Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10741/2023 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME con l’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia n. 321/2023, depositata il 27/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, con il quale, sulla base del possesso di beni indice di capacità contributiva (numerose autovetture, tra cui una BMW di 26 cavalli fiscali; un appartamento di 180 mq.) determinava sinteticamente il reddito del contribuente in euro 124.624, a fronte di un reddito dichiarato di euro 11.562.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che lo accoglieva con sentenza n. 287 del 2011.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che lo rigettava con sentenza n. 40 del l’ 11.4.2013.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione sulla base di quattro motivi.
Questa Corte, con ordinanza n. 19369 del 17/09/2020 accoglieva il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 36, comma 2 n. 4 e 6, del d.lgs. n. 546/1992, e di conseguenza cassava con rinvio la sentenza impugnata.
Riassunto il giudizio da parte del contribuente, la Corte di Giustizia di II Grado della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso originario del contribuente, annullando l’avviso impugnato.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, l’Amministrazione finanziaria, e ha resistito il contribuente con controricorso.
In data 27/09/2023, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla quale che l’Agenzia delle entrate ha opposto diniego per insufficienza delle somme versate, depositando quindi istanza di trattazione.
Infine, in prossimità dell’adunanza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, per avere i giudici di rinvio di fatto replicato il percorso motivazionale tracciato dai giudici di appello con la sentenza già cassata da questa Corte di legittimità.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la v iolazione dell’art. 38 del DPR n. 600 del 1973.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Con l’ordinanza di rinvio questa Suprema Corte aveva rilevato che il giudice di appello si era limitato ad affermare di «condividere integralmente» la motivazione della sentenza appellata «con la quale sono stati rimarcati gli errori di fatto e concettuali risultanti dall’avviso di accertamento quali la mancata considerazione dei redditi posseduti dal coniuge nonché la mancata disamina dei movimenti finanziari».
2.2. Aveva, in particolare, osservato questa Corte che «La motivazione ignora totalmente gli specifici motivi di appello (…) con i quali l’Ufficio contestava propriamente le affermazioni del giudice di primo grado richiamate acriticamente dal giudice di appello, osservando, tra l’altro, che: l’avviso di accertamento (alle pag. 4 e 5) prendeva espressamente in considerazione il reddito annuo dichiarato dalla coniuge pari ad euro 6.527, e non ad euro 65.270 come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, reddito che sommato a quello dichiarato dal marito, attestava la disponibilità da parte del nucleo familiare di complessivi euro 1.507 mensili, importo del tutto incapiente rispetto al possesso di tre autovetture e di un appartamento di mq 180, acquistato nel 2005 e gravato da mutuo ipotecario; con riferimento all’affermazione del giudice di primo grado, secondo cui non erano stati considerati i disinvestimenti, l’Ufficio appellante lamentava che, al contrario, i dati bancari offerti dal contribuente erano stati esaminati e che i prospetti indicati dall’appellato si riferivano principalmente ai motocicli non più considerati nel calcolo sintetico del reddito, mentre la semplice esibizione dei saldi di fine anno del conto corrente non consentiva di verificare il transito sul conto e la destinazione finale della somma di euro 130.000 ricavata dalla
vendita dell’abitazione posseduta in precedenza (avviso accertamento trascritto a pag. 13 del ricorso per cassazione)».
2.3. Questa Corte aveva, pertanto, concluso osservando che «I dati fattuali e le risultanze degli accertamenti esposti nei motivi di appello posti all’attenzione della C.T.R., sono stati ignorati dal giudice di appello che, limitandosi ad un mero richiamo a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è incorso nella fattispecie di motivazione meramente apparente, in totale elusione dell’obbligo di decidere motivatamente circa i punti controversi devoluti al suo giudizio».
Orbene, il giudice di rinvio non si è conformato a quanto statuito da questa Corte, di fatto replicando pressoché integralmente la motivazione resa dalla CTR della Lombardia nella sentenza di appello cassata, ed affermando in particolare che l ‘Ufficio «ha commesso molteplici errori come quello di considerare beni di parziale o totale disponibilità di terzi, non considerare i movimenti finanziari a sostegno degli acquisti effettuati solo a seguito di precedenti disinvestimenti e non tenere conto dei redditi percepiti/dichiarati dal contribuente e dal coniuge nell’anno 2007», senza dunque prendere in alcuna considerazione le indicazioni contenute nell’ordinanza n. 19369 del 17/09/2020, limitandosi a sostenere che «la ricostruzione sintetica operata dall’Ufficio non possa considerarsi attendibile e, per l’effetto, si ritiene infondata» .
In definitiva, deve essere accolto il primo motivo, con derivante assorbimento del secondo; di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.