Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
AVV ACC IRPEF 2015
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13202/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
– resistente
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 1472/2021 depositata in data 2 dicembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
In data 21.12.2017, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva, nei confronti del sig. NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta individuale, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2015 e concernente IRPEF, Addizionali, IRAP e IVA per complessivi € 139.370,00, oltre sanzioni e interessi per complessivi € 251.480,00.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, presentando anche istanza di sospensione dell’efficacia provvisoria dell’avviso stesso nonché istanza di fissazione di pubblica udienza; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 104/2019, accoglieva il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Veneto; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 1472/2021, depositata in data 2 dicembre 2021, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE non ha resistito con controricorso ma ha depositato mera nota di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 dicembre per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con un unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi dell’appello ed in RAGIONE_SOCIALE sulle domande, istanze ed eccezioni ritualmente formulate dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in
procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha statuito sulle doglianze da lui avanzate in primo ed in secondo grado, quali la violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 per illegittimità della delega di firma, l’illegittimità dell’attività ispettiva e dell’avviso di accertamento per violazione del diritto di difesa e RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente, la violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 per difetto di motivazione in ordine alla metodologia accertativa, la violazione del principio di tassazione del reddito netto, l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni per violazione degli artt. 3, 7 e 12 del D.Lgs. n. 472/1997. Il tutto senza alcuna ulteriore specificazione su detta fondatezza e, a fortiori , senza alcuna specificazione sul perché i rilievi del contribuente sarebbero stati, invece, infondati.
2.Il motivo è fondato.
Nella fattispecie in esame, la C.t.r. dopo aver risolto la questione relativa alla sottoscrizione dell’atto, ha rigettato tutte le altre censure del contribuente affermando che “appare sufficiente il rinvio alle confutazioni già rappresentate dall’Ufficio in primo grado e pedissequamente riproposte in grado di appello ” obliterando del tutto una motivazione della quale evincere l’iter logico giuridico sottostante allorquando si è limitata a richiamare i rilievi svolti dall’Ufficio.
2.1. Indubbiamente, si tratta di una motivazione apparente, secondo l’accezione più volte illustrata da questa Corte (ex plurimis, Cass. 17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n. 1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) che ha sottolineato che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati
dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». Pertanto, «a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. 30/06/2020, n. 13248).
2.2. Le censure riportate tutte dal ricorrente sono state oggetto di una omessa pronuncia laddove si ritiene che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integri un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo ” error in procedendo ” – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la quale soltanto consente alla
parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello ( ex plurimis , Cass. n. 29952/2022).
In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME