Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1047 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1047 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11800/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata a Roma in INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 1128 del 2024 depositata il 25 marzo 2024 e notificata il 26 marzo 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente NOME COGNOME COGNOME silenzio rifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE sull’ istanza di rimborso, presentata il 1 ottobre 2018, per ottenere la restituzione della somma di € 627.559,00 indebitamente versata a titolo di IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, per il periodo di imposta 2017, sul corrispettivo percepito, come soggetto privato, per la cessione di diversi marchi, registrati nel corso dell’anno 2016, avvenuta con atto notarile del 13 dicembre 2017, stipulato in esecuzione di un accordo transattivo con la società statunitense acquirente che, nel corso dell’anno 2017, l’aveva diffidata dal proseguire lo sfruttamento illegittimo dei marchi.
La CTP di Bari aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che il corrispettivo della cessione non fosse assoggettato a tassazione in mancanza di una norma impositiva specifica relativa ai proventi della cessione del marchio da parte di un soggetto privato che non avesse agito nell’esercizio di arti, professioni o imprese commerciali, esclusa la riconducibilità della fat tispecie all’elenco tassativo dei redditi diversi contenuto al l’art. 67 t.u.i.r.
Avverso la sentenza della CTP l’A RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello, sostenendo che la contribuente avesse agito nella sua veste di imprenditore, come risultante dall’atto di transazione , ove si era impegnata a cessare ogni attività di produzione e commercializzazione di beni contraddistinti dai marchi in questione, e l’applicabilità, comunque, dell’art icolo 67 comma 1 t.u.i.r. che include tra i redditi diversi anche quelli derivanti da ll’ assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
La CGT di II grado della Puglia aveva respinto l’appello dell’amministrazione finanziaria in mancanza di prova del fatto che la contribuente avesse continuato a svolgere la propria attività imprenditoriale
nonostante la sua formale cessazione nell’anno 2016 e ritenendo l’inapplicabilità dell’art. 67 t.u.i.r. alla cessione della proprietà del marchio da parte di soggetto privato, non assimilabile all’ipotesi dell’assunzione di un’obbligazione personale di ‘ permettere’ l’uso del marchio.
Avverso la sentenza della CGT di II grado della Puglia ha proposto ricorso per cassazione l’A RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, e la contribuente si è difesa depositando il controricorso.
Successivamente, il 28.11.2025, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 36, comma 2, n. 4 d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n.4 c.p.c. per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova del fatto che la contribuente avesse ceduto i marchi nell’esercizio della sua attività di impresa nonostante il contenuto dell’accordo transattivo da cui risultava aver assunto l’impegno a cessare la produzione e commercializzazione dei beni a marchio registrato dopo la diffida da parte della società acquirente, nel corso dell’anno 2017, dal proseguire nello sfruttamento dei marchi a suo danno.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. In tema di nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture
(Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).
In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione per la violazione dell’obbligo sancito dall’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., 14/02/2020, n. 3819).
1.4 Nel caso di specie, la CGT di II grado è stata investita di specifico motivo di appello avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva apoditticamente escluso l’esistenza nel testo del contratto di cessione dei marchi di elementi per ritenere, all’esito dell’interpretazione letterale, che la contribuente avesse agito nell’esercizio di arti, professioni o imprese commerciali, come risulta dalla stessa sentenza impugnata laddove afferma che ‘ Con l’atto di appello l’RAGIONE_SOCIALE ha, innanzitutto, eccepito che la contribuente sig.ra COGNOME NOME non avrebbe mai cessato di svolgere la propria attività imprenditoriale e che, pertanto, la cessione del marchio sarebbe stata svolta nell’ambito di tale attività sostanzialmente proseguita dalla medesima malgrado la formale cessazione. ‘
La decisione del rigetto del motivo di appello è stata, tuttavia, argomentata dalla CGT di II grado semplicemente affermando che ‘ Tale tesi è infondata non essendovi alcuna prova che la contribuente abbia esercitato attività di lavoro autonomo dopo aver cessato la propria attività imprenditoriale .’
