Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1600 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1600 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7093/2025 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’ amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO forza di procura speciale in atti (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
Oggetto: motivazione apparente della sentenza
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 5736/05/2024, depositata in data 24/09/2024, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento, relativo al periodo d’ imposta 2016, con il quale, a seguito RAGIONE_SOCIALE risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 20 giugno 2018, aveva accertato che la predetta società aveva partecipato ad una ‘frode carosello’ in ambito I.V.A., procedendo quindi a ripresa a tassazione dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta per € 1.191.251,00, con aggiunta di interessi e sanzioni.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso; appellava la società.
Con la sentenza ora gravata di ricorso in cassazione il giudice dell’appello ha riformato la pronuncia di primo grado quando all’inammissibilità del ricorso, rigettandolo nel merito
Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a un solo motivo di doglianza, poi illustrato da memoria.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione collegiale.
Ragioni della decisione
Il solo motivo di ricorso dedotto è proposto in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e in relazione anche all’art. 111 c. 6 Cost. per omessa o apparente motivazione; parte ricorrente lamenta il fatto che la trama argomentativa della pronuncia di merito – trascritta in ricorso per cassazione -consumi il vizio di omessa o apparente motivazione.
Tale unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La motivazione apparente della sentenza si ravvisa nel momento in cui non è possibile ravvisare ‘gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento’ (Cass. n. 18231/2016 e in questo senso anche Cass. SS.UU n. 8053/2014).
Nel caso di specie è possibile dedurre l’iter logico- motivazionale da cui il Giudice di secondo grado ha tratto il proprio convincimento.
Dopo aver risolto a favore del contribuente la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, la sentenza affronta e disattende l’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio, ‘ doglianza, quest’ultima, di per sé incompatibile con la ricostruzione appena descritta dell’interlocuzione intercorsa tra Amministrazione e contribuente, soprattutto alla luce degli effettivi incontri tra contribuente ed Amministrazione. Ne consegue, dunque, l’assoluta infondatezza della violazione del principio del contraddittorio laddove, invece, le parti hanno intrapreso la procedura di adesione, sede massima di espressione dell’effettività del contraddittorio ‘. Quindi, viene ad esaminare il profilo relativo alla asserita violazione dell’onere
della prova, in ordine al quale chiarisce come ‘…l’onere della prova, di cui all’art. 7, comma 5bis, D.lgs. 546/1992, in tema di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti grava sempre sull’Amministrazione, la quale tuttavia può legittimamente assolvere al proprio onere anche attraverso presunzioni, purché gravi precise e concordanti ‘ . Infine, venendo alle questioni di merito, sia pur sinteticamente afferma con chiarezza che ‘ Il contribuente, infatti, si limita a ribadire la propria estraneità alla frode, senza riuscire a confutare la prove addotte dall’Amministrazione, secondo cui la irregolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni intercorse con società soggette ad accertamenti, anche penali, la misura minima del rincaro adottato nelle operazioni con quest’ultime, nonché l’accertata collusione di alcuni membri e dipendenti della contribuente muoverebbero tutti nell’univoca direzione della partecipazione fraudolenta alla frode carosello. Valutazione, quest’ultima, che il Collegio non ritiene di poter contraddire, alla luce del mancato assolvimento dell’onere di prova contraria in capo al contribuente ‘ .
Come si vede il percorso motivazionale è logico e ben delineato, risolvendosi la doglianza in asserite insufficienze, di per sé irrilevanti e non censurabili in sede di legittimità posto che il vizio motivazionale non può assurgere a motivo d’impugnazione se non per la carenza totale o parvenza della motivazione. Infatti, va ribadito che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass. n. 3601/2006).
Inoltre, l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli
elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. n. 520/2005). In altre parole, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere.
Quanto poi al profilo di censura riguardante l’asserita violazione dei principi in tema di onere della prova, il motivo è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata applicato correttamente i principi illustrati più volte da questa Corte (Cass. n. 21953/2007; Cass. n. 9784/2010; Cass. n. 9108/2012; Cass. 27718/2013; Cass. n. 20059/2014; Cass. n. 9363/2015; Cass. n. 15294/2021; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C-439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11; Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 28572/2017; Cass. n. 5406/2016; Cass. n. 28683/2015; Cass. n. 428/2015).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)
secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 3.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 5.800,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME