Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6310 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6310 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto:
motivazione
apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25735/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore
-resistente –
e contro
RISCOSSIONE in persona del direttore
RAGIONE_SOCIALE -pro tempore
-intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1312/06/22 depositata in data 21/03/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’adunanza camerale dell’11/ 12/2025
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’intimazione di pagamento ad essa notificata in seguito all’emissione di sette cartelle di pagamento per IVA, IRES ed IRAP riferite ai periodi d’imposta dal 2004 al 2008, asserendo di non aver ricevuto gli atti presupposti.
La CTP di Roma accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio.
Con la sentenza ora gravata da impugnazione la CTR del Lazio ha accolta l’impugnazione.
Ricorre a questa Corte la società con nove motivi di doglianza illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con atto di costituzione; il Riscossore non ha svolto attività difensiva di fronte a questa Corte
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il collegio di merito motivato la decisione in modo meramente apparente in spregio all’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992.
Il motivo è fondato.
La sentenza, a fronte dell’eccezione della contribuente avente per oggetto la mancata prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte all’intimazione di pagamento qui impugnata, si limita a riformare la
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 2
decisione di promo grado ‘avendo gli uffici dimostrato le regolari notifiche prodromiche e la non opposizione nei termini di legge’.
Orbene, è evidente che poiché con il ricorso introduttivo la contribuente aveva lamentato il vizio di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, la CTR ha reso motivazione del tutto inesistente. La sentenza, infatti, si pronuncia sulla validità RAGIONE_SOCIALE notifiche asserendone del tutto apoditticamente e con mera sua asserzione la validità, validità che sarebbe comprovata dalla documentazione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE, senza né illustrare il contenuto di tale documentazione (neppure genericamente descritta) e senza spiegare le ragioni di tale assunto (Cass. n. 28864/2024 in fattispecie analoga).
Come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053/2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspett o materiale e grafico, ma anche nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale (Cass. n. 23940/2017). Solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 22232/2016).
L’assoluta mancanza in sentenza, in questo caso, di indicazioni relative alla data RAGIONE_SOCIALE notifiche in argomento e al contenuto oltre che alla natura della documentazione prodotta per comprovarne la regolarità, rendono la pronuncia solo apparentemente motivata.
Il secondo motivo deduce la erroneità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riguardo a tre cartelle, in ordine alle quali l’esame della documentazione prodotta in giudizio -secondo parte ricorrente -riguardante la notifica RAGIONE_SOCIALE stesse avrebbe dovuto, se correttamente operato, condurre il giudice di merito a diverse conclusioni.
Il terzo motivo lamenta la erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ad una RAGIONE_SOCIALE cartelle contestate; si sostiene con tale mezzo di impugnazione che erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto regolare la notifica dell’atto in argomento, in quanto perfezionata ad un indirizzo ove non si trovava la sede legale della società e non risultando in atti prova della notifica eseguita al legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE né degli ulteriori atti del procedimento notificatorio.
Il quarto motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c. 1 lett. b-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento a una RAGIONE_SOCIALE cartelle per avere la sentenza di merito erroneamente ritenuto ben notificato tale atto, in realtà consegnato a un non meglio precisato soggetto, neppure indicato precisamente nella relata di notifica.
Il quinto motivo si duole della erroneità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento a una RAGIONE_SOCIALE cartelle per avere il Collegio di merito erroneamente ritenuto provata la corretta notifica dell’atto impugnato,
in quanto nella documentazione in atti risultava del tutto omessa l’indicazione del soggetto destinatario.
Il sesto motivo di ricorso lamenta la erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 145 c.p.c. per avere la pronuncia di appello erroneamente ritenuto corretta la notifica dell’atto in argomento ex art. 140 c.p.c. nei confronti di una persona giuridica.
Il settimo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 145 c.p.c., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto provata la notifica di una ulteriore cartella.
L’ottavo motivo si duole della erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riguardo a una cartella per avere la sentenza impugnata mancato di rilevare -a fronte della consegna dell’atto impugnato a mani di NOME COGNOME, qualificatosi addetto alla ricezione della RAGIONE_SOCIALE -il difetto della c.d. ‘raccomandata informativa’ di cui all’ultimo periodo dell’art. 60 c. 1 lett. b-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il nono motivo si incentra sulla nullità e/o erroneità della pronuncia di merito ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 3 c. 3 del d.M. n. 163 del 2013 e dell’art. 10 del d.D. del Ministero dell’Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze per avere il giudice di appello Erroneamente mancato di ritenere inammissibile la documentazione prodotta dall’ufficio informato non consentito dalle ridette disposizioni in materia di processo tributario telematico.
Alla luce della statuizione che precede, tutti i restanti motivi sono assorbiti, dal momento che la sussistenza del vizio motivazionale travolge la sentenza stessa e postula la necessità di un nuovo esame e
di una nuova determinazione della legittimità o meno dell’atto impugnato, da effettuarsi con un giudizio conforme ai principi di logica, completezza e chiarezza motivazionale.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche con riguardo alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME