Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28129 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28129 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
DINIEGO RIMBORSO IRES 2008-2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5922/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in GenovaINDIRIZZO INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO e de ll’ AVV_NOTAIO, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 953/04/2018, depositata il 09 luglio 2018;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 9 dicembre 2011 e 19 marzo 2012, alla RAGIONE_SOCIALE (stabile organizzazione in Italia della RAGIONE_SOCIALE, società di diritto olandese), l’esito dei controlli automatizzati svolti sulle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta 2008 e 2009, rispetto ai quali richiedeva l’adempimento di debiti tributari per un valore, rispettivamente, di € 17.644,77 e di € 15.716,25, a seguito del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE perdite che la società aveva indicato come verificatesi nell’anno di imposta 2007, rispetto al quale, tuttavia, la relativa dichiarazione era pervenuta oltre i termini di presentazione.
A seguito del versamento degli importi in oggetto, in data 29 gennaio 2013, la società presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso di quanto pagato, in merito alla quale quest’ultima comunicava l’espresso diniego.
Proposto dalla contribuente ricorso avverso il diniego dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 2521/14/2015 del 4 novembre 2015, lo respingeva, compensando le spese di lite.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 953/04/2018, pronunciata il 10 maggio 2018 e depositata in segreteria il 9 luglio 2018, ri gettava l’appello, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 31 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sei motivi.
6.1. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce violazione dell’art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, che la C.T.RAGIONE_SOCIALE non si sarebbe pronunciata su due specifici motivi di appello, riguardanti, il primo, la violazione dell’art. 10, comma 1, della citata legge n. 212/2000 in quanto l’Ufficio , in spregio al rispetto ai principi di affidamento e di buona fede, non avrebbe instaurato alcun contraddittorio in sede di mediazione mentre, il secondo, l’eccezione di carenza di motivazione, per essere del tutto apparente e generica.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente eccepisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
La società ritiene che il giudice di seconde cure non si sarebbe pronunciato su altri due motivi di appello, cioè, da un lato, sulla non espressa determinazione rispetto alla richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio e di a cquisizione di ulteriori dati contabili ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, dall’altro, sulla lamentata omessa esplicitazione del ragionamento logico-giuridico che aveva portato il giudice di prime cure a valutare la suddetta documentazione come ‘ scarna ‘ ai fini del riconoscimento della fondatezza del credito.
6.3. Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Sottolinea che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe assente, in quanto opererebbe un mero rinvio alla decisione della C.T.P., in particolare, da un lato, anche in punto di qualificazione della documentazione come scarna e, dall’altro, senza pronuncia sugli specifici motivi di appello addotti nel relativo ricorso.
6.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione dell’art. 58, comma 2, e dell’art. 36, comma 1 , num . 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe visionato e valutato la nuova documentazione dinanzi a sé presentata – quale il libro giornale, il registro IVA vendite, il registro IVA acquisti, le schede dei singoli conti, le fatture in originale di vendita e di acquisti, il prospetto di riconciliazione
extracontabile – la quale sarebbe da considerarsi ammissibile perché specificazione di quanto già prodotto e richiesto in primo grado.
6.5. Con il quinto motivo di ricorso la società eccepisce violazione dell’art. 36, comma 1, num. 4) del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice, in quanto il giudice di seconde cure avrebbe omesso di esaminare la citata nuova documentazione, da cui, diversamente, sarebbe disceso un diverso esito del giudizio.
6.6. Con il sesto motivo di ricorso la contribuente deduce travisamento della motivazione ai sensi dell’art. 36, comma 1, num . 4), del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, poiché, ai fini del rimborso del proprio credito, non rileverebbe la tardiva dichiarazione dell’anno di imposta 2007, ma il rispetto dei termini e dei presupposti previsti dalla relativa disciplina.
Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
7.1. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono suscettibili di trattazione unitaria in quanto afferiscono, sotto diversi profili, al vizio di motivazione e di omesso esame della documentazione prodotta in giudizio. I citati motivi di ricorso sono da ritenersi fondati.
Al riguardo, per giurisprudenza ormai consolidata, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. 1° marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232). In aggiunta, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello. Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza (Cass. 9 giugno 2022, n. 18697; Cass. 24 aprile 2018, n. 10036; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza non raggiunge, in concreto, il c.d. minimo costituzionale, non avendo il giudice di merito indicato gli elementi da cui poter trarre il ragionamento logico -giuridico dallo stesso seguito e non essendosi pronunciato sugli specifici motivi di appello formulati dalla contribuente, contenenti anche istanze istruttorie, di cui non si dà traccia neppure nell’esposizione in fatto.
In particolare, il giudice ha meramente aderito alla decisione della C.T.P., senza che possa evincersi un effettivo esame RAGIONE_SOCIALE doglianze e RAGIONE_SOCIALE istanze istruttorie presentate, neppure in punto di eventuale inammissibilità. Per orientamento giurisprudenziale, infatti, «è ammissibile la motivazione della sentenza d’appello per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della
identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui il giudice d’appello si sia limitato ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame» (Cass. 31 luglio 2019, n. 20607).
7.2. Il sesto motivo resta assorbito dall’accoglimento dei motivi precedenti.
Tanto considerato, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso; dichiara assorbito il sesto motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023.