Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19924 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1334/14/17 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pubblicata il 15 marzo 2017; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate rilevava l’omessa dichiarazione dei redditi in capo al contribuente, recuperando a tassazione per l’anno 2007 i redditi presuntivamente discendenti dalle operazioni bancarie non giustificate, per le quali il contribuente produceva il CUD relativamente ai compensi ricevuti dalla RAGIONE_SOCIALE, benché lo stesso non risultasse tra i dipendenti ma come
Oggetto: motivazione apparente
amministratore della stessa; e per quanto riguarda un bonifico di € 107 mila allegando trattarsi di un prestito ricevuto dalla convivente di uno zio, NOME COGNOME. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, e la CTR confermava la decisione. Propone l’RAGIONE_SOCIALE ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste il contribuente a mezzo di controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo del ricorso si denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente ed illogica.
1.1. Il motivo è infondato.
A parere dell’RAGIONE_SOCIALE la motivazione resa dalla CTR sarebbe apodittica, in quanto ha glissato sull’assenza di dichiarazione da parte del contribuente del presunto reddito costituito dall’accreditamento dell’importo di € 107 mila, e senza tenere in considerazione le ragioni che conducevano l’Ufficio a ritenere non credibile che la somma costituisse realmente un prestito (natura infruttifera, assenza di scadenza, mancato parziale rimborso pur essendo trascorsi all’epoca cinque anni dall’erogazione, assenza di garanzie).
Orbene va in proposito ricordato che si ha motivazione apparente allorché la motivazione pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (cfr. ex plurimis Cass. n.13248/20). Tale è la situazione che si produce allorché la motivazione sia affidata ad argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nella specie la stringata motivazione è la seguente ‘Quanto all’assegno di € 107.000 da parte di COGNOME NOME, essendo dimostrato il bonifico effettuato dalla NOME e la dichiarazione del NOME relativa alla somma quale oggetto di prestito, era onere dell’amministrazione dare prova che si sia trattato di entrata quale reddito del medesimo (…)’.
Indipendentemente da qualsiasi giudizio in ordine alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni poste alla base della decisione, ed alla loro aderenza al dato normativo, appare ben chiaro il percorso logico seguito dal giudice d’appello, che si fonda sul presupposto che la provenienza del bonifico da un terzo e la dichiarazione del contribuente secondo cui tale bonifico rappresentava un prestito fonda una idonea giustificazione circa la natura non reddituale del versamento stesso.
Si può certo dire che la pronuncia non si confronta con gli elementi valorizzati dalla difesa erariale, ma non che ometta l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
Non può dunque identificarsi in tale motivazione una sua parvenza nel senso sopra illustrato, e non sussistendo altro motivo di ricorso, lo stesso dev’essere respinto.
Il rigetto del ricorso determina la condanna dell’amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 5 .600,00, oltre i.v.a e c.p.a. se dovute, ed oltre a rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario ed esborsi per € 200,00.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.