Il passaggio riportato esaurisce la motivazione della decisione senza in alcun modo illustrare il contenuto del testo contrattuale dell’accordo transattivo rilevante al fine di verificare se la cedente avesse o meno operato nell’esercizio dell’attività di impresa a l momento della cessione del marchio
conteso alla società americana e senza dare conto in alcun modo RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui aveva ritenuto priva di fondamento la tesi dell’appellante RAGIONE_SOCIALE, nonostante le risultanze dell’accordo transattivo volto a dirimere la controversia sorta fra la cedente e la cessionaria proprio per la lamentata contraffazione dei marchi in questione nell’esercizio dell’attività produttiva.
La stringata ed apodittica argomentazione della sentenza della CGT di II grado non esplicita, dunque, le ragioni che l’hanno condotta a disattendere il motivo di appello concernente la qualità di imprenditore rivestita dalla cedente a dispetto della formale cessazione dell’attività e si risolve in una motivazione meramente apparente.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729, c.c. dell’art. 113 comma 1 c.p.c. e dell’art. 7 comma 5-bis d. lgs. n. 546 del 1992, per aver la CGT di II grado addossato all’amministrazione finanziaria l’onere di provare la qualificazione come reddito di impresa dei proventi della cessione del marchio, in contrasto con le regole sulla corretta ripartizione dell’onere della prova ne lle cause proposte dal contribuente per ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate.
In particolare, la CGT di II grado, nel disattendere il primo motivo di appello, avrebbe addossato all’amministrazione l’onere di provare l’attività svolta dalla contribuente e la connessa qualificazione del reddito, per di più trascurando completamente di analizzare e valutare nel loro complesso le molteplici circostanze dedotte per dimostrare che la contribuente non aveva mai cessato l’attività di impresa.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momento che, una volta illustrato il quadro dei principi di diritto desumibili dalle norme richiamate come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata.
2.2. La giurisprudenza della Corte, come noto, è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n.24298 del 2016; Cass n. 23745 del 2020).
Il motivo d’impugnazione è costituito, infatti, dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. ( Cass. n. 1342 del 2024; Cass. 9059 del 2025).
2.3. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad illustrare le regole di ripartizione dell’onere della prova nell’ambito del giudizio instaurato dalla contribuente per ottenere dall’amministrazione finanziaria il rimborso di somme indebitamente versate senza evidenziare in quali parti la sentenza, peraltro, come già detto, pressoché priva di motivazione, avrebbe fatto o sottointeso affermazioni in diritto contrastanti con le regole richiamate.
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata valutazione nel loro complesso degli indizi forniti in ordine alla pretesa qualifica imprenditoriale della contribuente il motivo di impugnazione si diffonde nell’illustrazione
del materiale probatorio acquisito al processo che la sentenza ha trascurato di esaminare, risolvendosi essenzialmente nella censura di difetto di motivazione già esaminata.
Con il terzo motivo , formulato per l’ipotesi di rigetto dei primi due, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 1 lett. l) del d.P.R. n. 917 del 1986 per aver la CGT di II grado erroneamente ritenuto inapplicabile la norma richiamata al fine di assoggettare a tassazione il corrispettivo della cessione del marchio non utilizzato dal cedente per lo svolgimento di attività di impresa. Si tratterebbe, infatti, di una posta reddituale soggetta a tassazione ai sensi del l’ art. 67 comma 1 lett. l) del d.P.R. n. 917 del 1986 come provento derivante dall’assunzione dell’obbligo di ‘permettere’, sostanziandosi l’operazione economica che ne costituisce la fonte nel consentire alla cessionaria di sfruttare ai propri fini i segni distintivi di cui viene trasferita la proprietà.
3.1. Il motivo svolto dalla ricorrente solo per l’ipotesi di rigetto degli altri due deve ritenersi assorbito nell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame dei motivi di appello, fornendo congrua motivazione, oltre che alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CGT di II grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME