Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 807 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 807 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6493/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
–RAGIONE_SOCIALE – contro
RAGIONE_SOCIALE , sedente in Sansepolcro (INDIRIZZO), in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– intimati
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 4/01/13, depositata in data 23 gennaio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2022 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L’RAGIONE_SOCIALE premette come agli intimati fossero state notificate sanzioni per inottemperanza all’or dine di esibire le
Oggetto: MOTIVAZ APPARENT E
scritture obbligatorie, ordine impartito nell’anno 2007, e per aver irregolarmente tenuto libro giornale e registro iva. I contribuenti proponevano ricorso e la CTP accoglieva i ricorsi. L’RAGIONE_SOCIALE interponeva appello e la CTR confermava la sentenza qui impugnata a mezzo di tre motivi. I contribuenti sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo del ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per vizio di extra-petizione, in relazione all’art.3 60, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto che l’amministrazione abbia proceduto all’accertamento in assenza dei presupposti giuridici dello stesso, e ciò quando nessuna parte avrebbe sollevato tale questione.
1.1. Il motivo è fondato in quanto, sebbene in base a quanto risulta dalla parte in fatto della sentenza impugnata i contribuenti eccepirono l’insussistenza del presupposto per l’accertamento, allegando la circostanza dell’intervenuta presentazione di istanza di condono tombal e ‘ex L.289/02, circostanza quest’ultima preclusiva di qualunque attività di accertamento da parte dell’ufficio’ (pag. 1 parte in fatto della sentenza impugnata), tuttavia, in proposito del condono in parola, la difesa del COGNOME si è limitata a far dallo stesso derivare la regolarizzazione delle scritture contabili ‘La società ha presentato condono tombale per gli anni di 1996 a 2003 e in base all’art. 14 legge 289/2002 e successive modificazioni con il condono si sono regolarizzate le scritture contab ili’ (ricorso in primo grado di NOME COGNOME, punto 3., riportato nel ricorso in cassazione a pag.9).
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., ritenendo apparente la motivazione, dal momento che la stessa si basa sull’asserita regolare contabilizzazione delle transazioni commerciali ‘come
risulta dalla documentazione’, che però non era depositata, anzi proprio la sua mancata esibizione era stata posta alla base della sanzione irrogata.
2.1. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza può dirsi apparente, e dunque affetta da error in procedendo, allorché ‘benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture’ ( ex plurimis Cass. 01/03/2022, n. 6758). Nella specie il giudice d’appello non può aver basato la propria decisione su documentazione non presente in giudizio, di cui invece dà atto. La motivazione non rende dunque percepibile il fondamento della decisione.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, lett. c), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., laddove secondo la CTR il citato d.lgs avrebbe escluso la responsabilità del contribuente per irregolare tenuta della contabilità.
Il motivo è fondato dal momento che le norme indicate affermano la sussistenza delle sanzioni irrogate, e non la escludono come rilevato dalla CTR.
Tutto quanto precede impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà a decidere in base ai suesposti principi, previe le verifiche indicate, e liquiderà altresì le spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in
diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, in data 23 novembre 2022