Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6777 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6777 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7550/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 4301/2019 depositata il 16/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale Agente della Riscossione per conto della Provincia di Rieti e su indicazione dell’Ufficio Tributi del RAGIONE_SOCIALE di Rieti, notificò alla società contribuente avvisi di pagamento relativi alla TARI per gli anni
2014-20152016 per un ammontare di € 28.089,00 per ciascuno dei tre anni. Ne seguiva un contraddittorio tra le parti con cui la società otteneva dal RAGIONE_SOCIALE un parziale discarico delle somme dovute.
Con nota depositata il 21 novembre 2016 la società propose una richiesta integrativa di esclusione, esenzione, riduzione, rimborso, revisione, sgravio e discarico argomentando e rimarcando di avere continuato a provvedere in proprio alla gestione dei rifiuti prodotti nello stabilimento chiedendo lo sgravio integrale e la restituzione delle somme già pagate.
Il RAGIONE_SOCIALE, con nota del 27 gennaio 2017 prot. 5417, respinse l’istanza ritenendo che la richiesta non fosse fondata, pur dando atto che per le superfici dei locali di produzione non era stata conteggiata alcuna tassa, dovendo invece ritenersi tassabili le superfici di un’utenza domestica di 80 mq (abitazione del custode), degli uffici, della superficie di mq 3.737 adibita a magazzino e dell’area operativa di mq 608, queste ultime riconoscendo però una riduzione forfettaria del 30% ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale, in considerazione della natura dei prodotti ivi stoccati, non costituenti rifiuti speciali o pericolosi.
Allo stesso tempo, la concessionaria notificava ulteriore avviso di pagamento per la TARI 2017, sempre dell’importo già oggetto dei precedenti avvisi.
La contribuente propose pertanto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti avverso:
-La nota comunale del 27 gennaio 2017 con cui era respinta la richiesta di sgravio e rimborso;
-L’avviso di pagamento relativo alla TARI 2017 e atti presupposti o consequenziali;
chiedendo fosse accertato il diritto all’esenzione totale e alla restituzione di quanto pagato, con condanna del RAGIONE_SOCIALE all’adempimento dell’obbligo restitutorio, ovvero, in subordine, l’esenzione parziale delle aree indicate.
Il primo giudice, con sentenza n. 242/2017, accolse parzialmente il ricorso statuendo che la società avesse diritto alla riduzione del 30% del tributo applicata alla superficie di mq 818 destinata a uffici e mq 80 destinata ad abitazione del custode.
Su appello della contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha respinto il gravame compensando le spese del giudizio.
Secondo la Corte territoriale e a norma dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, la tassa non è applicabile a quelle aree che, per caratteristiche strutturali o per destinazione di regola formano solamente rifiuti speciali, tossici o nocivi, da destinarsi allo smaltimento presso imprese specializzate e a spese dei produttori. Secondo il giudice d’appello, la formula ‘di regola’ , usata dal legislatore, va interpretata in termini di prevalenza della formazione di rifiuti speciali nell’area in questione e, avendo la contribuente ‘ampiamente’ provato quanto era suo onere dimostrare, ossia che nelle aree de quibus si realizzava la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e che allo smaltimento ha provveduto la parte privata a proprie spese, l’appello andava respinto confermandosi la sentenza di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata o del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché degli artt. 53 e ss. d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, degli artt. 342 e 343 c.p.c., nonché degli artt. 53 e ss. d.lgs. 546/1992 e del principio del tantum devolutum quantum appellatum, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente trattando in sostanza la medesima questione sotto due diversi profili, sono fondati.
3.1 Va innanzi tutto respinta l’eccezione d’inammissibilità formulata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. perché la ricorrente non avrebbe indicato gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso. I motivi di censura involvono esclusivamente la motivazione della sentenza con la conseguenza che l’unico documento cui il ricorso deve fare riferimento è proprio la sentenza impugnata.
3.2 I motivi sono fondati.
3.3 Non può infatti ritenersi, come sostenuto dal controricorrente, che al di là dell’imprecisione terminologica in ordine alle qualifiche di appellante e appellato, corrette nell’intestazione ed errate nella motivazione, si ravviserebbe una precisa volontà della Corte territoriale di confermare la sentenza di primo grado.
3.4 Dalla lettura della motivazione, come sopra sintetizzata, emerge chiaramente come la Corte di merito abbia frainteso l’impianto stesso processuale, ritenendo erroneamente che la contribuente fosse stata vittoriosa in primo grado e che fosse stato l’ente locale ad appellare, motivando poi diffusamente sulla correttezza delle tesi della contribuente, che erano alla base suo appello, e dell’infondatezza di quelle del RAGIONE_SOCIALE, che vi aveva basato le sue controdeduzioni. Le argomentazioni della Corte territoriale sulla prevalenza dei rifiuti speciali e i richiami giurisprudenziali, al di là della loro rispettiva condivisibilità e pertinenza, sono tutti nel senso di ritenere fondate le tesi della contribuente con conseguente insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione. Ne risulterebbe infatti la
conferma della sentenza di I grado che ha perlopiù respinto il ricorso della contribuente.
3.5 In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., ma tale ‘minimo’ viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090, Rv. 664120 – 01).
3.6 Nel caso specifico e come si è detto, vi è un contrasto irriducibile tra le affermazioni che attestano la correttezza delle tesi dell’appella nte e la reiezione dell’appello dalla stessa proposto, a cagione dell’errata convinzione che fosse stato il RAGIONE_SOCIALE ad appellare, risultando di conseguenza anche obiettivamente incomprensibile il percorso logico seguito.
È pertanto necessario accogliere il ricorso, in quanto fondato, rinviando la causa alla Corte di Merito per un riesame delle questioni alla luce delle effettive posizioni processuali e delle relative censure.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME