Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 10273/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4033/02/2018, depositata il 26.09.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da COGNOME NOME, quale ‘preteso amministratore di fatto ‘ della RAGIONE_SOCIALE, avverso due distinti
Oggetto:
Tributi
avvisi di accertamento, emessi per imposte dirette e IVA, in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006 , e dichiarava inammissibili i ricorsi introduttivi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE.CO.;
proposto ricorso per cassazione da COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di preteso amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, questa Corte, con ordinanza n. 22394 del 2017, cassava la sentenza impugnata, per violazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto la stessa ‘presenta soltanto la parte espositiva dello svolgimento del processo ed il dispositivo, difettando la parte centrale concernente la motivazione, in diritto, sull’accoglimento del gravame dell’Ufficio e va dichiarata pertanto nulla, essendo impossibile comprendere le ragioni giuridiche poste a base della decisione ‘, rinviando alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto;
con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia, quale giudice del rinvio, accoglieva l’appello proposto dal COGNOME , rilevando che:
il primo giudice aveva motivato in modo esaustivo sulle ragioni per le quali il COGNOME non poteva essere considerato amministratore di fatto o comunque responsabile dell’attività della RAGIONE_SOCIALE;
-le argomentazioni addotte dall’Ufficio sul ruolo di amministratore di fatto del COGNOME erano contraddittorie e non avevano trovato alcun riscontro concreto, sicchè gli atti impugnati erano illegittimi, in quanto indicavano il COGNOME quale soggetto legittimato, mentre il predetto non poteva essere considerato legale rappresentante della cooperativa;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il COGNOME rimaneva intimato;
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente, avendo la CTR motivato ‘ per relationem ‘ con riferimento alla sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni della sua conferma in relazione ai motivi di appello proposti dall’Ufficio ;
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2639, 2392 e 2394 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che il COGNOME non fosse l’amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che detta cooperativa era in realtà una società di fatto, costituita dal COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di conseguire illeciti profitti aggirando in modo fraudolento la normativa fiscale e in materia di lavoro, e che i redditi di detta società di fatto dovevano essere imputati ai partecipanti ai sensi dell’art. 5 TUIR;
preliminarmente si deve ritenere ormai preclusa la questione (suscettibile di rilievo d’ufficio) dell’integrità del contraddittorio (essendo stata ipotizzata una società di fatto tra l’odierno ricorrente e gli altri soci), in quanto la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza impugnata per mancanza di motivazione o motivazione apparente, si è implicitamente pronunciata sulla integrità originaria del contraddittorio, ritenendola sussistente, essendosi su detta questione ormai formato il giudicato interno, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e
devono partecipare solo coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione ( ex multis , Cass. n. 19515 del 18/09/2020);
ciò premesso, il primo motivo è fondato;
con riferimento specifico al processo tributario, infatti, è stato affermato che ‘è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame ‘ (Cass. n. 24452 del 05/10/2018);
nella specie, la CTR si è limitata a confermare la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia, senza esplicitare in alcun modo il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni, anche alla luce dei motivi contenuti nell’atto di appello, proposto dall’RAGIONE_SOCIALE;
-l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo motivo, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame dell’appello proposto dall’Ufficio;
in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere anche sulle spese dei giudizi di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 ottobre 2023