Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34290 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14118/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n. 837/2023 depositata il 11/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha notificato a NOME COGNOME due atti di accertamento della responsabilità (prot. nn. 49867/2021 e 49868/2021), relativi all’anno d’imposta 2012, ai sensi degli artt. 36 del D.P.R. n. 602/1973 e 2495 c.c. Tali atti miravano a far valere la responsabilità del contribuente per le obbligazioni tributarie della RAGIONE_SOCIALE, estinta nel 2014, in quanto incorporante della RAGIONE_SOCIALE, società di cui COGNOME era stato socio e amministratore di diritto.
Secondo l’Ufficio, COGNOME avrebbe orchestrato un complesso meccanismo fraudolento, articolato in una ‘frode a monte’ ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, e in una ‘frode a valle’ realizzata mediante la costituzione di società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) che avrebbero emesso fatture per prestazioni di consulenza inesistenti. I proventi di tali operazioni sarebbero stati incassati da COGNOME attraverso operazioni societarie di rivalutazione e cessione di quote, con successiva fusione e liquidazione RAGIONE_SOCIALE società coinvolte.
Nel giudizio di primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 174/2022, ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo insussistenti i presupposti soggettivi per l’applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973, in quanto COGNOME non risultava né socio né amministratore né liquidatore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, unica società estinta.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, sostenendo che il contribuente era socio e amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e che avesse beneficiato personalmente RAGIONE_SOCIALE somme derivanti dalle operazioni contestate.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 837/01/2023, ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado. La Corte ha ritenuto che l’Ufficio non avesse fornito prova concreta del ruolo di fatto del COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE, qualificando le argomentazioni dell’Ufficio come ‘mera suggestione’. Ha inoltre escluso che potessero trarsi elementi probatori rilevanti dalle risultanze del procedimento penale conclusosi, peraltro, con un decreto di archiviazione.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi di ricorso.
Il contribuente resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità e infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, lamentando che la sentenza impugnata sia affetta da motivazione meramente apparente. Secondo l’Ufficio, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare i motivi di appello e gli elementi probatori offerti, limitandosi a confermare la decisione di primo grado senza un adeguato percorso logico -giuridico.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. L’Ufficio censura la sentenza per non aver considerato la prova presuntiva offerta, ritenendo ammissibile solo la prova diretta. Tale impostazione, secondo la ricorrente, contrasterebbe con la giurisprudenza di legittimità che riconosce la validità RAGIONE_SOCIALE presunzioni semplici nel processo tributario, purché gravi, precise e concordanti.
I due motivi di ricorso , da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione logico -giuridica, sono fondati.
La sentenza impugnata si limita ad affermare assiomaticamente la mancanza di prova del ruolo di socio o amministratore di fatto del contribuente, senza sviluppare un percorso argomentativo idoneo a dar conto RAGIONE_SOCIALE ragioni del convincimento, né a confutare le deduzioni dell’Ufficio. Tale motivazione, ridotta a formule assertive, si risolve in una motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33201/2023).
Il testo della sentenza si compendia in una sequenza frammentaria di formule assertive: «Il ricorso si presenta non accoglibile, dovendosi condividere il contenuto della sentenza impugnata»; «Una tale petizione di principio si presenta però effettivamente frutto di mera suggestione»; «Non vi è prova concreta della qualifica di tale posizione di amministratore di fatto»; «Non risulta provato che il COGNOME abbia rivestito lo status né di socio né di amministratore né di liquidatore di fatto»; «In difetto di accertamenti diretti a carico del COGNOME si deve necessariamente concludere per il rigetto dell’odierna impugnazione»; «Gli ulteriori aspetti della vicenda sono superati da questa preliminare considerazione sulla totale mancanza di prova»; «Nessun elemento di prova può quindi nemmeno trarsi dal procedimento penale»; «Da ciò segue la non accoglibilità dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE».
Con ogni evidenza giudice d’appello si è limitato a esprimere un giudizio meramente apodittico sulle deduzioni dell’Ufficio, fornendo una motivazione del tutto apparente, poiché si è risolta nel negare efficacia probatoria agli elementi indicati senza svolgere alcuna considerazione idonea a chiarire le ragioni della loro irrilevanza e senza illustrare il percorso logico -giuridico posto a fondamento del
proprio convincimento. Tale omissione integra il vizio di motivazione apparente, in quanto la sentenza risulta del tutto inidonea ad assolvere alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione, come richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992. È orientamento consolidato di questa Corte che la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ricorre quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla verifica in sede di impugnazione, ipotesi ravvisata anche quando il giudice omette di chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni sia pervenuto alla decisione (Cass., 15 novembre 2019, n. 29721; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., 25 giugno 2018, n. 16611; Cass., 8 settembre 2022, n. 26477).
D’altronde, è palese come la Corte territoriale abbia vistosamente omesso di considerare analiticamente e globalmente le circostanze presuntive dedotte dall’Amministrazione, rimaste sostanzialmente incontestate, volte a dimostrare il ruolo di fatto svolto dal COGNOME nella gestione della RAGIONE_SOCIALE e la sua responsabilità per le obbligazioni tributarie derivanti dalle violazioni commesse dalla società incorporata RAGIONE_SOCIALE In particolare, venivano dedotte: la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE da parte del COGNOME, quale socio unico e amministratore; l’assenza di una struttura organizzativa e di personale; l’emissione di fatture per prestazioni di consulenza oggettivamente inesistenti, accertata in via definitiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE società clienti; la produzione di opuscoli consulenziali identici e reperiti da fonti internet; la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE da parte del COGNOME e la loro cessione alla RAGIONE_SOCIALE a un prezzo sproporzionato; il pagamento del prezzo mediante finanziamenti concessi dalla stessa società ceduta; la
fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE; la successiva liquidazione e cancellazione della RAGIONE_SOCIALE, con riparto dell’attivo in favore del socio formale per un importo irrisorio rispetto a quanto incassato dal COGNOME; la mancanza di delibere assembleari o altra documentazione giustificativa RAGIONE_SOCIALE operazioni; la ripetizione dello stesso schema anche con la società RAGIONE_SOCIALE; la conciliazione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie da parte del socio COGNOME NOME, che ha ammesso la fondatezza della ricostruzione della G.F.; l’assenza di contestazioni specifiche da parte del contribuente sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie; la sproporzione tra i benefici economici ottenuti dal COGNOME e quelli del socio formale.
La decisione impugnata, in alcuno dei passaggi motivazionali, mostra di aver correttamente vagliato l’esistenza e la pregnanza degli elementi presuntivi addotti dall’erario. Inoltre, ha trascurato interamente di esaminare tali elementi nel loro insieme, l’uno per mezzo degli altri, dal momento che ognuno di essi, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare l’altro elemento o da esso trarre vigore, in un rapporto di vicendevole completamento. Va, al riguardo, ricordato il principio secondo il quale «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti,
e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice)» (Cass. n. 9054 del 2022; v. anche Cass. n. 14151 del 2022, sul giudizio inferenziale).
Nello specifico, tali criteri avrebbero dovuto improntare la disamina degli elementi di prova indiziaria volti ad accreditare o ad escludere la ricorrenza del ruolo di fatto del COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e a trarne i relativi corollari, per cui il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello risulta viziato.
Ne consegue che entrambi i motivi vanno accolti; la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie entrambi i motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME