Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 632 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 632 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5163/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7257/2021, depositata il 11 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento, considerando oggettivamente inesistenti le operazioni contestate e recuperando maggiori imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA sulle corrispondenti fatture. Secondo l’accertamento compiuto, la società eseguiva servizi informatici e di CUP presso le sedi di ASL Napoli e Comuni in forza di un subappalto ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta ne era l’ aggiudicataria in virtù dell’assegnazione di una gara pubblica. Non disponendo di lavoratori sufficienti, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE concedeva in subappalto la realizzazione di parte dei servizi a tre fornitori: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La società impugnava l’accertamento.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con atto di controdeduzioni.
Con sentenza n. 13090/2/2019, la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto di appello.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7257/2021, depositata il 11 ottobre 2021, ha rigettato l’impugnazione.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce la violazione art. 36 d.lgs. 546/92, denunciata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Secondo quanto prospettato, la decisione impugnata non sarebbe sorretta da una valida motivazione, che sarebbe apparente per taluni aspetti, per altri risulterebbe abnorme e/o frutto del travisamento di fatti processuali. La motivazione, in particolare, sarebbe: i) abnorme e frutto del travisamento dei fatti processuali laddove esamina le operazioni realizzate dai fornitori Eia RAGIONE_SOCIALE; ii) abnorme e apparente laddove ritiene inesistenti le operazioni poste in essere dal fornitore RAGIONE_SOCIALE; iii) apparente laddove richiama in modo generico indagini riferite ad altre annualità e fornitori.
2.1. -Il motivo è infondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna motivazione apparente, né sussiste la violazione del ‘minimo costituzionale’, così come
interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. La parte, invero, mira a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito a fronte di una ‘doppia conforme’ .
In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. n. 37382/2022).
-Con il secondo motivo si contesta la violazione del principio del contraddittorio: la prova di resistenza, accertata come resa, non deve soddisfare il requisito di fondatezza, riscontrabile a seguito del suo accoglimento in fase giudiziale. Denuncia sollevata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Commissione tributaria regionale non dubita del mancato contraddittorio e della sua rilevanza ai fini IVA ma rigetta l’eccezione perché la prova di resistenza da allegare deve essere capace di confutare la tesi avversa, per cui, espresso il proprio giudizio negativo nel merito della vicenda, ne accerta la sua inidoneità.
2.1. -Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000
(introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 21271/2025).
Nel caso di specie la parte non deduce nulla di specifico in merito ai fatti che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio, mentre la motivazione della pronuncia appare conforme alla giurisprudenza di legittimità, escludendo nella specie il rilievo RAGIONE_SOCIALE deduzioni per dimostrare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni disconosciute dall’Ufficio .
-Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in
favore del l’RAGIONE_SOCIALE in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 28 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME