Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1053 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1053 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18029-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; la
– ricorrente –
contro
NOTO SALVATORE;
– intimato – avverso la sentenza n. 241/6/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa in esecuzione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
l’Ufficio proponeva appello per errata motivazione e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello affermando che, trattandosi di una integrale rivisitazione della fattispecie concreta ed avendo pertanto l’Ufficio avanzato una nuova diversa pretesa impositiva, le imposte devono essere inquadrate nell’ambito di quelle complementari: pertanto il notaio risponde in via solidale unicamente per l’imposta principale e non anche per l’imposta complementare.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso affidato a un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Ufficio lamentava la violazione del combinato disposto dell’art. 111 Cost.; dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; dell’art. 118 disp. att. cod proc. civ.; degli artt. 1 e 36 del D. Igs. n. 546 del 1992, p essere la motivazione fornita dalla Commissione Tributaria Regionale meramente apparente, trattandosi di motivazione
non solo incomprensibile ma che si riferisce a un diverso rapporto tributario.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte, infatti, l’obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tr affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018).
Dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., omette di specificare le ragioni logiche che lo hanno condotto a prendere quella decisione e di chiarire quali siano state le prove a fondamento del proprio convincimento. Quando una sentenza è inficiata da gravi carenze motivazionali viene collocata al di sotto del cosiddetto “minimo costituzionale”, ossia il contenuto minimo necessario di cui deve essere dotata una sentenza.
Infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione rest circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od
incomprensibile”, al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014).
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale si riferisce evidentemente (basti solo pensare al riferimento alla mancata costituzione di COGNOME NOME, che non è parte nel presente procedimento) ad una vicenda completamente diversa da quella oggetto della presente lite, così come analiticamente e dettagliatamente rappresentata nel ricorso e nei relativi allegati dalla parte ricorrente.
È dunque pacificamente chiara una totale assenza, nella sentenza impugnata, del ragionamento che ha portato la Commissione Tributaria Regionale a decidere nel senso del rigetto e una completa inconferenza del suddetto ragionamento rispetto all’odierna lite.
. Di conseguenza, la motivazione, peraltro incomprensibile pur isolatamente considerata e quindi anche senza fare riferimento alla reale vicenda sulla quale avrebbe dovuto decidere, non permettendo di comprendere né la situazione in fatto, né la ratio decidendi, e si colloca quindi decisamente al di sotto del minimo costituzionale di motivazione di cui all’art. 111 Cost.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 Il Presidente