Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6357 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
sul ricorso iscritto al n. 30690/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentat o e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Messina, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Villafranca Tirrena (ME), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Messina il 25 luglio 2019, n. 4754/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
ICI IMU ACCERTAMENTO VALORE DI AREE EDIFICABILI
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Messina il 25 luglio 2019, n. 4754/10/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l ‘ICI relativa a ll’an no 2002, con riguardo a suoli edificati ed edificabili in Villafranca Tirrena (ME), dei quali egli era proprietario o superficiario, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Villafranca Tirrena (ME) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il 26 maggio 2014, n. 3304/04/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario -sul presupposto che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato in relazione all’indicazione, alla consistenza ed alla destinazione degli immobili, nonché alla determinazione del valore imponibile;
il Comune di Villafranca Tirrena (ME) è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a quattro motivi;
1.1 con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 14, comma 2, del regolamento comunale ICI e 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato affermato dal giudice di secondo grado che il contribuente avesse ricevuto la comunicazione della richiesta di notizie da parte dell’ente impositore che doveva precedere l’emanazione dell’avviso di accertamento, senza tener conto
che il relativo avviso di ricevimento era stato consegnato a persona estranea;
1.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 11 disp. prel . cod. civ. e 25 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il valore venale delle aree edificabili fosse stato correttamente determinato sulla base della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 17 giugno 2005, n. 68, con riguardo ai valori riferiti all’anno 2005, affermando che tale parametro valesse anche per il quinquennio antecedente; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado che gli immobili indicati con i nn. 1 e 2 nell’avviso di accertamento (particelle 551 e 1871 del folio 3) erano stati inseriti una seconda volta con i nn. 8 e 13, derivandone una duplicazione di imposta, sanzioni amministrative e interessi moratori, e che, in ogni caso, l’imposta era stata liquidata per l’intero periodo di dodici mesi, anziché fino al 23 settembre 2002 (in coincidenza con l’ultimazione dei lavori di edificazione);
1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata pronunziata dal giudice di secondo grado la condanna del contribuente alla rifusione delle spese giudiziali nella misura di € 700,00 senza motivazione sulla liquidazione e senza riduzione nella misura del 25% per la difesa domestica dell’e nte impositore;
il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
2.1 al di là della generica deduzione in rubrica di una omessa pronunzia da parte del giudice di appello, che neppure è stata prospettata e descritta nell’illustrazione del la causa petendi del motivo, per il resto, la censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si lamenta la carenza di comunicazione al contribuente della preliminare richiesta di documentazione da parte dell’ente impositore, essendo stato irregolarmente consegnato l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata a persona estranea, con la conseguente invalidità dell’atto impositivo, ai sensi degli artt. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 14, comma 2, del regolamento comunale ICI ( per quest’ultimo, in base al testo trascritto in ricorso secondo il canone dell’autosufficienza);
2.2 sotto il primo aspetto, si rileva che il mezzo è carente di autosufficienza per l’omessa trascrizione degli atti relativi al procedimento notificatorio (in particolare, della ricevuta di spedizione e dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata), per cui non è consentito al collegio di verificare la fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso; 2.3 invero, il ricorso per cassazione -per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso
è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, nn. 8359, 8361 e 8362; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. 5^ 9 marzo 2023, n. 7046);
2.4 peraltro, è stato affermato che, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, nn. 8359, 8361 e 8362; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541);
2.5 per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 914; Cass., Sez.
