Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6447 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6447 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 11988 del Ruolo Generale dell’anno 2023, proposto
DA
ROMA RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 5727/22 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, pubblicata in data 7 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglieva l’appello della
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 14410/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale era stato parzialmente accolto -in particolare, rideterminando l’imposta per le annualità 2010, 2011 e 2012, in linea con i provvedimenti di annullamento, solamente parziale, emessi da Roma Capitale- il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento ICI ed IMU 2010, 2011, 2012 e 2013, numeri 44002, 44003, 44004, 44006, aventi ad oggetto il mancato versamento dell’imposta in relazione ad un compendio immobiliare ubicato in Roma, alla INDIRIZZO.
Roma Capitale propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., denuncia la nullità della sentenza impugnata, per mancanza di motivazione o motivazione apparente, in quanto del tutto inidonea a delucidare sui motivi per i quali era stata reputata applicabile l’esenzione dal pagamento dell’imposta, senza alcuna specificazione, oltre tutto, della ‘documentazione prodotta’, che avrebbe avvalorato la fondatezza degli assunti della contribuente.
Il motivo è fondato.
3.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n.
134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazioneo quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, siccome recante
argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
3.2. Invero, con riferimento ai casi in cui queste ipotesi possono concretamente verificarsi, è stato specificato che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando l’autorità giudiziaria adita non indichi gli elementi posti a fondamento della decisione o li esponga senza adeguata analisi logica e giuridica, impedendo il controllo sulla correttezza del ragionamento da essa fatto: la sentenza, in tali ipotesi, poggia su una motivazione irrispettosa del ‘minimo costituzionale’ al quale si è fatto precedentemente cenno, che permette di sanzionare con la nullità, come si è poc’anzi detto, anche la motivazione meramente apparente, caratterizzata da argomentazioni generiche o inconciliabili (cfr. Cass. n. 23683/24, Cass. n. 14914/25 e Cass. n. 32064/25). In questa prospettiva, è stato ulteriormente specificato che la motivazione meramente apparente della sentenza è ravvisabile anche quando il giudicante, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto, ometta di esporre concisamente i motivi di fatto e di diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’ iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione e, quindi, di chiarire sulla base di quali prove e di quali argomentazioni sia pervenuto al convincimento trasfuso nel dictum giudiziale, in tal modo impedendo anche di verificare se abbia effettivamente
giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 13895/25): è indispensabile, infatti, che sia desumibile il criterio logico ed il quadro fattuale che ha condotto alle statuizioni emesse, contrariamente a quanto avviene allorché non vi sia alcuna esplicitazione sugli elementi di prova, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito per addivenire alla decisione (cfr. Cass. n. 3819/20, Cass. n. 7085/24 e Cass. n. 22156/24).
E, su questa scia, è stato sostenuto che è nulla, per la mancanza -sotto il profilo sia formale, che sostanziale- del requisito indicato dall’art. 132, comma primo, num. 4, c.p.c., la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 7402/17), vieppiù considerando che, in tema di valutazione delle prove ed, in particolare, di quelle documentali, le corti di merito sono tenute a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. n. 14762/19).
3.3. Nel caso di specie, la corte regionale laziale ha accolto l’appello limitandosi ad affermare quanto segue: ‘dalla documentazione prodotta dalle parti si deduce che l’RAGIONE_SOCIALE abbia le condizioni per usufruire della esenzione dell’imposta quale uso gratuito degli impianti sportivi, analogamente agli anni pregressi 2010, 2011, 2012 riconosciuti validi anche dal RAGIONE_SOCIALE di Roma e già annullati, a
prescindere dalla categoria di accatastamento’ (cfr., in questo senso, la sentenza impugnata, a pagina 3).
In tal modo, però, i giudici di secondo grado non hanno permesso in alcun modo di comprendere sulla base di quale ragionamento, logico-giuridico e di interpretazione e valutazione del quadro probatorio, siano pervenuti al convincimento che li ha portati alla decisione, avendo meramente fatto riferimento alla ‘documentazione prodotta’, senza alcun ulteriore chiarimento o precisazione, omettendo, ad onor del vero, di fornire delucidazioni anche riguardo ai presupposti richiesti ai fini dell’esenzione -anch’essa non meglio specificatache sarebbe stata applicabile, avendo meramente fatto cenno al concetto di ‘uso gratuito degli impianti’, non mancando di aggiungere ‘analogamente agli anni pregressi 2010, 2011, 2012 riconosciuti validi anche dal RAGIONE_SOCIALE Roma e già annullati’, locuzione assolutamente incomprensibile, nonché inidonea, anch’essa, a spiegare le ragioni della reputata sussistenza dei presupposti per la fruizione dell’esenzione, suscettibile, letta nel complesso della laconica motivazione, ad ingenerare ancor più confusione ed un’oggettiva impossibilità di comprendere in virtù di quale ragionamento -e di quali elementi, fattuali e probatori, oltre che giuridicila corte territoriale sia addivenuta all’accoglimento dell’appello.
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri (con i quali la ricorrente ha prospettato: a) la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 91 bis , commi 2 e 3, del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla legge n. 27 del 2012,
per essere stato reputato sussistente il requisito oggettivo dello svolgimento di attività meritevole di esenzione in ragione dello ‘uso gratuito degli impianti sportivi’; b) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo la contribuente dimostrato la sussistenza dei presupposti per fruire dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992), e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 12 febbraio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME