Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
IRPEF IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9205/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed eletti vamente domiciliato presso questi ultimi agli indirizzi pec EMAIL g.EMAIL ,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege ,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 8332 del 2016, depositata il 03/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12
luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta, 2008, l’Ufficio aveva accertato maggiori Irpef, Irap ed Iva.
L’Ufficio assumeva che le operazioni commerciali fatturate, intercorse tra il contribuente, commerciante in veicoli usati, e tale NOME COGNOME, aventi ad oggetto la manutenzione di veicoli e la fornitura di pneumatici, fossero inesistenti.
Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribu ente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 352 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE norme del procedimento di appello e l’assenza di motivazione.
Osserva che la sentenza di secondo grado reca la medesima motivazione di quella di primo grado, risolvendosi in un’ operazione di «copia e incolla», e che la stessa non si confronta con le censure mosse in appello.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
il ricorrente dichiara di riproporre i motivi addotti a sostegno del gravame e che assume del tutto ignorati.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
3.1. Le Sezioni Unite della Corte, dopo aver rilevato che la sentenza non è soggetta al diritto d’autore e che, pertanto, può essere citata, riportata, ripresa e richiamata in altri scritti, hanno precisato che, ove la motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo; infatti, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né RAGIONE_SOCIALE modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass. Sez. U., 16/01/2015, n. 642)
Osserva la Corte che, una volta assunta la decisione ed individuate le ragioni, giuridiche e di fatto, che la sostengono, deve riconoscersi al giudice la possibilità di esporle nel modo che egli reputi più idoneo, perciò anche attraverso le «voci» dei soggetti che hanno partecipato al processo, sia richiamando i relativi atti sia riportandoli nella sentenza, utilizzando indifferentemente le virgolette o la tecnica del discorso indiretto. Quel che rileva è, infatti, l’attribuibilità al giudice dei contenuti, derivante dal fatto che questi sono stati fatti propri dal suddetto nel momento in cui ha ritenuto di riportarli in sentenza per rendere ragione della decisione assunta, assumendosene la relativa responsabilità.
Aggiunge la Corte che è certo possibile che la redazione della motivazione della sentenza attraverso la tecnica del collage esponga il giudice – in misura maggiore che non nell’ipotesi di utilizzo di altre tecniche redazionali – al rischio di trascurare domande, eccezioni e
rilievi ovvero – eventualmente per un malaccorto uso del «copiaincolla» – di rendersi incomprensibile. Tuttavia, in questo caso l’omessa pronuncia, il difetto o l’apparenza della motivazione andranno denunciati e valutati di per sé, con esclusivo riferimento al contenuto oggettivo della sentenza, quindi indipendentemente dal fatto che essa sia stata redatta attraverso la ricopiatura di altri atti.
3.2. Ciò posto, risulta dalla riproduzione di cui al ricorso che la motivazione della se ntenza impugnata consiste nell’ esclusiva e mera ricopiatura della sentenza di primo grado, secondo la tecnica c.d. del «copia-incolla». Più precisamente, la porte motiva della sentenza dopo aver affermato che «la Commissione esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, ritiene che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni» prosegue con la pedissequa ed integrale riproduzione della motivazione di primo grado.
La motivazione della sentenza di secondo grado, nel risolversi nella mera riproduzione grafica della sentenza di primo grado, non si confronta, come dedotto nel motivo di ricorso, con le specifiche censure che l’appellante aveva mosso nell’atto di appello. Da quest’ultimo risulta, infatti, che il COGNOME aveva censurato la sentenza della C.t.p. per omessa valutazione della documentazione prodotta e per omessa motivazione e solo di seguito aveva riproposto le doglianze di cui all’originario ricorso. Le speci fiche censure mosse, per altro nemmeno riportate in sentenza, sono rimaste del tutto prive di valutazione.
La RAGIONE_SOCIALE, inoltre, ha del tutto omesso di confrontarsi con quanto rilevato solo in appello in ordine alla sentenza resa, nelle more, in sede penale dal Gip di Nola sui medesimi fatti, della cui produzione nemmeno ha dato atto nella parte espositiva.
La sentenza della C.t.r. non rende, pertanto, immediatamente percepibile l’effettiva ed autonoma ratio decidendi con riferimento a ciascuno dei rilievi mossi alla sentenza di primo grado, sicché non può
nemmeno ritenersi che l’organo giu risdizionale abbia espresso un’ effettiva valutazione critica RAGIONE_SOCIALE tesi difensive. Deve constatarsi, pertanto. che la motivazione, nel senso prescritto dallo stesso art. 111 Cost., più che coincidere con la motivazione della sentenza di primo grado difetta del tutto, finanche materialmente.
3.3. Questa Corte, del resto, ha più volte ritenuto che, nelle varie ipotesi di redazione per relationem della sentenza d’appello, non p uò comunque prescindersi da un’ effettiva valutazione critica, da parte del giudice dell’impugnazione, dei motivi di gravame (ex plurimis, Cass. 09/11/2022, n. 33083, Cass. 25/10/2018, n. 27112; Cass. 05/08/2019, n. 20883). Nella sostanza, quindi, in ragione RAGIONE_SOCIALE descritte patologie che concorrono a minare la motivazione della sentenza impugnata, ricorre il denunciato difetto assoluto di quest’ultima.
A tal proposito va rammentato che le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice
difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
3.4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che fornirà congrua motivazione sui motivi di appello e che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.