Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6306 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6306 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: motivazione apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18030/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dal legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in atti (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizie tributaria di secondo grado della Campania, n. 3158/23/21 depositata in data 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
La società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatale a fronte di pregresse cartelle di pagamento, che riteneva non conosciute in quanto non notificate.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
L’ufficio proponeva appello; la CTR Della Campania con sentenza n. 7474/20/2018 annullava la sentenza di primo grado e rimetteva gli atti alla CTP per l’integrazione del contraddittorio.
La CTP adita accoglieva in parte il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; con la sentenza qui gravata, la CTR della Campania ha rigettato l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado.
Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi di doglianza che illustra con memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 mancato di pronunciarsi sulla querela di falso proposta dalla contribuente, il cui procedimento era ancora pendente di fronte al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, rendendo la propria decisione viziata da motivazione del tutto assente o comunque insufficiente.
Il secondo motivo di ricorso deduce anch’esso la violazione degli artt. 111 Cost., 118 primo comma RAGIONE_SOCIALE disp. att. ne c.p.c., dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 29 c. 1 lett. a) del d.L. n. 78 del 2010 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere -nuovamente -la sentenza di merito mancato di motivare la propria decisione, meramente riportando il contenuto di atti e documenti della parte pubblica.
I motivi, costituenti entrambi censure motivazionali, possono trattarsi congiuntamente.
Gli stessi si rivelano fondati.
Invero, a fronte della impugnazione della intimazione di pagamento, poiché la contribuente società contestava l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte ad essa, era onere della sentenza manifestare in motivazione l’iter logico giuridico seguito per addivenire alla conclusione che ‘…il medesimo avviso è stato preceduto da rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle ad esso sottese’, dando conto di quale documentazione esaminata provava tale affermazione, descrivendola -sia pur sommariamente -nell’origine, natura e contenuto.
Parimenti, a fronte alla avvenuta proposizione della querela di falso di fronte al giudice ordinario da parte della RAGIONE_SOCIALE (circostanza segnalata con chiarezza nell’atto di appello come risulta dalla trascrizione in parte qua dell’atto stesso a pag. 6 del ricorso per cassazione, ove sono riportati anche i dati relativi all’R .G.N. del giudizio civile de quo , il nominativo del giudice istruttore e la data di fissazione dell’udienza di prima comparizione RAGIONE_SOCIALE parti) il giudice tributario era nondimeno tenuto a prendere esplicita posizione di fronte a tale prospettazione. Come è noto, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell’art. 39 d. Lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa o fino a quando non si sia altrimenti definito la decisione in ordine alla querela
stessa, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum (si vedano in argomento Cass. n. 24107/2012; Cass. n. 9389/2007; nello stesso senso anche Cass. n. 25165/2022).
E ancora, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderne atto e in via automatica sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (per tutte Cass. n. 28671/2017; Cass. n. 24620/2020, in motivazione; Cass. n. 10766/2023). Certamente, quindi, la motivazione della sentenza impugnata risulta – su un punto potenzialmente dirimente – del tutto assente, poiché non dà conto né dell’esito del giudizio civile svoltosi di fronte al Tribunale ordinario, né RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la querela di falso poteva, in concreto, come era possibile, ritenersi priva di rilevanza ai fini della decisione in ordine alla corretta notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Alla luce di quanto sopra esposto, non si comprende dalla lettura della pronuncia gravata né quale fosse la rilevanza della questione in ordine alla asserita falsità RAGIONE_SOCIALE notifiche, né l’esito -favorevole o meno -di tale giudizio nei confronti della contribuente; la falsità o meno RAGIONE_SOCIALE notifiche de quibus resta quindi del tutto oscura, impedendo in tal modo ogni necessaria e imprescindibile chiarezza su un profilo essenziale inferente sulla legittimità dell’atto impugnato.
Di qui la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure in argomento.
Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito che dovrà accertare l’esito del giudizio di querela di falso, prendendo i conseguenti provvedimenti e, comunque, dando debito conto in motivazione dell’esito di detto giudizio civile.
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME