Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24376 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24376 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3246/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
COMUNE COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1247/2018 depositata il 12/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR del Veneto, con la sentenza n. 1247/08/2018, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’impugnazione proposta da COGNOME NOME avverso gli avvisi di accertamento ICI annualità 2008-2011.
Contro detta sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, NOME COGNOME (a mezzo del procuratore generale NOME COGNOME), NOME COGNOME (cl. 1979), NOME COGNOME, NOME COGNOME quali eredi legittimi di NOME COGNOME nelle more deceduto.
il Comune di Piove di Sacco è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 330, primo comma, 170 e 101 c.p.c. nonché dell’art. 1, comma 2 e 49 d.lgs. 576/92 deducendo la nullità, mai sanata, della notifica dell’atto di appello effettuata in data 20/10/2017 presso il domicilio di NOME COGNOME, già difensore del contribuente, cancellatasi dall’Albo in data 4/07/2016.
Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost. per motivazione meramente apparente non essendo possibile individuare l’iter logico decisionale.
Il primo motivo è infondato.
3.1. Va richiamato il condivisibile principio -cui in questa sede va data continuità -secondo cui in tema di processo tributario, l’art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte, ove manchi l’elezione di domicilio, prevale sulla norma codicistica di cui
all’art. 170, primo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, nel giudizio tributario, l’elezione di domicilio è solo eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto, non necessariamente presso il difensore, con la conseguenza che, anche ove effettuata presso quest’ultimo, essa non viene meno con l’estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall’albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri-doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall’atto di elezione. (Cass. Sez. 5, 06/10/2011, n. 20474, Rv. 619310 – 01).
3.2. Alla stregua dei principi che precedono deve ritenersi insussistente il vizio lamentato, in ragione della validità della notifica del ricorso in appello effettuata presso il domiciliatario, a nulla rilevando la intervenuta cancellazione dall’albo del difensore.
Il secondo motivo è fondato.
4.1. Invero in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia ed a quello agli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie
conclusioni). (vedi Sez. 5 – , Sentenza n. 24452 del 05/10/2018, Rv. 650527 – 01).
4.2. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno interpretato la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione”.
4.3. Come successivamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
4.4. Tale nullità, sotto il profilo della motivazione omessa, si è verificata nella fattispecie in esame in quanto, a fonte della statuizione di primo grado circa la illegittimità degli atti impositivi per difetto di motivazione, la motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere quale sia stata l’effettiva ratio
decidendi alla luce ed in relazione agli specifici vizi dedotti, essendosi i giudici di appello limitati ad affermare quanto segue: ‘ Esaminata la documentazione esistente, prodotta, richiamata; le doglianze del ricorrente, peraltro non nuove; tenuto conto di quanto motivato e deciso dai Giudici di prima istanza; preso atto che il contribuente non si è costituito osserva: La CTP si era espressa senza conservare la differenza fra visitabilità fiscale e urbanistica il riferimento alle sentenze della Cassazione risulta plausibile esaustivo per motivare l’accoglimento del ricorso ‘ , palese apparendo il vizio motivazionale dedotto.
La sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione