Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32856 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11345/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
AVVISO DI INTIMAZIONE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’ABRUZZO n. 787/2023, depositata in data 8/11/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025;
Fatti di causa
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) impugnò l’ avviso di intimazione n. TAZ01F201838/2016 IRPEF-LAV.AUTON. in relazione all’anno d’imposta 2011.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso.
Tale sentenza fu confermata dalla C.T.R. territoriale.
La sentenza d’appello , su ricorso del contribuente, fu cassata con rinvio per difetto di motivazione da questa Suprema Corte con ordinanza n. 25406/2022, depositata in data 26/08/2022.
Il giudice del rinvio, previa riassunzione della causa da parte del contribuente, rigettò il ricorso con sentenza qui impugnata con un solo, complesso motivo di ricorso.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Comunicata una proposta di decisione accelerata al contribuente, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., quest’ultimo chiedeva la decisione da parte del Collegio.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 380 bis.1. c.p.c. in data 8/10/2025, poi integrata da una successiva memoria
depositata in data 10/10/2025, con la quale venivano ribadite le argomentazioni spiegate in ricorso.
Ragioni della decisione
Con la memoria difensiva depositata in data 8/10/2025, il contribuente ha spiegato eccezione di giudicato esterno relativo alla sentenza con cui la CGT2 dell’Abruzzo n. 214/2015, depositata in data 10/4/2025, ha annullato l’avviso di intimazione del 2022 (n. 08320229001086870000), che si riferiva anche al maggior debito Irpef accertato per il 2011 che viene in rilievo nel presente giudizio.
In sintesi, secondo il contribuente, il giudicato formatosi con la detta sentenza del 2025 della CGT-2 determinerebbe la necessità di cassare senza rinvio la sentenza qui impugnata.
L’eccezione è infondata.
Innanzitutto, sul piano formale, deve farsi notare che la sentenza della CGT2 dell’Abruzzo n. 214 del 2025 manca dell’attestazione di passaggio in giudicato da parte della segreteria.
In secondo luogo, sul piano sostanziale, deve rilevarsi che l ‘intimazione parzialmente annullata dalla sentenza della CGT-2 Abruzzo n. 214/2015 si fondava (anche) sul titolo giudiziale costituito dalla sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo n. 54/2020, e il motivo dell’annullamento parziale di tale intimazione è che detta sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo n. 54/2020 era stata annullata dalla pronuncia rescindente di questa Suprema Corte n. 25406/2022.
Proprio il segmento processuale successivo alla pronuncia n. 25406/2022 di questa Suprema Corte è sfociato nella sentenza della CGT-2 Abruzzo qui impugnata, che costituisce un nuovo titolo esecutivo giudiziale con riferimento alla maggiore Irpef dovuta dal COGNOME per il 2011.
Peraltro, l’atto esattivo impugnato in prime cure, oggetto del presente processo, è l’intimazione di pagamento del 2016, non altre (né quella del 2020, né quella del 2022), con la conseguenza che la sentenza della CGT2 dell’Abruzzo n. 214/2025 non ha alcuna incidenza sul presente giudizio.
- Si può passare all’esame dell’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ V iolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. ‘ , il contribuente censura la sentenza impugnata imputandole una manifesta illogicità.
I giudici di merito, secondo il contribuente, immotivatamente non avrebbero preso in alcuna considerazione le deduzioni ed eccezioni fornite dall’esponente, limitandosi a rendere una motivazione ‘apparente’, in violazione dell’art. 118, disp. Att. c.p.c.
1.1. Il ricorso è inammissibile.
Pur rubricando la censura con riferimento alla carenza di idonea motivazione, il contribuente tenta di ottenere un riesame nel merito del materiale probatorio già valutato dalla Corte tributaria in sede di rinvio.
La sentenza della CGT-2, infatti, spiega con sufficiente precisione il motivo che fonda il rigetto dell’appello (in sede di rinvio) del COGNOME: questi, secondo l’accertamento in fatto reso insindacabilmente dalla Corte tributaria, non dichiarò integralmente i compensi ricevuti nell’anno 2011 dal Comune di Francavilla Al Mare .
Nel giungere a tale conclusione, peraltro, la Corte tributaria a quo fa riferimento alle informazioni rese dal Comune abruzzese, secondo le quali le somme che l’ente locale aveva corrisposto al COGNOME nel 2010 erano esattamente quelle che il contribuente medesimo aveva esposto nella dichiarazione relativa al 2010.
Tali informazioni rese dal Comune di Francavilla Al Mare sono anche state positivamente riscontrate dal giudice del rinvio, che ha escluso che le somme percepite nel 2011 siano state dichiarate con riferimento ad altre annualità d’imposta, visto che vi era differenza tra gli importi dichiarati con riferimento all’anno 2010 e quelli dichiarati come percepiti nel 2011.
2.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in dispositivo, oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. , pure liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro duemila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro mille.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro cinquecento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)