6^5, 28 gennaio 2022, n. 2645; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362);
2.6 aggiungasi che, pur sotto l’apparente deduzione di una violazione di norma di legge, il mezzo finisce col risolversi nella pretesa alla rinnovazione dell’accertamento in fatto del giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità;
2.7 sotto il secondo aspetto, la censura merita, comunque, di essere disattesa, giacché la consegna dell’avviso di ricevimento a persona diversa del destinatario comporta, comunque, il perfezionamento dell’invio della raccomandata, essendo onere del destinatario provare, con la sola proposizione di querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare (in generale: Cass., Sez. 6^-5, 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass., Sez. 6^5, 11 ottobre 2019, n. 25641; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5155); per cui, essendo state osservate le formalità inerenti a l contraddittorio preventivo, l’avviso di accertamento era pienamente valido ed efficace;
il secondo motivo è infondato;
3.1 al di là della generica deduzione in rubrica di una omessa pronunzia da parte del giudice di appello, che neppure è stata prospettata e descritta nell’illustrazione del motivo, per il resto, la contestazione concerne la determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini dell’ICI sulla base della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 17 giugno 2005, n. 68, con riguardo all’anno 2005, per l’applicazione retroattiva all’anno 2002;
3.2 i n base all’ art. 5, comma 5, del d.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504: « Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche »; inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, il regolamento comunale può: « g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso »;
3.3 secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del valore imponibile per l’applicazione dell’ICI, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5 , comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate sulla base di un’aprioristica e del tutto indimostrata valutazione basata su altri argomenti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12273; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n.
27807; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8614; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10003);
3.4 in altri termini, stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell’anno di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede (Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681);
3.5 per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di ICI, è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con
portata retroattiva, un indice di valutazione per l’ente impositore ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore, previsti dagli artt. 62bis e 62sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei ” redditometri ” o ” coefficienti i reddito e di ricavi ” previsti dal l’art. 12 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis , vale a dire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari ISTAT, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., Sez. 6^-5, 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, nn. 29083, 29084, 29085 e 29086; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, nn. 39794 e 39795; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, nn. 9187 e 9188; Cass., Sez. 6^-5, 17 novembre 2022, n. 33851; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2022, n. 35521; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2023, n. 4814); in ragione, pertanto, della loro natura non imperativa, e funzione probatoria, dette delibere ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass Sez. 5^, 4 agosto 2022, n. 24297; Cass. Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34879; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2022, n. 35452; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2023, n. 4814);
3.6 tali parametri (v. anche, tra le parti, Cass. n. 24972/22 in tema di Ici 2003) non possono ritenersi esclusivi od esaustivi, poiché altri possono in via alternativa essere applicati, purché
adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale (Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2021, n. 2347);
3.7 ne consegue che, essendo fonte di mere presunzioni hominis , la delibera prevista dall’art. 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, non impedisce la rideterminazione dell’imposta dovuta ove l’amministrazione venga in possesso (anche attraverso la consultazione di atti pubblici o privati) di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2018, n. 4605; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17748);
3.8 peraltro, posto che la determinazione periodica per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili deve essere esercitato con un regolamento adottato ai sensi del l’a rt. 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale, al l’ultimo periodo, prescrive che: « Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti », questo inciso impone, quindi, di rispettare, fra l’altro, il disposto dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per il quale il valore delle aree fabbricabili, ai fini ICI, è pur sempre quello « venale in comune commercio »; con la conseguenza che i regolamenti predisposti dagli enti locali per prevenire il contenzioso non possono esonerare gli stessi enti dall’obbligo di determinare l’imposta ai sensi degli atti aventi forza di legge che regolano la materia, che costituiscono una fonte di rango superiore, e, quindi, nel rispetto della regola che impone di accertare l’effettivo valore di mercato dei cespiti (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28554);
3.9 più in particolare, si è anche detto che, in tema di ICI, ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi previsti dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima; diversamente, nel caso in cui il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perché posto in vendita, il valore fissato a quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, sicché la valutazione del giudice del merito che, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell’area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo stesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14118; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11445; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27807; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28392; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41738; Cass., Sez. 6^5, 28 marzo 2022, nn. 9887, 9889 e 9890; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10003; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022, n. 10382; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2023, n. 9311);
