Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9902 -201 7 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimato – avverso la sentenza n. 188/03/2016 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata in data 15/04/2016;
Oggetto: Tributi -operazioni inesistenti
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP relativi agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE individuale ‘RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di un processo verbale di constatazione della G.d.F. del 24/10/2007 da cui era emerso che la predetta RAGIONE_SOCIALE aveva partecipato ad una frode cd. ‘carosello’ unitamente ad altre società pure oggetto di verifica fiscale, con conseguente contestazione alla RAGIONE_SOCIALE contribuente del l’indebita deduzione di costi e detrazione dell’IVA relative ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Molise rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sostenendo:
che «il primo giudice, con ragionamento condivisibile, ha rilevato la mancanza, da parte del cedente, della conoscenza dell’intento evasivo del cessionario e, quindi, la mancanza di un accordo fraudolento tra i vari soggetti (cedente estero-acquirente/ cedente nazionale e successivo acquirente), tale da poter acclarare la responsabilità del sig. COGNOME NOME»;
b) che «neppure dirimente appare la circostanza dell’emissione di una sentenza del giudice penale ex art. 444 c.p.p.», stante l’autonomia tra giudizio penale e quello tributario nonché la circostanza che il ‘patteggiamento’ cui aveva acceduto l’imputato no n aveva comportato l’esame dei fatti e RAGIONE_SOCIALE circostanze in sede dibattimentale;
che «tali considerazioni inficiano anche la seconda eccezione di nullità della sentenza in relazione alla ‘ultrapetizione’»;
che non era censurabile la statuizione di primo grado che aveva ritenuto meri indizi e non prove certe gli elementi forniti dai verificatori e pedissequamente utilizzati dall’accertatore;
che, per quanto concerneva la ricostruzione del ‘margine globale’ operata dall’Ufficio, la stessa era generica e comunque presupponeva l’inesistenza, non dimostrata, RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui non replica l’ intimato.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR appiattita sulla valutazione operata dal giudice di prime cure senza effettuare un’autonoma valutazione dei motivi di appello proposti dall’Ufficio .
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione, per avere i giudici di appello pronunciato su una questione, quella dell’emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, e quindi della partecipazione del contribuente ad una frode carosello, che lo stesso non aveva mai contestato, avendo concentrato le difese solo sulla contestazione di omessa presentazione della dichiarazione IVA e sulla ricostruzione del volume di affari della RAGIONE_SOCIALE individuale operata dall’amministrazione finanziaria.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e
contraddittoria, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione di genericità della ricostruzione, operata dall’amministrazione finanziaria, del ‘margine globale’ della RAGIONE_SOCIALE individuale.
Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere i giudici di appello ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento pur in presenza di elementi presuntivi sufficienti ed adeguati a dimostrare lo scopo fraudolento dei soggetti coinvolti nella vicenda, tra cui il COGNOME, e senza che al riguardo il contribuente avesse fornito la prova contraria, come era suo onere.
Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115, primo comma, e 116 cod. proc. civ., 2729 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 444 c.p.p., per avere i giudici di appello escluso ogni rilevanza alla pronuncia penale di condanna del contribuente seppure dagli accertamenti svolti in quel procedimento, conclusosi con la condanna dell’imputato a seguito di ‘patteggiamento’, emergessero elementi probatori dell’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate.
Il primo e terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente denunciandosi in entrambi l’apparenza motivazionale della sentenza impugnata, sono fondati e vanno accolti.
Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 omette di illustrare l’ iter logico seguito per pervenire alla
decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi ” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche
contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
6.1. In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, non contenendo un’adeguata esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere corretta la statuizione di primo grado ed infondate le censure ad essa mosse dall’Ufficio appellante.
6.2. Invero, i giudici di appello si sono limitati a condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, sostenendo che lo stesso, « con ragionamento condivisibile, ha rilevato la mancanza, da parte del cedente, della conoscenza dell’intento evasivo del cessionario e, quindi, la mancanza di un accordo fraudolento tra i vari soggetti (cedente estero-acquirente/ cedente nazionale e successivo acquirente), tale da poter acclarare la responsabilità del sig. COGNOME NOME », ma non ha spiegato da quali elementi ha tratto tela convincimento; hanno, altresì, affermato che non era censurabile la statuizione di primo grado che aveva ritenuto meri indizi e non prove certe gli elementi forniti dai verificatori e pedissequamente utilizzati dall’accertatore, senza però specificare a quali elementi facesse riferimento, peraltro in tal modo ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (da Cass. n. 9851 del 10/04/2018 seguita da molte altre; v. Cass. n. 5339 del 27/02/2020; Cass. n. 15369 del 20/07/2020; da ultimo Cass. n. Cass. 25891/2023; in linea con Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14 e, recentemente, 11 novembre 2021, Kemwater
RAGIONE_SOCIALE, C281/20) secondo cui l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore ma la prova può essere anche solo indiziaria, spostandosi poi sulla parte contribuente fornire la prova dell’effettività dell’o perazione commerciale. Questione, peraltro, fondatamente posta dalla ricorrente con il quarto motivo di ricorso. Inoltre, i giudici di appello non hanno spiegato le ragioni poste a base della statuizione di genericità della ricostruzione, operata dall’amministrazione finanziaria, del ‘margine globale’ della RAGIONE_SOCIALE individuale , che è questione posta nel terzo motivo di ricorso.
6.3. E’ fondato anche il secondo mezzo di cassazione, giacché dal contenuto dell’originario ricorso del contribuente, riprodotto nel corpo del ricorso in ossequio alla regola di doverosa specificità dell’impugnazione posta dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., emerge che i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento da quello dedotti nell’originario ricorso riguardavano soltanto l’omessa presentazione della dichiarazione IVA e la ricostruzione del volume di affari operata dall’amministra zione finanziaria, ma nulla aveva dedotto in ordine alla sussistenza della accertata frode carosello e alla sua partecipazione alla stessa.
Dall’accoglimento de i predetti motivi di ricorso consegue l’assorbimento degli altri, la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024