Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 14940-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , pP_IVA. P_IVA, in persona del suo legale rappresentante p.t., COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso il AVV_NOTAIO COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO –
Controricorrenti avverso la sentenza n. 1342/01/2015 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata l’11.12 .2015; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nell’ adunanza camerale del 19 ottobre 2023;
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE notificò alla società RAGIONE_SOCIALE gli avvisi d’accertamento, relativi agli anni 2007 e 2008, con cui rettificò i
Accertamento – Art 39 dPR 600 del 1973
ricavi, contestando per la prima annualità l’ omessa contabilizzazione di € 24.307,00 ai fini RAGIONE_SOCIALE II.DD., e un maggior volume d’affari del medesimo importo ai fini Iva. Furono inoltre disconosciuti costi non deducibili, pari ad € 2.224,00. Per la seconda annualità fu contestata l’omessa contabilizzazione di € 41.157,00 ai fini II.DD., e un maggior volume d’affari ai fini Iva per il medesimo importo.
L’accertamento era derivato dal riscontro di talune irregolarità, per errori di compilazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, e dal successivo accertamento analiticoinduttivo. Erano stati conseguentemente contestati ai due soci i maggiori redditi da partecipazione alla società.
I contribuenti adirono la Commissione tributaria provinciale di Cuneo, che con sentenza n. 61/03/2013 rigettò i ricorsi solo in riferimento ai costi ritenuti non deducibili, relativi all’anno d’imposta 2007, accogliendo per il resto tutte le altre censure, e pertanto annullando parzialmente gli accertamenti relativi al 2007 e integralmente quelli relativi al 2008.
L’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte fu respinto con sentenza n. 1342/01/2015, ora al vaglio della Corte.
Il giudice d’appello ha ritenuto che gli esiti degli accertamenti non fossero sostenuti da adeguati riscontri probatori.
La ricorrente ha censurato la sentenza sulla base di cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti.
Nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per ‘omessa motivazione’, da intendersi come apparente motivazione. Poiché la sentenza dedica poche righe alla motivazione, sarebbe impossibile evincere il procedimento logico a fondamento della decisione.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali
RGN NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logi cità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819).
Ebbene, nel caso di specie, pur molto sintetica, la decisione ha espresso con chiarezza e sufficienza le ragioni a sostegno del decisum . Dopo aver escluso vizi endoprocedimentali per mancata attuazione del contraddittorio, il giudice regionale ha indirizzato l’attenzione sugli esiti degli accertamenti, evidenziando, per ciascuna RAGIONE_SOCIALE annualità d’imposta, le carenze probatorie e la loro inadeguatezza a sostenere la rideterminazione dei ricavi, così come contestati dall’ufficio.
Il percorso logico è tutt’altro che incomprensibile o omissivo.
Con il secondo motivo l’ufficio si duole della violazione dell’art. 112 e dell’art. 346 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4) cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe errato nel non tener conto che alcuni elementi dell ‘accertamento non erano stati oggetto di contestazione da parte dei contribuenti, in particolare la rideterminazione dei ricavi sulla base dei corrispettivi ricostruiti, tenendo conto della manodopera addebitata.
A parte la sovrapposizione dei parametri di censura richiamati nel motivo, senza chiarire partitamente per quale ragione la sentenza sarebbe affetta da nullità per errores in procedendo e per quale altra per errores in
iudicando, il motivo è privo di pregio. A fronte di una richiesta di rigetto integrale dell’appello, formulata dai contribuenti, che imponeva dunque una valutazione complessiva degli elementi addotti nel giudizio, e pertanto RAGIONE_SOCIALE rispettive allegazioni difensive, la Commissione regionale ha vagliato ogni elemento portato dall’ufficio a sostegno degli atti impositivi, evidenziandone l’inadeguatezza . Le conclusioni sono pertanto correttamente ancorate ad una valutazione globale di tutti gli elementi emersi nel corso del processo.
Con il terzo motivo l’amministrazione finanziaria ha lamentato la violazione dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Il giudice regionale avrebbe erroneamente vagliato le prove assunte dall’ufficio, che provavano la totale inattendibilità della documentazione fiscale e l’inveritiera antieconomicità della gestione dell’impresa, così che la fattispecie poteva essere ben co mpresa nell’accertamento induttivo;
con il quarto motivo, in subordine, ha denunciato la violazione dell’art. 39 comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Il giudice regionale erroneamente avrebbe mancato di riconoscere l ‘esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e ciò tanto con riferimento all’anno d’imposta 20 07, quanto con riguardo all’anno d’imposta 2008.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, non hanno pregio. A parte l’incomprensibilità del terzo motivo, nel quale si sostiene che l’inattendibilità complessiva della contabilità era alla base di un accertamento induttivo puro, quando è pacifico, e rilevato nella prima pagina del ricorso, che si era proceduto con accertamento analiticoinduttivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 39 cit., entrambe i motivi sottendono una sollecitazione alla rivalutazione dei fatti e dei dati fattuali, ciò che costituisce pretesa inammissibile in sede di legittimità
D’altronde, pur nella sua sinteticità, la motivazione della sentenza impugnata evidenzia una valutazione in fatto RAGIONE_SOCIALE prove ( per l’anno 2007, espressa critica alla incomprensibile determinazione RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico applicate dall’ufficio ; richiami a non ben identificabili ‘altre attività assimilabili’ ai fini della identificazione di termini di comparazione; disconoscimento della sussistenza di presunzioni gravi, precise e
concordanti. Per il 2008, mancanza di ogni prova del maggior valore di vendita dell’unità abitativa ceduta ai sig.ri COGNOME/COGNOME, per l’inconferente confronto operato dall’ufficio con la cessione di altro immobile ai sig.ri COGNOME/COGNOME, diverso per tipologia e materiali utilizzati). L’accertamento in fatto, esente da errori materiali o incongruenze logiche, non è sindacabile dinanzi a questa Corte.
Anche questi due motivi vanno pertanto rigettati.
Il rigetto dei suddetti motivi assorbe il quinto, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha inteso dedurre la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché, secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, il giudice avrebbe mal governato le regole di riparto dell’onere della prova.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e all’esito del giudizio segue la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che, secondo il principio della soccombenza, vanno determinate nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE spese di causa, che si liquidano in € 6.000,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% RAGIONE_SOCIALE competenze, e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023