3.10 aggiungasi anche che, secondo questa Corte, in tema di ICI, l’avviso d i accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello ac certato dall’ufficio (Cass., Sez. 6^5, 5 luglio 2017, n. 16620);
3.11 nella specie, quindi, la sentenza impugnata si è pienamente conformata ai principi enunciati, recependo la determinazione dei valori venali risultanti dalla deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 17 giugno 2005, n. 68, per l’anno 2005, anche in relazione all’anno 2002 (secondo la proposta dell’Ufficio Tecnico Comunale), per la quale il giudice di appello ha valorizzato la presunzione di conoscibilità per il contribuente in base alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nell’albo pretorio;
3.12 difatti, posto che la delibera prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenere conoscibile -al pari di tutti gli atti generali del Comune – dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17 giugno
2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-5, 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass., Sez. 5^, 2 maggio 2023, n. 11449), se ne deve confermare la valenza integrativa dell’avviso di accertamento per la determinazione del valore venale delle aree edificabili;
il terzo motivo è fondato nei termini specificati in appresso, derivandone l’assorbimento del quarto motivo ;
4.1 il ricorrente lamenta una presunta duplicazione di imposta in conseguenza del duplice inserimento di due immobili, censiti in catasto con le particelle 551 e 1871 del folio 3, dapprima, coi nn. 1 e 2, e, poi, coi nn. 8 e 13 nell’ordine progressivo dell’avviso di accertamento (che è stato integralmente riprodotto in ricorso secondo il canone dell’autosufficienza, dalla pagina 21 alla pagina 24), adducendo che, in parte qua : « La motivazione è apparente, non rientrando nei minimi costituzionali garantiti per il giusto processo e per tale motivo rende la sentenza impugnata illegittima e nulla »
4.2 a tal proposito, secondo il ricorrente, con « motivazione, peraltro, totalmente stringata e generica (…) », il giudice di appello ha lapidariamente accertato che non vi sarebbe stata « alcuna duplicazione d’imposta e accessori »;
4.3 al di là della formulazione letterale del mezzo, la chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di censurare una motivazione apparente o carente della sentenza impugnata induce il collegio ad una sua riqualificazione d’ufficio nel senso di denunciare, in realtà, una violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;
4.4 invero, è pacifico che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34010; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2023, n. 2030; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12433; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3033);
4.5 come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) »;
4.6 per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.
5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
4.7 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
4.8 nella specie, tuttavia, si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, non contenendo un’adeguata illustrazione delle ragioni sottese al rigetto d ell’appello (al di là della loro fondatezza o meno in punto di diritto) in relazione alla lamentata e contestata duplicazione di imposta per gli immobili contraddistinti con i nn. 1 e 2, coincidendo l’identificazione catastale con gli immobili contraddistinti con i nn. 8 e 13 nell’ordine progressivo dell’avviso di accertamento, anche volendo ravvisare un implicito rinvio per relationem alla sintetica esposizione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di prime cure nella illustrazione degli antefatti processuali;
4.9 difatti, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti
” autosufficiente “, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico -giuridica; la sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11);
4.10 in particolare, la sentenza di appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478); per cui, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi
di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11); per cui, si deve valutare l’adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi di appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di prime cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per il resto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logicogiuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sintetim , le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896);
4.11 ora, anche il richiamo all’argomento sostenuto dal giudice di primo grado, per cui non vi sarebbe duplicazione di imposta in ragione dell’ambigua distinzione « tra terreni sui quali è stata realizzata la costruzione dei 18 alloggi e terreni acquistati nel 2001, tuttora liberi da costruzioni per i quali è stata calcolata l’imposta quali aree fabbricabili », non appare significativo, dal momento che tale circostanza non contribuisce a dare contezza sul piano logico -giuridico della reiterazione dell’identificazione
catastale, non rendendo possibile (secondo la prospettazione dell’appellante) l’individuazione , per un verso, dei terreni acquistati nel 1995 (già edificati) e, per altro verso, dei terreni acquistati nel 2001 (ancora non edificati); per cui occorre che il giudice di merito si faccia carico anche di tale accertamento; 5. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l ‘inammissibilità (oltre che l’infondatezza ) del primo motivo , l’infondatezza del secondo motivo, la fondatezza del terzo motivo e l’assorbimento del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto (così come riqualificato d’ufficio) con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara l’inammissibilità del primo motivo, rigetta il secondo motivo e dichiara l’assorbimento del quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 febbraio