Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME del Foro di Udine, e NOME COGNOME che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 345, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia il 19.5.2015, e pubblicata il 22.9.2015;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Irpef 20072008 -Redditometro -Beni indice -Vizio di motivazione.
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate procedendo ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973, c.d. redditometro, accertava con metodo sintetico il maggior reddito ritenuto conseguito nell’anno 2007 da NOME ai fini Irpef, nella misura di Euro 47.452,00 a fronte di un reddito dichiarato di Euro 8.879,00 (avviso di accertamento n. TI9010103417/2012), e nell’anno 2008, per un ammontare di Euro 92.749,00 a fronte di un reddito dichiarato di Euro 10.825,00 (avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2012).
Gli atti impositivi risultavano fondati sul possesso di beni indice e costi sopportati: appartamenti, autovetture anche di grossa cilindrata, polizze di assicurazione, ratei di mutuo. Era svolta procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.
La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine, proponendo plurime censure di merito. L’Agenzia delle Entrate, esaminato il ricorso, riduceva in autotutela la pretesa tributaria, accogliendo alcune delle contestazioni mosse dalla ricorrente. L’Ufficio provvedeva anche a formulare argomentata proposta transattiva, riducendo ulteriormente la pretesa tributaria. La CTP, riuniti i ricorsi, accoglieva integralmente le difese della ricorrente, ed annullava gli avvisi di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, ed i giudici del gravame, ritenute invece in gran parte fondate le difese proposte dall’Ente impositore, riformavano la decisione della CTP, ma comunque riducevano l’importo del maggior reddito accertato, quantificandolo in conformità alla
proposta transattiva precedentemente dall’Amministrazione finanziaria.
Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a tre strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale discussione orale della causa.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica la nullità della decisione impugnata, perché esposta mediante una motivazione meramente apparente.
Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza adottata dalla CTR per aver omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio che avevano formato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento al prelievo di Euro 22.500,00 operato dalla contribuente dal conto corrente dello zio ‘su cui aveva ampia delega ad operare’ (ric., p. 12), neanche tenendo conto delle somme ricevute nel 2008 in conseguenza della successione dello zio, e neppure delle somme che le erano state versate dalla madre NOME che nell’anno 2008 era andata a vivere con lei e contribuiva alle spese.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 38, quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR ‘rideterminato il reddito di NOME senza tenere in considerazione le disponibilità finanziarie prospettate dalla contribuente e meglio descritte nel precedente motivo’ (ric., p. 14).
Con il suo primo mezzo d’impugnazione la ricorrente contesta la decisione adottata dal giudice del gravame perché espressa mediante una motivazione meramente apparente, che neppure esamina le questioni sollevate nel giudizio dalla contribuente.
4.1. In effetti, nella sua decisione la CTR ricostruisce innanzitutto, analiticamente, le contestazioni mosse dall’Ufficio negli atti impositivi e le repliche opposte dalla contribuente nel corso dei gradi di merito del giudizio. Poi espone sinteticamente i contenuti della proposta transattiva avanzata dall’Amministrazione finanziaria, e quindi motiva che devono ritenersi ‘non provati i redditi nella misura proposta dal contribuente, non avendo lo stesso assolto in modo pieno all’onere della prova ad esso spettante, ritiene viceversa di riconoscere fondata la ricostruzione dei redditi come operata dall’Ufficio e proposta in sede transattiva’ (sent. CTR, p. 8).
Occorre preliminarmente rilevare che le parti, come emerge dalla stessa decisione impugnata, si sono confrontate su numerosi specifici indici rivelatori di capacità contributiva, invocati dall’Amministrazione finanziaria, e provviste non reddituali, invocate dalla contribuente.
Tanto premesso, la motivazione adottata dalla CTR appare apodittica e non argomentata. Il giudice dell’appello sostiene che la contribuente non ha assolto in modo ‘pieno’ all’onere probatorio sulla stessa spettante, ma non chiarisce in relazione a quali contestazioni la prova debba ritenersi fornita, e perché, ed in ordine a quali non debba invece ritenersi raggiunta, e perché. Il giudice del gravame afferma di ritenere fondata la ricostruzione dei redditi come operata dall’Agenzia delle Entrate, ma non chiarisce su quali valutazioni si fondi la sua raggiunta persuasione. Dalla motivazione esposta non è dato comprendere quali siano le
valutazioni che hanno indotto il giudice dell’appello ad adottare la propria decisione.
La motivazione proposta dalla CTR risulta effettivamente apodittica e meramente apparente, ed il primo strumento di impugnazione proposto dalla ricorrente deve valutarsi pertanto fondato.
6. Il primo motivo di ricorso introdotto dalla contribuente deve pertanto essere accolto, restando assorbiti gli ulteriori strumenti di impugnazione, ed occorre cassare la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trieste perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME assorbiti gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15.12.2023.