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazione circa un fatto controverso, per mancata indicazione dei fatti da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, senza approfondita disamina, con falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Nella sostanza criticando il riferimento generico alle ragioni di primo grado che hanno recepito acriticamente le tesi dell’Ufficio.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazione circa un fatto controverso, in violazione altresì dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 218/1997, nella sostanza contestando la ripresa n. 5, relativa a non deducibilità di somma per difetto di competenza, non avendo pronunciato sulla richiesta di compensazione.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazione circa un fatto controverso, per mancata indicazione dei fatti da cui il giudice ha tratto il proprio convinciment o, in relazione alla fattura emessa dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ritenuta per prestazioni oggettivamente inesistenti.
1.4. Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 111 Costituzione, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 1, 2, 7, 36, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente della sentenza di secondo grado, nella sostanza censurando il rinvio a documentazione e rilievi dell’Ufficio, facendo così proprie le argomentazioni di parte pubblica.
I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente legati e riferendosi a profili di motivazione o di mancata considerazione di argomenti rappresentati dalla difesa privata, ovvero di riferimento alla difesa pubblica e sono inammissibili.
Si tratta in realtà di una richiesta di revisione del compendio probatorio offerto dalle parti, per giungere ad una conclusione opposta a quella cui sono pervenuti i collegi di merito, proponendo una cognizione fattuale inibita a questa Suprema Corte di le gittimità. Sotto l’usbergo dell’omesso esame di fatto si propone una diversa valutazione di una prova o di un argomento, relativamente ad una sentenza che, come si dirà, supera il ‘minimo costituzionale’ della motivazione, richiesto da S.U. n. 8053/2014.
2.1. Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e
valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011).
In tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017).
2.2. Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come
nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).
Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. III, n. 24953/2020).
2.3. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto
che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019).
2.4. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.
24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
In definitiva, il ricorso principale è inammissibile e tale va dichiarato. Può quindi procedersi all’esame del ricorso incidentale.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art 2909 del codice
civile, nella sostanza lamentando che la sentenza in scrutinio abbia ritenuto formatosi un giudicato interno per non aver l’RAGIONE_SOCIALE proposto appello sul capo di sentenza di primo grado di propria soccombenza.
4.1. Il motivo è infondato. Ed infatti, la sentenza di primo grado non ha visto integralmente vittoriosa la parte pubblica, che era quindi tenuta a proporre impugnazione incidentale avverso il capo di sua soccombenza, specificamente contenuto alla fine di pag. 3 ed inizio di pag. 4 della sentenza della CTP di Como, ove è stata annullata la ripresa n. 4 per €.62.153,00 sui costi relativi a missioni e trasferte del personale. L’assenza di impugnazione (incidentale) da parte dell’Erario ha visto consolidata ta le statuizione. Donde il ricorso incidentale è infondato e dev’essere rigettato.
In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, quello incidentale va rigettato. Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, rigetta il ricorso incidentale, compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME