Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12358 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
Oggetto:
monitoraggio
fiscale
–
motivazione
apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 8642/2022 proposto da
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale congiunta al ricorso ex art. 83 c. 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo in INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1251/02/2021 depositata il 2/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME; Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava gli atti di contestazione e irrogazione di sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO notificati il 20 luglio 2017 con i quali la Direzione RAGIONE_SOCIALE Grosseto contestava la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (art. 4 DL 28.6.1990 n. 167 conv. in L. 4.8.1990 n. 227) per avere effettuato investimenti all’estero per la somma complessiva di €. 320.000,00 ed avere omesso la relativa indicazione nella dichiarazione dei redditi non compilando il quadro ‘RW’;
-la CTP rigettava il ricorso;
-appellava il contribuente;
-con la pronuncia gravata la CTR toscana ha rigettato l’appello ritenendo provato l’investimento all’estero RAGIONE_SOCIALE somme contestate;
-ricorre a questa Corte COGNOME NOME con atto articolato in due motivi di impugnazione;
-l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
Considerato che:
Cons. Est. NOME AVV_NOTAIO – 2 -il primo motivo di ricorso si duole dell’omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di prendere in esame la sentenza penale 18 settembre 2015 n. 2321 della Corte d’Appello di Firenze, passata in giudicato, prodotta dal ricorrente in I° grado sub doc. 5 (inserita nel fascicolo di parte di I° grado di COGNOME) che ha accertato e dichiarato che ‘i
certificati di deposito che venivano consegnati ai clienti’ riportavano l’intestazione della RAGIONE_SOCIALE, denominazione di fantasia perché non riferita ad alcuna società effettivamente e giuridicamente esistente’ e che erano firmati da un soggetto (tale NOME COGNOME) che era rimasto ‘sconosciuto e non identificato’ (v. pag.10 doc.5);
-il motivo è privo di fondamento;
-in realtà la sentenza impugnata mostra di aver preso in esame il fatto che si assume pretermesso quando scrive ‘ Nessuno di tali casi di esenzione è rivendicato dal contribuente che, lamentandosi sempre dell’asserito “copia-incolla” operato dai giudici di primo grado, non coglie come le “sfortunate” vicende dei capitali investiti all’estero dal contribuente, verificate dal giudice penale, effettivamente costituiscono prova del mancato assolvimento dell’onere dichiarativo accertato dall’Ufficio: alcun certificato, sia pure falso, sarebbe stato emesso dalla società finanziaria estera, sia pure giuridicamente inesistente; se non a fronte di un investimento, al cui correlato obbligo dichiarativo il contribuente non ha ottemperato’;
Cons. Est. NOME COGNOME – 3 -il motivo, inoltre, non è in concreto volto a sindacare l’omesso esame di un fatto storico- naturalistico, bensì l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE circostanze oggetto del giudizio penale, da rivalutarsi, ritenute dal ricorrente decisive. Deve, pertanto, ribadirsi il principio secondo cui «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell’affermare che il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476);
-il secondo motivo dedotto denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata; la motivazione addotta dal giudice di secondo grado per giustificare il rigetto del terzo motivo d’appello nell’equiparare le società finanziarie di fatto a quelle tout court inesistenti e di pura fantasia, sarebbe -secondo il ricorrente all’evidenza una pseudo-motivazione che invero ricorre non solo quando la motivazione manchi del tutto ma altresì allorché la motivazione sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico sì da risolversi in una non-motivazione, come appunto nel caso di specie;
-il motivo è, all’evidenza, infondato;
Cons. Est. NOME COGNOME – 4 -per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia
effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. Un., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un., n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021);
-invero, nel presente giudizio la sentenza gravata chiarisce adeguatamente l’iter logico giuridico che l’ha condotta decisione e la sua motivazione si pone quindi al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’;
Cons. Est. NOME COGNOME – 5 -per le sopra esposte considerazioni il ricorso è quindi rigettato;
-non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non si è costituita;
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024.