Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21715 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21715 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 17459-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
COMUNE DI COGNOME DI STABIA, in persona del Sindaco pro tempore
– intimati –
avverso la sentenza n. 640/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della CAMPANIA, depositata il 18/1/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non /7/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
partecipata del l’11 DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 5836/2021 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento TARI 2015 emesso da RAGIONE_SOCIALE a favore del Comune di Castellamare di Stabia.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo ed illustrato da memoria.
La contribuente ed il Comune sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per motivazione «apparente, con affermazioni tra loro inconciliabili, e/o perplessa e/o incomprensibile» con violazione degli artt. 36 del D.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per essersi limitata la Commissione tributaria regionale a «riportare quanto dedotto dal contribuente» senza indicare gli elementi sui quali aveva fondato la propria decisione.
1.2. La doglianza va disattesa.
1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o
giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
1.4. La motivazione della corte territoriale garantisce il minimo costituzionale imposto per l’esternazione delle argomentazioni a sostegno del decisum , atteso che la sentenza impugnata ritiene fondata l’impugnazione dell’atto impositivo inerente TARI 2015 sulla scorta delle seguenti affermazioni: la documentazione esibita dimostrava che la contribuente aveva tempestivamente assolto all’onere circa la necessità che l’ente impositore venga posto pregiudizialmente in grado di organizzare a fini di bilancio l’attività di smaltimento dei rifiuti, tenendo eventualmente conto della pregiudiziale conoscenza delle eventuali esenzioni o riduzioni di imposta, conseguenti ai dati forniti dal soggetto esercente l’attività imprenditoriale produttiva dei rifiuti stessi; l ‘ attività di smaltimento dei rifiuti, affidata ad impresa specializzata, per le aree produttive di rifiuti speciali, era stata dimostrata con «esauriente documentazione», depositando «il MUD relativo all’anno in questione e copia delle fatture ricevute dalla …(impresa)… specializzata nonché relazione tecnica, documentazione che non risulta…(va)… oggetto di alcuna contestazione da parte dell’ente impositore sotto il profilo della non completa, piena ed integrale aderenza della raccolta affidata alla …(impresa)… specializzata alla entità e natura dei rifiuti prodotti»; non spettava al contribuente fornire «la prova negativa circa la assenza di elementi che contrastino la tesi della esaustività di presupposti positivi della esenzione, dedotti dalle medesime caratteristiche non contraddette da ll’attività espletata nelle aree in questione, laddove l’ente impositore non adduca circostanze che inducano a smentirne la esaustività»; anche se prive di efficacia di giudicato esterno, le pronunce relative a precedenti annualità d’imposta, con cui era stato «riconosciuto, a favore della contribuente, il diritto alle esenzioni dalla imposta in considerazione di allegazioni circa le aree interessate dalla produzione di rifiuti speciali ovvero immuni dalla produzione di ogni tipologia di rifiuti, analoghe a quelle prodotte nell’attuale giudizio», stante la «corrispondenza dei dati relativi alle annualità oggetto delle precedenti decisioni … alle indicazioni circa le
aree interessate dalle attuali pretese esenzioni contribui…(va)… ad integrare un ulteriore elemento di sostegno alla tesi dell’adempimento da parte della contribuente dell’onere a suo carico sotto il duplice profilo :da un lato, per il rilievo che non …(era stata)…, da parte dell’ente, contestata una sopravvenuta mutazione della natura e delle dimensioni dell’attività produttiva della società imprenditrice e, dall’altro lato, per la considerazione che tale attività e la sua articolazione territoriale risulta…(vano)…, in conseguenza dei precedenti analoghi giudizi, appartenere alla piena cognizione dell’ente medesimo, rendendo superflua ed ininfluente ogni ulteriore dimostrazione …(a carico della)… società».
1.5. Le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito risultano, quindi, più che rispettose del c.d. «minimo costituzionale» e, dunque, non confliggono con l’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e gli artt. 36 del D.lgs. n. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c.
Sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va integralmente respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la mancanza di attività difensiva delle parti rimaste intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di