Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7010 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7010 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25937/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui domicilia in Roma, alla INDIRIZZO,
-ricorrente-
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2015/2017 depositata il 10/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co: NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, era attinta da avviso di accertamento in data 20 ottobre 2010, con ripresa a tassazione del maggior
reddito sull’anno di imposta 2005 per costi dedotti su operazioni ritenute inesistenti, intercorso con le Isole Vergini Britanniche, Paese a fiscalità privilegiata, inserito in ‘Black List’.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, agitando due motivi, mentre la parte contribuente è rimasta intimata.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura in parametro all’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazione apparente della sentenza per non aver preso posizione sui capi di domanda, impossibilità a ricostruire l’argomentazione che ha condotto al rigetto dell’appello.
1.1. Il motivo è fondato ed assorbente.
Nella scarna motivazione, contenuta nel solo quarto paragrafo del mezzo foglio in cui si compendiano tanto la ricostruzione in fatto quanto le ragioni in diritto, si fa riferimento ad una correzione di bilancio effettuata dalla contribuente che fa venir meno le rispondenze contributive. Dopo aver affermato che la parte pubblica non ha dimostrato la fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni che vengono riconosciute effettuate in Paese ‘Black List’, si richiamano genericamente ‘elementi documentali esibiti dal contribuente’, non ulteriormente precisati, da cui desumere non trattarsi di operazioni inesistenti, per concludere che i mercati di quei Paesi hanno spesso connotazioni particolari.
1.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI-
5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Peraltro, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
Tale è la sentenza in scrutinio, donde il primo motivo è fondato ed assorbente.
La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, teso a criticare la violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in ordine all’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sulla deducibilità dei costi.
In definitiva il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché svolga gli accertamenti in conformità ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME