Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
Oggetto: tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5979/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Barcellona Pozzo di GottoINDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Messina, n. 7113/10/19, pronunciata il 25 novembre 2019, depositata il 05 dicembre 2019 e notificata in data 10 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente, esercente la professione di medico convenzionato con il RAGIONE_SOCIALE, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi su due istanze di rimborso presentate ai fini Irap in relazione agli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, sul presupposto di aver versato l’imposta in assenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
La sentenza di primo grado, con cui la CTP rigettava il ricorso del contribuente, veniva riformata in appello.
Segnatamente la CTR riteneva fondata la richiesta di rimborso alla luce dell’orientamento di questa Corte, secondo cui l’imposta non è dovuta ove non si verifichi il superamento della disponibilità RAGIONE_SOCIALE attrezzature indispensabili per esercitare il servizio ovvero non si superi la presenza di personale in misura superiore a quanto necessario per la conduzione RAGIONE_SOCIALE studio. A tale conclusione il Collegio di riforma giungeva in ragione dell’omessa dimostrazione del superamento dei parametri di valutazione, il cui onere radicava in capo all’Ufficio.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, che svolge tre motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, il contribuente ha depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Per ragioni di priorità logica va anteposto lo scrutinio del terzo motivo rispetto all’esame dei primi due.
Con l’ultima doglianza l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 111, co. 6, Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in parametro all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., in particolare denunzia la natura meramente apparente della motivazione, la quale si risolverebbe in affermazioni apodittiche e inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice di merito e, nel contempo, lamenta la circostanza che il Collegio di secondo grado avrebbe ignorato i dati ricavabili dalla documentazione probatoria offerta in atti, a partire dai quadri RE RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi del contribuente.
Il motivo è parzialmente fondato.
Va premesso che il motivo, ancorché formulato in modo promiscuo, supera il vaglio di ammissibilità avendo la ricorrente distinto le argomentazioni svolte in relazione alle due doglianze, così consentendo a questa Corte di compiere l’operazione di interpretazione e sussunzione RAGIONE_SOCIALE censure rispetto ai motivi dedotti in rubrica.
Orbene, il motivo è fondato nella parte in cui lamenta l’apparenza della motivazione. Sul punto questa Corte ha anche recentemente ribadito il chiaro principio per cui «sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato contr ollo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758)…… La motivazione è apparente anche quando, ancorché graficamente
esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819). L’apparenza della motivazione, incidendo sul contenuto della sentenza, la inficia, determinandone la nullità» (Cfr. Cass., V, n. 23781/2023).
La sentenza impugnata non esplicita in alcun modo le risultanze del quadro probatorio offerto al Giudice del merito, che lo ha per vero tacciato di carenza senza specificare quali sarebbero stati i limiti idonei a identificare una autonoma organizzazione e per quale motivo tali limiti non sarebbero stati superati nella fattispecie sottoposta al suo esame.
Il motivo va invece dichiarato inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. giacché «E’ insegnamento ormai costante, e da cui non v’è motivo di discostarsi, quello secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). A tal fine costit uisce un ‘fatto’ non una ‘questione’ o un ‘punto’ ma un vero e proprio ‘accadimento storico’. Non
costituiscono, viceversa, ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE argomentazioni o deduzioni difensive» (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802, Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152).
La fondatezza del primo motivo risulta assorbente ed affranca dall’esame degli altri due.
Ed infatti, con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97 e 2697 c.c., in sintesi critica la sentenza nella parte in cui il Giudice di secondo grado ha posto a carico dell’Ufficio l’onere di provare la sussistenza dell’autonoma organizzazione, anziché in capo al contribuente l’onere di provare la sua assenza, anche tenuto conto della natura della dichiarazione dei redditi quale dichiarazione di scienza emendabile.
Il motivo resta assorbito da quello che precede.
Con la seconda doglianza la parte ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciarsi sugli indici rivelatori dell’aut onoma organizzazione per gli anni in contestazione così come dedotti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tra questi annovera alcune rilevanti voci di spesa, in primis quelle per il personale dipendente (da 11.000,00 a 28.600,00 euro) e altre spese documentate (quote di ammortamento, canone di locazione etc.).
Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo.
In definitiva, il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal terzo motivo, dichiara assorbiti il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria
di secondo grado per la Sicilia -Messina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/11/2023