Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7230 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7230 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6025/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE -Sezione Staccata di Messina n. 332/2016, depositata il 25/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti, con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 1997, avente ad oggetto omessi versamenti di ritenute alla fonte pari ad euro 522.370,64, oltre sanzioni ed interessi. In
particolare, la società contribuente eccepiva l’ illegittimità dell’avviso di accertamento de quo per carenza di motivazione, la decadenza e/o prescrizione, nonché l’intervenuto condono ex art. 15 legge n. 289/2002.
1.1. Con separato ricorso la società contribuente si opponeva alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa dalla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) deducendo il difetto di motivazione della cartella, la decadenza ex art. 17 d.P.R. 602/73, la violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/73, reiterando l’eccezione di intervenuto condono ex art. 15 legge n. 289/02 già formulata in sede di ricorso avverso il prodromico avviso di accertamento ed eccependo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo eseguita dall’ente impositore.
La C.T.P di Messina, dopo aver riunito i suddetti ricorsi, li accoglieva con sentenza n. 236/06/07, annullando l’avviso di accertamento e la consequenziale cartella di pagamento.
In particolare, la Commissione di prossimità riteneva fondata l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione e mancata allegazione del P.V.C. della Guardia di Finanza di Milazzo sul quale lo stesso si fondava.
Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. della RAGIONE_SOCIALESezione Staccata di Messina confermava la sentenza di primo grado, pur muovendo da presupposti diversi da quelli del Giudice di prime cure.
In particolare, la C.T.R., pur ritenendo infondata la censura di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, condivideva le argomentazioni svolte dalla difesa della società contribuente per quanto attiene alla efficacia del l’ intervenuta definizione agevolata ai sensi della legge n. 289/2002; conseguentemente rigettava l’appello erariale, confermando la sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi e RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso aderendo alle richieste della ricorrente.
La società contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE trate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 , c.p.с. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., secondo comma, num. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e, per quanto concerne il processo tributario, dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, num. 4, sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
1.3. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far
conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
1.4. Ancora, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa: cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 08/10/2020, n. 21700).
1.5. Nel caso in esame, la C.T.R. ha deciso con una motivazione apparente perché, pur graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.
1.6. La sentenza impugnata corrisponde infatti, paradigmaticamente, alle patologie motivazionali categorizzate nei citati arresti giurisprudenziali, giustificando la decisione assunta con le seguenti scarne ed apodittiche affermazioni: «Orbene rileva il contribuente (punto O RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni) come debba considerarsi come intervenuta la definizione della controversia per adesione al condono ex legge 282/02. Le considerazioni svolte dalla difesa in tal senso appaiono condivisibili, dovendosi giungere alla conclusione che le somme non risultano più dovute per la cartella oggetto del ricorso», e ciò a fronte della circostanziata contestazione sollevata dall’Ufficio con l’appello e riprodotta, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza nel ricorso (v. p. 7)
Trattasi all’evidenza di una “pseudo motivazione”, del tutto “apparente”, sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с. la violazione dell’art. 112 c.p.с., per mancato esame del motivo di appello con cui si contestava l’applicabilità, alla fattispecie, del condono ex art. 15 legge n. 289/2002.
Con il terzo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la violazione dell’art. 2697 c.c.
Con il quarto strumento di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la «violazione degli artt. 15 e 9 bis della legge 27 dicembre 2002 n. 289, come ampliato dalla legge 24/12/2003 n. 350 art.2 comma n. 45».
I superiori motivi risultano assorbiti in conseguenza dell’accoglimento della prima doglianza.
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE -Sezione Staccata di Messina affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato
esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE -Sezione Staccata di Messina affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.
La Presidente
NOME COGNOME