Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12690 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 09/05/2024
ICI IMU ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26591/2021 R.G. proposto da NOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente – e sul ricorso proposto da
Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE,
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente in via incidentale –
contro
NOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente al ricorso incidentale -avverso la sentenza n. 2445/2021, depositata il 18 marzo 2021, della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 2445/2021, depositata il 18 marzo 2021, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Campania ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da NOME avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2013 ed in relazione al possesso di un’area edificabile;
1.1 -a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha ritenuto che:
-l’avviso di accertamento impugnato esponeva una compiuta motivazione in quanto recava l’indicazione di « tutti gli elementi di riferimento sufficienti a consentire la difesa del contribuente, peraltro facendo riferimento alla delibera n. 240/2007 emessa dal Comune RAGIONE_SOCIALE Salerno per l’identificazione delle tariffe ici per aree edificabili, sicché è pure corretto il richiamo agli atti fondanti il provvedimento.»;
ai fini, però, della determinazione della base imponibile del tributo doveva tenersi conto dell’effettivo valore delle aree edificabili che,
determinato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEore (sulla base della deliberazione n. 240 del 23 Febbraio 2007 ) in € 94,92 al mq., andava rideterminato in € 50,00 al mq., «atteso che la potenzialità edificatoria dell’area in esame era ridotta in ragione della normativa vigente», e tenuto conto delle caratteristiche tutte del bene e della sua collocazione;
– NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, ed ha depositato memoria (con documentazione allegata); il Comune di Salerno resiste con controricorso che espone due motivi di ricorso incidentale cui NOME resiste, a sua volta, con controricorso.
Considerato che:
-il ricorso principale è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di giudicato che, con riferimento ai periodi di imposta 2008 e 2009, si era formato sulla sentenza (n. 11633/2016, del 20 dicembre 2016) con la quale la stessa RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale aveva annullato, per difetto di motivazione, gli avvisi di accertamento (allora) emessi dal Comune di Salerno in relazione alla medesima fattispecie RAGIONE_SOCIALEiva; sentenza, questa, cui avrebbe dovuto riconoscersi, pertanto, efficacia espansiva esterna e atteso che il medesimo vizio di motivazione connotava (anche) l’avviso di accertamento (ora) in contestazione;
1.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, ed al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, assumendo la ricorrente -che trascrive la
deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 2007 -che detta delibera, ai fini della determinazione dei valori delle aree edificabili, rinviava ad una relazione di stima (del febbraio 2007) che, a sua volta, aveva riguardo (solo) alla «capacità edificatoria delle aree»;
soggiunge, quindi, la ricorrente che un siffatto riferimento (alla sola capacità edificatoria) non avrebbe potuto ritenersi esaustivo ai fini in discorso, in quanto l’atto RAGIONE_SOCIALEivo «avrebbe dovuto indicare i parametri previsti dall’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504/92 e rappresentati dalla zona territoriale di ubicazione, dall’indice di edificabilità, dalla destinazione d’uso consentita, dagli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.»;
1.3 -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 132 cod. proc. civ., deducendo che -a fronte della produzione in giudizio di tre consulenze estimative (due delle quali assunte in distinti giudizi) che recavano l’esposizione di valori al mq. di gran lunga inferiori a quello rideterminato dal giudice del gravame -il decisum si era risolto in una motivazione apparente ed apodittica, così inidonea a rendere percepibili le ragioni di una rideterminazione genericamente correlata alle «caratteristiche tutte del bene e sua collocazione»;
1.4 -il quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di ricorso che, riproposto in appello, involgeva il difetto del presupposto RAGIONE_SOCIALEivo correlato al possesso delle aree edificabili (d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1), nella fattispecie venendo in
considerazione un procedimento di compensazione urbanistica che nemmeno era stato avviato in quanto i diritti edificatori riconosciuti ad essa esponente non si erano radicati su terreni che, costituendo aree di cd. di atterraggio, né erano stati individuati nè avevano formato oggetto di un «atto di cessione/permuta»;
1.5 -col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, così riproponendo, sotto distinto parametro del sindacato di legittimità, la questione relativa al difetto del presupposto RAGIONE_SOCIALEivo correlato (possesso di aree edificabili) in ragione del mancato perfezionamento della procedura di compensazione urbanistica, in difetto di assegnazione delle aree (cd. di atterraggio) sulle quali esercitare i diritti edificatori riconosciuti a fronte della inedificabilità delle aree attualmente possedute;
-il ricorso incidentale del Comune di Salerno espone i seguenti motivi:
2.1 -col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118, d.a. cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva risolto il decisum di accoglimento su di una motivazione apodittica ed apparente che -fondata su di una non meglio precisata «normativa vigente», oltrechè su «mere circonlocuzioni verbali» – non dava alcun conto dell’ iter logico postovi a fondamento e, così, dei dati di valutazione che -«considerate …. le caratteristiche tutte del bene e la sua collocazione» – avevano condotto alla rideterminazione della base imponibile del tributo dietro riduzione del valore venale delle aree edificabili;
2.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, assumendo, in sintesi, il ricorrente che la gravata pronuncia non aveva tenuto conto del principio di perequazione urbanistica che – sotteso alle scelte operate in sede di pianificazione del territorio comunale, così come del resto accertato in altre pronunce della stessa RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale – comportava il riconoscimento di diritti edificatori di comparto urbanistico (nella fattispecie di tipo discontinuo) a tutte le aree nel comparto incluse, diritti che costituivano qualità intrinseca delle aree seppur fruibili in luoghi diversi del territorio comunale;
3. -in via pregiudiziale di rito, va rilevato che la memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni – implicanti necessariamente accertamenti di fatto – o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde , ex plurimis , Cass., 6 luglio 2022, n. 21355; Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 27 agosto 2020, n. 17893; Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195); risulta, così, inammissibile l’integrazione dei fatti di causa, qual contenuta nel ricorso, al fine di dedurre -per di più sulla base di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, del 26 luglio 2022 – il mancato inveramento dei diritti edificatori in contestazione tra le parti;
-tanto premesso, il primo motivo del ricorso principale non può trovare accoglimento, nemmeno alla stregua del giudicato che è stato dedotto con la memoria depositata davanti alla Corte;
4.1 – va, al riguardo, premesso che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’a ppunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962);
4.2 -il giudicato formatosi sulla sentenza n. 4565/5/2021, del 3 giugno 2021 (in relazione al periodo di imposta 2010), in altro non si risolve se non nella presa d’atto, ritenuta dirimente in quel giudizio, del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11633/2016, del 20 dicembre 2016, cit. (che diversamente afferiva ai periodi di imposta 2008 e 2009);
-pronuncia, quest’ultima, che, a sua volta, nell’accogliere il motivo di appello proposto dai contribuenti, motivo che involgeva il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati (la loro «cripticità») -ebbe a rilevare che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva «dato atto» della specifica potenzialità edificatoria delle aree, in relazione «alle particolari condizioni giuridiche della singola area», così che gli atti RAGIONE_SOCIALEivi avevano impedito «di valutare e sindacare la correttezza dell’iter logico argomentativo che ha condotto alla determinazione concreta dell’imposta»;
4.3 – in tema di efficacia ultrattiva del giudicato, le Sezioni Unite della Corte hanno rilevato che «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo»; nonchè che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, «non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente» (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde , ex plurimis , Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675);
e va, allora, ulteriormente rilevato che – se l’efficacia ultrattiva del giudicato implica la ricorrenza di elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente – detto carattere non può certo prospettarsi a fronte di elementi (quali il valore venale delle aree edificabili ovvero l’utilizzabilità, per notifica, di una rettifica catastale) che possono variare con riferimento ai diversi periodi di imposta (v. Cass., 12 luglio 2021, n. 19811; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506, cit.) e, a maggior ragione, a fronte di una pronuncia che -per come assume la stessa ricorrente, e per come risulta dal contenuto dell’evocato giudicato , – si sia risolta nel (solo) rilievo del difetto di motivazione dell’atto RAGIONE_SOCIALEivo;
-è, del tutto, evidente, difatti, che la motivazione dell’atto RAGIONE_SOCIALEivo costituisce requisito esterno al rapporto giuridico di imposizione -che presuppone la qualificazione, e valutazione, della fattispecie RAGIONE_SOCIALEiva delineata dalla disposizione normativa -e involge la considerazione delle forme attraverso le quali quel rapporto giuridico può trovare legittima emersione secondo la disciplina del procedimento che vi è sottesa; così che l’annullamento dell’atto, per difetto di motivazione, lascia (del tutto) impregiudicato il rapporto di imposizione la cui legittima emersione non è definitivamente preclusa, sia pur nel rispetto dei termini prefissati per l’esercizio del potere RAGIONE_SOCIALEivo;
-nemmeno il secondo motivo di detto ricorso può trovare accoglimento;
5.1 -assume, in effetti, la stessa ricorrente che l’atto RAGIONE_SOCIALEivo rinviava alla deliberazione (n. 240, del 23 febbraio 2007) adottata dall’RAGIONE_SOCIALE ai fini della determinazione, per zone omogenee, dei valori correnti in comune commercio delle aree edificabili ;
e risulta, altresì, che detta deliberazione era stata assunta sulla base di una relazione di stima alla stessa allegata;
5.2 – in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) -ma in termini che, per omogeneità delle discipline applicabili, senz’altro possono estendersi alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEiva in esame – la Corte ha rilevato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta ; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente RAGIONE_SOCIALEore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa RAGIONE_SOCIALEiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571);
secondo, poi, un consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, l’obbligo di allegazione all’avviso d’accertamento, ai sensi della l. n. 212 del 2000, art. 7, cit., degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all’obbligo di allegazione perché la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis , Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755);
5.3 -non sussiste, quindi, la denunciata violazione di legge, venendo in considerazione, come anticipato, un atto (la deliberazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEore) sottoposto a pubblicità legale che assumeva i contenuti -in punto di determinazione dei valori venali delle aree edificabili -di una allegata relazione di stima (v. Cass., 5 luglio 2017, n. 16620);
per di più, con riferimento alle delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, cit., la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere – con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili – svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei “redditometri” o “coefficienti di reddito e di ricavi” previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis , vale a dire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 4 agosto 2022, n. 24297; Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137);
-il terzo motivo del ricorso principale, ed il primo motivo del ricorso incidentale, -censure, queste, da esaminare congiuntamente perché espongono una medesima quaestio iuris di fondo -sono fondati, e vanno senz’altro accolti, con conseguente assorbimento delle residue censure prospettate dalle parti;
6.1 -come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
– si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);
6.2 -nella fattispecie, per come risulta dagli stessi ricorsi hinc et hinde proposti, risultava controverso, tra le parti, da un lato il valore venale della aree edificabili -oggetto di difformi prospettazioni affidate
(anche) ad elaborati tecnici di parte o assunti in distinti giudizi -e, dall’altro, la qualificazione degli atti amministrativi di pianificazione urbanistica che (anche qui), secondo le diverse (e opposte) ricostruzioni di parte, andavano ascritti agli istituti della perequazione ovvero della compensazione urbanistica;
a fronte di tale materia controversa -e, come assume il ricorrente incidentale, sulla base di «mere circonlocuzioni verbali» tratte dal disposto normativo ovvero da enunciati giurisprudenziali -il giudice del gravame ha finito col definire la lite contestata -rideterminando, come anticipato, in € 50,00 al mq. il valore in comune commercio delle aree oggetto di imposizione -sui rilievi che «la potenzialità edificatoria dell’area in esame era ridotta in ragione della normativa vigente», e «considerate … . le caratteristiche tutte del bene e la sua collocazione»;
-motivazione, questa, obiettivamente incomprensibile, ed apodittica, perché non dà alcun conto -oltrechè delle ragioni di qualificazione normativa della fattispecie presupposta (quella urbanistica) che hanno condotto, ad ogni modo, ad affermare la legitt imità dell’imposizione -dei dati di valutazione ( «…le caratteristiche tutte del bene e la sua collocazione») in forza dei quali è stata rideterminata la base imponibile del tributo;
-l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi di ricorso, principale ed incidentale, che sono stati accolti, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia (con riferimento agli accertamenti esposti sub § 6.2).
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo ed il secondo motivo, assorbiti i residui motivi di ricorso; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo; cassa
la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.