Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6259 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6259 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25818 -20 17 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
CURATELA del fallimento della RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME, nonché queste ultime nella qualità di RAGIONE_SOCIALEe, rappresentate e difese, per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrenti –
Oggetto: TRIBUTI -motivazione apparente
e contro
ACCOMANDITA RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 267/01/2017 della Commissione Tributaria Regionale della BASILICATA, depositata in data 04/04/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/01/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE Matera, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di un p.v.c. redatto da propri funzionari a carico della RAGIONE_SOCIALE, a far data dal 03/09/2015 denominata RAGIONE_SOCIALE, emetteva nei confronti della predetta RAGIONE_SOCIALEetà , con riferimento all’anno d’imposta 2008, un avviso di accertamento per recupero a tassazione di componenti positivi di reddito non dichiarati e registrati pari ad € 109.691,37 per interessi attivi su prestiti effettuati a favore della RAGIONE_SOCIALEetà RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’art 45 del t.u.i.r. e dell’art. 1815 c.c.; nonché, ai fini RAGIONE_SOCIALE IIDD ed IRAP, di componenti negativi (costi non deducibili) per € 696.204,34 oltre IVA indebitamente detratta per € 110.375,00.
L’agenzia emetteva inoltre avvisi di accertamento che notificava ai RAGIONE_SOCIALE per i rispettivi redditi di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALEetà di persone ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986.
I separati ricorsi proposti avverso i predetti atti impositivi dalla RAGIONE_SOCIALEetà contribuente e dai RAGIONE_SOCIALE venivano riuniti dalla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado -CGT1) di Matera che li accoglieva.
L’appello proposto dall’Ufficio veniva rigettato dalla CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado -CGT2) della Basilicata con la sentenza in epigrafe indicata.
Sostenevano i giudici di appello che la sentenza di primo grado «non merita censure e va, quindi, confermata. L’iter logico-giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente motivato»; che «Gli atti impugnati sono scaturiti dalla rideterminazione dei redditi eseguita da ll’ Amministrazione finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.39 – comma l – lett. d DPR 600/1973»; che «L’Ufficio ha motivato l’accertamento eseguito esclusivamente sulla scorta di un comportamento valutato come antieconomico»; che «Nel caso di specie siamo in presenza di presunzioni semplici non corroborate dagli elementi della gravità, precisione e concordanza ex art.2729 c.c. e, pertanto, gli accertamenti sono da ritenersi illegittimi»; che «Parte contribuente, inoltre, ha giustificato alcune scelte imprenditoriali determinate da vari fattori e non soltanto dalla convenienza economica».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con atto affidato a tre motivi, cui replica con controricorso la curatela fallimentare dell’RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME nonché queste RAGIONE_SOCIALEe.
La curatela intimata ha depositato istanza di urgente trattazione della causa e memoria ex art. 380bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell’art.36 D.Lgs. 546/92, 118 disp att. c.p.c., 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che l’apparenza della motivazione si coglie sotto un duplice profilo:
per non avere la CTR preso in esame le presunzioni semplici offerte dall’Ufficio in relazione ai singoli rilievi esposti nell’avviso di accertamento impugnato;
-per l’astrattezza dell’affermazione secondo cui «Parte contribuente, inoltre, ha giustificato alcune scelte imprenditoriali determinate da vari fattori e non soltanto dalla convenienza economica».
Sostiene, ancora, che «Le motivazioni contenute nell’atto di appello proposto dall’Ufficio sono state del tutto ignorate dalla sentenza che ha omesso di spiegare le ragioni per cui sono prive di pregio le doglianze contenute nell’atto di appello, anziché, come suo preciso obbligo, esaminarle, salvo poi anche confutarle spiegandone i motivi, come richiede l’orientamento consolidato di codesta Corte (Cass. nn. 27500 e 25856 del 2016). I giudici regionali definiscono l’accertamento motivato “esclusivamente sulla scorta di un comportamento valutato come antieconomico”, laddove, da una chiara lettura dell’accertamento si rileva che l’ufficio attribuisce il carattere “antieconomico” al rilievo n. 1 sul “Noleggio e appalti conto 06010303, al rilievo n. 5 sulla “Prestazioni di servizi -conto 06010265” e sul rilievo n. 6 concernente gli “interessi attivi su RAGIONE_SOCIALE c/infruttifero -conto 01151626, mentre gli altri rilievi sono fondati su ben altre ragioni », evincibili dall’atto impositivo integralmente riprodotto nel ricorso.
Il motivo è fondato e va accolto.
È noto (cfr. al riguardo Cass. n. 17196/2020, in motivazione) che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non
consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum . È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).
Pertanto, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre, per costante orientamento di questa Corte, quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata .
La sanzione di nullità colpisce, dunque, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico ma anche quelle che presentano “una motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile” oppure, come nel caso di specie, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Cass., Sez. U, n. 8053/2014).
Orbene, in tale grave forma di vizio motivazionale incorre sicuramente la sentenza impugnata che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, non disvela l’iter logico giuridico sotteso alla decisione e non assurge al c.d. ‘minimo costituzionale’ , risolvendosi la motivazione censurata in affermazioni del tutto generiche ed anapodittiche.
Tale è l’affermazione secondo cui « La Sentenza n. 397/02/14 emessa in data 10.07.2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Matera non merita censure e va, quindi, confermata. L’iter logicogiuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente motivato», che inoltre non si confronta con i motivi di impugnazione svolti dall’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello che, per autosufficienza, è allegato al ricorso.
Inoltre, a parte la mancata esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della presa d’atto che « Gli atti impugnati sono scaturiti dalla rideterminazione dei redditi eseguita dall’Amministrazione Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.39 -comma 1 – lett. d DPR 600/1973», non si riesce a comprendere la ragione dell’affermazione secondo cui « L’Ufficio ha motivato l’accertamento eseguito esclusivamente sulla scorta di un comportamento valutato come antieconomico», posto che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (a cui la CGT2 non si è attenuta, così rendendo evidente l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla previsione di cui all’art. 360 -bis , primo comma, n. 1, c.p.c.) l’antieconomicità costituisce valore indiziario della non inerenza del bene o del servizio acquistati all’attività espletata (v., tra le più recenti, Cass. n. 13928/2025; n. 11999/2025; n. 9131/2025).
Analogamente generica ed apodittica è l’affermazione secondo cui «Nel caso di specie siamo in presenza di presunzioni semplici non corroborate dagli elementi della gravità, precisione e concordanza ex art.2729 c.c.». Essa, peraltro, si pone in insanabile contrasto con il principio in base al quale «In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”; pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.» (Cass. n. 10615/2024; v. anche Cass. n. 11690/2024).
Pertanto, a fronte di un tale consolidato orientamento giurisprudenziale, già tale all’epoca della pronuncia (cfr. Cass. n. 9784/2010), la Corte territoriale non spiega le ragioni per le quali il mero ricorso a presunzioni semplici renderebbe illegittimi gli atti impositivi.
Nello stesso vizio di assoluta genericità ricade l’affermazione secondo cui «Parte contribuente, inoltre, ha giustificato alcune scelte imprenditoriali determinate da vari fattori e non soltanto dalla convenienza economica», avendo la sentenza impugnata del tutto omesso di esplicitare la natura e la rilevanza dei ‘ vari fattori’ , diversa dalla mera convenienza economica, che giustificavano le contestate scelte imprenditoriali.
All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo, con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 t.u.i.r., 39 del DPR n.600173, 115 c.p.c. 2697 e 2729 del c.c., nonché del terzo, con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 109 t.u.i.r. (rilievo riguardante le spese telefoniche limitatamente alla ripresa a tassazione di € .35.312.14).
Consegue, altresì, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata che provvederà a rendere congrua motivazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione che assumerà all’esito del ries ame della vicenda processuale e a regolamentare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 28 gennaio 2026
La Presidente NOME COGNOME