Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29282 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13600/2017 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 951/11/16 depositata il 12/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 951/11/16 del 12/04/2016, la RAGIONE_SOCIALE dell’Emilia RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 66/09/11 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di
Parma (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di RAGIONE_SOCIALE (di seguito IPI) nei confronti di due avvisi di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2002 e per IRPEG e IRAP relative all’anno d’imposta 2003.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’emissione, da parte di IPI, di fatture per operazioni ritenute inesistenti.
1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) gli atti impositivi recavano una motivazione che richiamava il processo verbale di constatazione (PVC) precedentemente inviato, ma non allegato; b) tale motivazione era inidonea a identificare le ragioni che avevano condotto l’Ufficio a ritenere illegittimo il comportamento della società contribuente; c) invero, la lettura RAGIONE_SOCIALE pagine del PVC non consentiva «di comprendere con certezza l’ iter logico che condotto l’Ufficio a ritenere in una vicenda dai contorni fattuali oggettivamente articolati, coinvolgente diversi soggetti e molteplici negoziazioni -inesistenti le operazioni fatturate, e ciò impedi un corretto esercizio del diritto di difesa»; d) la motivazione dell’atto impositivo, contenente un generico riferimento a oltre venti pagine del PVC, doveva ritenersi, pertanto, apparente.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso per cassazione è stato notificato in data 22/05/2017 a mezzo PEC, a fronte di una sentenza impugnata depositata in data 12/04/2016. Rientrando la controversia tra quelle definibili ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017, n. 96, il termine
per l’impugnazione, ove scadente tra il 24/04/2017 e il 30/09/2017, deve ritenersi sospeso per sei mesi ex art. 11, comma 9, del menzionato decreto legge.
1.1. Nel caso di specie, trattandosi di giudizio iniziato in primo grado in data antecedente al 04/07/2009, il termine per l’impugnazione annuale risulta scaduto (ivi compreso il periodo feriale di trentuno giorni per l’essere stata la sentenza impugnata depositata dopo l’anno 2014) il giorno sabato 13/05/2017 e, quindi, ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ. il successivo giorno 15/05/2017. Pertanto, poiché il termine di impugnazione è ricompreso tra il 24/04/2017 e il 30/09/2017, trova applicazione la sospensione semestrale prevista dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, con conseguente tempestività del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente, illogica e contraddittoria.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal
testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
2.2.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
2.3. Nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR non viola il minimo costituzionale, in quanto dalla stessa è dato evincersi con chiarezza la ragione logico-giuridica posta alla base della decisione, vale a dire il vizio di motivazione degli atti impositivi, costituito dal richiamo generalizzato e non specifico ad oltre venti pagine del PVC, coinvolgenti soggetti differenti.
2.4. In buona sostanza, la CTR ha posto alla base della decisione la mancanza di chiarezza RAGIONE_SOCIALE motivazioni dell’atto impositivo, con conseguente violazione del diritto di difesa della società contribuente, senza che la motivazione possa dirsi in sé illogica o contraddittoria.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, del l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la motivazione per relationem al PVC sia illegittima allorquando il PVC sia conosciuto dalla società contribuente.
3.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi .
3.2. La CTR ha motivato in ordine alla scarsa chiarezza della motivazione dell’atto impositivo apprezzando direttamente il contenuto del PVC richiamato («la lettura di tali pagine (…)») e «indipendentemente dal fatto che tale processo verbale non allegato all’accertamento».
3.3. Ne consegue che nessun rilievo ha avuto nella ratio decidendi espressa dal giudice di appello, la circostanza che il PVC non sia stato allegato all’avviso di accertamento, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata pronunciato in difetto di una specifica richiesta della società contribuente, non rientrando la questione della motivazione apparente dell’atto impositivo nell’ambito del thema decidendum .
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. La circostanza che la società contribuente abbia sollevato, fin dal primo grado di giudizio, la questione del vizio di motivazione degli avvisi di accertamento (oltre a quella della motivazione per relationem ) risulta non solo dalla parte in fatto della sentenza impugnata (pag. 2, secondo capoverso), ma anche dallo stesso ricorso di AE (pag. 8).
4.3. Ne consegue che il vizio di ultrapetizione sollevato dalla ricorrente non sussiste.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di IPI.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
Il Presidente
COGNOME COGNOME