Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3472 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3472 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8665 -20 17 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (pec: EMAIL), ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
Oggetto: TRIBUTI – diniego di autotutela – motivazione apparente
EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, Sezione staccata di LIVORNO, n. 1689/10/2016, depositata in data 29/09/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, sezione staccata di Livorno, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il diniego di sgravio parziale della cartella di pagamento e messa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla dichiarazione relativa all’anno 2010 a seguito di disconoscimento del credito IVA che il contribuente aveva maturato nell’anno d’imposta 2008 in cui aveva presentato una dichiarazione con un ritardo di oltre 90 giorni, da considerarsi quindi omessa.
1.1. Sostengono i giudici di appello che:
-) è infondata l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela in quanto « Nella fattispecie l’art. 19 com ma 1 del D.legs 546/1992 prevede che il ricorso possa essere proposto avverso ogni atto per il quale la legge preveda un’autonoma impugnabilita’ »;
-) è infondata l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità dell’impugnazione per essere divenuta definitiva la cartella di pagamento perché non impugnata, in quanto « l’istanza del Contribuente va inquadrata in un contesto più ampio che trascende dalla semplice applicazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie »;
-) « nel merito, si parla di duplicazione di pagamento e bisogna verificare se effettivamente il contribuente ha pagato attraverso
l’istituto della compensazione l’IVA 2008 utilizzando lo stesso credito del rigo vl39 della dichiarazione modello IVA 2009. Nel caso di specie si ritiene che anche se il pagamento si avvenuta oltre i 90 giorni oltre il termine per la presentazione della dichiarazione ed in considerazione dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/1998 che recita così/le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute. Quindi la Commissione ritiene che se pur in maniera anomala il pagamento sia stato effettuato in concreto con l’utilizzo anche in sanatoria sulle sanzioni e sugli interessi. Quindi per quanto attiene il pagamento della somma di 54.403,00 la cartella esattoriale conserva tutta la sua validità e capacità impositiva e on costituisce un indebito arricchimento della Pubblica Amministrazione ».
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motiv o, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente con controricorso a ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso principale il ricorrente deduce la «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: vizio di omessa motivazione della sentenza n. 1689/10/2016».
1.1. Sostiene il ricorrente che con la sentenza impugnata la CTR benché «ha accertato l’effettiva duplicazione di pagamento cui il sig. COGNOME veniva ingiustamente chiamato», tanto da aver affermato, in punto di accertamento della duplicazione di pagamento, che «se pur in maniera anomala il pagamento sia stato effettuato in concreto con l’utilizzo anche in sanatoria sulle sanzioni e sugli interessi», ha poi affermato, «senza alcuna spiegazione fattuale né logica» e «in maniera del tutto contraddittoria, che ‘ quindi per quanto attiene il pagamento
della somma di euro 54.403,00 la cartella esattoriale conserva tutta la sua validità e capacità impositiva e non costituisce un indebito arricchimento della Pubblica Amministrazione. Quindi il ricorso non risulta fondato’».
1.2. È noto (cfr. al riguardo Cass. n. 17196/2020, in motivazione) che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum . È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).
1.3. Pertanto, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre, per costante orientamento di questa Corte, quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata .
1.4. La sanzione di nullità colpisce, dunque, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico ma anche quelle che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” oppure, come nel caso di specie, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Cass., Sez. U, n. 8053/2014).
1.5. Orbene, in tale grave forma di vizio motivazionale incorre sicuramente la sentenza impugnata che, come correttamente dedotto dal ricorrente ma ammesso anche dalla controricorrente (secondo cui «La sentenza impugnata si presenta effettivamente poco comprensibile e probabilmente affetta dal dedotto vizio»), è fortemente contraddittoria là dove, pur accertando che l’IVA richiesta con la cartella di pagamento non impugnata era stata «in concreto» pagata «se pur in maniera anomala», afferma che «la cartella esattoriale conserva tutta la sua validità e capacità impositiva e non costituisce un indebito arricchimento della Pubblica Amministrazione» e su tale presupposto conferma la sentenza di primo grado rigettando l’appello del contribuente.
Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 quater del d.m. n. 37 del 1997 in relazione agli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1. Al riguardo la controricorrente sostiene che, a parte la incomprensibilità della ragione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente avverso un
diniego di autotutela, avendo la CTR affermato che « l’istanza del Contribuente va inquadrata in un contesto più ampio che trascende dalla semplice applicazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie », resta il fatto che la statuizione di rigetto è comunque errata in diritto, in base all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’impugnazione avverso il diniego di autotutela può essere proposta soltanto per dedurre profili di illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse genera le che giustificano l’esercizio di tale potere e mai per dedurre l’infondatezza della pretesa tributaria ormai consolidata nell’atto impositivo divenuto definitivo.
2.2. Il motivo, in relazione al quale il ricorrente nel controricorso a ricorso incidentale ha sollevato eccezioni di inammissibilità e dedotto anche l’infondatezza, resta assorbito dall’accertata nullità della sentenza impugnata con conseguente necessità dei giudici di appello di pronunciarsi nuovamente su tutte le questioni poste nel giudizio dalle parti.
In estrema sintesi, va accolto il ricorso principale ed assorbito quello incidentale. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al competente giudice di merito, il quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME