Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4068 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4068 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4899/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE -legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, ivi domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato-
avverso
la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 7718/2023 depositata il 22/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co: NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE era attinta da accertamento con ricostruzione induttiva del reddito non esposto nell’anno 2009, né aveva indicato l’opzione prevista dalla l. n. 389/1991. I tentativi di accertamento con adesione non davano esito alcuno e l’atto impositivo era avversato avanti il giudice di prossimità che accoglieva le ragioni di parte contribuente, ma compensava le spese, donde la parte contribuente interponeva appello su tale capo di sentenza. Per parte sua, l’Ufficio proponeva appello per i capi di propria soccombenza e le due impugnazioni venivano riunite. Dopo alcuni rinvii per valutare la definizione agevolata o una nuova strada di transazione, la controversia veniva decisa, esitando in accoglimento dell’appello di parte privata e dichiarazione di inammissibilità dell’appello di parte pubblica, che propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, mentre la parte contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si propone censura per violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost., degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.53 Cost, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La sentenza odiernamente impugnata è ritenuta viziata sotto il profilo del gravissimo ed assoluto difetto di motivazione estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi spesa dal giudice territoriale.
1.1. Il motivo è fondato. Dall’esame della sentenza in scrutinio emerge che, dopo la ricostruzione della parte in fatto, il collegio giudicante accerta che la sentenza di primo grado non contiene capi di soccombenza di parte
privata, donde non è giustificata la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, a discapito della parte integralmente vittoriosa. Dopo tale capo, la sentenza prosegue dichiarando l’inammissibilità dell’appello erariale, ma di tale decisione non si rinviene alcuna motivazione, nemmeno facendo ricorso all’esame complessivo della sentenza, cioè guardando anche alla ricostruzione in fatto.
1.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come
riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
Tale è all’evidenza il caso in esame, dove la dichiarazione di inammissibilità dell’appello erariale non è sostenuta da alcuna rinvenibile motivazione nel corpo della sentenza in scrutinio, che si colloca dunque al di sotto del ‘minimo costituzionale’, di cui alla citata pronuncia di S.U. n. 8053/2014.
Pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché proceda alla riedizione del giudizio, in ossequio ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME